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DOTTRINA
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ii)la predeterminazione dei criteri di selezione per la scelta delle imprese,
e quindi che l’avviso informale o il bando o comunque l’atto equipollente indichino previa-
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mente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte .
All’interno dei vasti confini tracciati attorno alla nozione di gara rilevante,
è utile porre l’accento sulle modalità in cui può estrinsecarsi la condotta.
Trattandosi di un reato a forma vincolata è necessario che l’impedimento o il
turbamento della gara avvengano con l’uso di mezzi intimidatori - violenza o
minaccia - ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.
Tra queste ultime modalità è specialmente rilevante il profilo delle collu-
sioni dal momento che la loro “liquidità” sul piano sostanziale rischia di alimen-
tare l’identificazione indiziaria delle stesse: si fa riferimento in particolare al
caso di collusioni fatte discendere da tempi e luoghi di presentazione delle
offerte (i.e. tre offerte di partecipazione partite a breve distanza e dal medesimo
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ufficio postale) o, addirittura, e non senza pronunce di segno contrapposto ,
nel perfezionarsi di un collegamento o aggregazione delle offerte quale spia
della collusione .
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Al fine di scongiurare frizioni con il principio di legalità in materia penale,
l’attenzione delle autorità preposte alle indagini deve concentrarsi su quegli
accordi dei quali sia possibile dimostrare l’efficacia condizionante rispetto alla
presentazione delle offerte e il pericolo di alterazione di regole competitive pro-
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prie dell’agone concorrenziale .
La difficoltà nell’identificazione di una collusione rilevante è acuita nel
caso della contestuale formulazione di un’ipotesi corruttiva, ove si tenti di dis-
simulare l’accordo collusivo volto all’alterazione delle normali regole concor-
renziali attraverso la corruzione di un soggetto preposto all’aggiudicazione della
gara .
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17 Cass. Pen., sez. III, 18 novembre 2020, n. 10383.
18 Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2023, n. 26225.
19 Cass. Pen., sez. VI, 25 ottobre 2004, n. 44618.
20 Trib. Milano, 14 dicembre 2012, n. 10301.
21 Cass. Pen., sez. VI, 16 gennaio 2012, n.12298.
22 Sull’opportunità di dare prova in concreto dell’accordo sugli specifici contenuti delle
singole e formalmente autonome offerte v. Cass. Pen., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333,
e, ancora, Cass. Pen., sez. VI, 17 settembre 2019, n. 42371, ove si legge che “è solo alla
prova dell’esistenza di un unico centro decisionale ovvero dell’accordo collusivo tra le
imprese sui contenuti delle offerte che consegue quindi la prova dell’effetto tossico sulla
gara”.
23 Si cfr. sul punto quanto affermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sugli
strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti
le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione, 2021, C-91/01. Ultima consul-
tazione 13 aprile 2024.
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