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DOTTRINA




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                  ii)la predeterminazione dei criteri di selezione  per la scelta delle imprese,
             e quindi che l’avviso informale o il bando o comunque l’atto equipollente indichino previa-
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             mente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte .
                  All’interno dei vasti confini tracciati attorno alla nozione di gara rilevante,
             è  utile  porre  l’accento  sulle  modalità  in  cui  può  estrinsecarsi  la  condotta.
             Trattandosi di un reato a forma vincolata è necessario che l’impedimento o il
             turbamento della gara avvengano con l’uso di mezzi intimidatori - violenza o
             minaccia - ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.
                  Tra queste ultime modalità è specialmente rilevante il profilo delle collu-
             sioni dal momento che la loro “liquidità” sul piano sostanziale rischia di alimen-
             tare  l’identificazione  indiziaria  delle  stesse:  si  fa  riferimento  in  particolare  al
             caso  di  collusioni  fatte  discendere  da  tempi  e  luoghi  di  presentazione  delle
             offerte (i.e. tre offerte di partecipazione partite a breve distanza e dal medesimo
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             ufficio postale)  o, addirittura, e non senza pronunce di segno contrapposto ,
             nel perfezionarsi di un collegamento o aggregazione delle offerte quale spia
             della collusione .
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                  Al fine di scongiurare frizioni con il principio di legalità in materia penale,
             l’attenzione  delle  autorità  preposte  alle  indagini  deve  concentrarsi  su  quegli
             accordi dei quali sia possibile dimostrare l’efficacia condizionante rispetto alla
             presentazione delle offerte e il pericolo di alterazione di regole competitive pro-
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             prie dell’agone concorrenziale .
                  La difficoltà nell’identificazione di una collusione rilevante è acuita nel
             caso della contestuale formulazione di un’ipotesi corruttiva, ove si tenti di dis-
             simulare l’accordo collusivo volto all’alterazione delle normali regole concor-
             renziali attraverso la corruzione di un soggetto preposto all’aggiudicazione della
             gara .
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             17   Cass. Pen., sez. III, 18 novembre 2020, n. 10383.
             18   Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2023, n. 26225.
             19   Cass. Pen., sez. VI, 25 ottobre 2004, n. 44618.
             20   Trib. Milano, 14 dicembre 2012, n. 10301.
             21   Cass. Pen., sez. VI, 16 gennaio 2012, n.12298.
             22   Sull’opportunità di dare prova in concreto dell’accordo sugli specifici contenuti delle
                  singole e formalmente autonome offerte v. Cass. Pen., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333,
                  e, ancora, Cass. Pen., sez. VI, 17 settembre 2019, n. 42371, ove si legge che “è solo alla
                  prova dell’esistenza di un unico centro decisionale ovvero dell’accordo collusivo tra le
                  imprese sui contenuti delle offerte che consegue quindi la prova dell’effetto tossico sulla
                  gara”.
             23   Si cfr. sul punto quanto affermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sugli
                  strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti
                  le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione, 2021, C-91/01. Ultima consul-
                  tazione 13 aprile 2024.

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