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I REATI DI TURBATIVA E LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001:
                         INFINE L’ATTESO INGRESSO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO




               attraverso  il  quale  la  pubblica  amministrazione  persegue  il  soddisfacimento
               dell’interesse pubblico : orientamento, quest’ultimo, oggi prevalente, che, per
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               vero, valorizza in questo contesto un indirizzo a sua volta risalente.
                    Alla luce di questa premessa sul bene giuridico, si comprendono anche le
               ragioni sottese all’evoluzione del concetto di gara, presupposto del reato in com-
               mento. La norma si riferisce, infatti, alle “gare nei pubblici incanti” e alle “licita-
               zioni private”, ovvero, da una parte, alle c.d. gare pubbliche intese quale proce-
               dimento classico di scelta del candidato più idoneo secondo il criterio dell’offerta
               più vantaggiosa o del miglior prezzo e, dall’altra, alle licitazioni private, ovvero
               una gara in cui i concorrenti vengono “preselezionati” dalla P.A. con previa iden-
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               tificazione dei criteri per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa . Come si
               accennava, il focus sugli obiettivi di concorrenza a livello nazionale e transnazio-
               nale ha via via allargato le forme attraverso le quali la pubblica amministrazione
               può condurre la gara: tale processo espansivo, lungi dall’arrestarsi a categorie di
               gara di recente creazione, ma pur sempre codificate secondo il paradigma ammi-
               nistrativistico, ha condotto la giurisprudenza di legittimità fino all’analisi e alla
               definizione della c.d. “gara informale o ufficiosa” . In questo senso le pronunce
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               più recenti individuano il delitto di turbativa in ogni condotta tesa a interferire sulla
               libera concorrenza, anche se calata nell’ambito di paradigmi concorrenziali diversi, […] dal
               momento che il reato è configurabile in ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera
               attività di concorrenza , restando invece escluse dall’addebito penale le ipotesi di
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               assenza di gara, come nel caso dell’affidamento diretto al privato.
                    In particolare, due condizioni occorrono perché si possa parlare di gara:
                    i) l’antagonismo  competitivo  tra  gli  operatori  economici ,  e  dunque  la
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               consapevolezza che molteplici operatori sono in contatto con l’amministrazione
               per l’ottenimento del contratto;

               11   Cfr. Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto penale, parte speciale, I, VI ed., Bologna, 2021, 336.
               12   Cfr. Cass. Pen., sez. II, 27 febbraio 2008, n. 12266 e diffusamente Riccardo Borsari, La cor-
                    ruzione pubblica. Ragioni per un cambiamento della prospettiva penale, Torino, 2020, 37. In merito alla
                    nozione di concorrenza tutelata a livello europeo v. Alessandra Santangelo, Uno studio sui delit-
                    ti di turbativa, cit., 21 ss.
               13   Di seguito un’enumerazione delle fasi della licitazione privata:
                    i) pubblicazione del bando di gara con relativo esecutivo;
                    ii) assegnazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
                    iii) selezione dei concorrenti e invito alla gara;
                    iv) aggiudicazione della gara.
               14   In questo senso già Cass. Pen., sez. VI, 12 aprile 1994, n. 7511. Il reato è stato contestato in
                    occasione di “sondaggi”, “gare di consultazione”, “gare esplorative” e “competizioni infor-
                    mali” (Cass. Pen., sez. VI, 3 novembre 1997, n. 11483).
               15   Cass. Pen., sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 5536.
               16   Cass. Pen., sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 20930.

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