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I REATI DI TURBATIVA E LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001:
INFINE L’ATTESO INGRESSO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
attraverso il quale la pubblica amministrazione persegue il soddisfacimento
dell’interesse pubblico : orientamento, quest’ultimo, oggi prevalente, che, per
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vero, valorizza in questo contesto un indirizzo a sua volta risalente.
Alla luce di questa premessa sul bene giuridico, si comprendono anche le
ragioni sottese all’evoluzione del concetto di gara, presupposto del reato in com-
mento. La norma si riferisce, infatti, alle “gare nei pubblici incanti” e alle “licita-
zioni private”, ovvero, da una parte, alle c.d. gare pubbliche intese quale proce-
dimento classico di scelta del candidato più idoneo secondo il criterio dell’offerta
più vantaggiosa o del miglior prezzo e, dall’altra, alle licitazioni private, ovvero
una gara in cui i concorrenti vengono “preselezionati” dalla P.A. con previa iden-
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tificazione dei criteri per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa . Come si
accennava, il focus sugli obiettivi di concorrenza a livello nazionale e transnazio-
nale ha via via allargato le forme attraverso le quali la pubblica amministrazione
può condurre la gara: tale processo espansivo, lungi dall’arrestarsi a categorie di
gara di recente creazione, ma pur sempre codificate secondo il paradigma ammi-
nistrativistico, ha condotto la giurisprudenza di legittimità fino all’analisi e alla
definizione della c.d. “gara informale o ufficiosa” . In questo senso le pronunce
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più recenti individuano il delitto di turbativa in ogni condotta tesa a interferire sulla
libera concorrenza, anche se calata nell’ambito di paradigmi concorrenziali diversi, […] dal
momento che il reato è configurabile in ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera
attività di concorrenza , restando invece escluse dall’addebito penale le ipotesi di
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assenza di gara, come nel caso dell’affidamento diretto al privato.
In particolare, due condizioni occorrono perché si possa parlare di gara:
i) l’antagonismo competitivo tra gli operatori economici , e dunque la
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consapevolezza che molteplici operatori sono in contatto con l’amministrazione
per l’ottenimento del contratto;
11 Cfr. Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto penale, parte speciale, I, VI ed., Bologna, 2021, 336.
12 Cfr. Cass. Pen., sez. II, 27 febbraio 2008, n. 12266 e diffusamente Riccardo Borsari, La cor-
ruzione pubblica. Ragioni per un cambiamento della prospettiva penale, Torino, 2020, 37. In merito alla
nozione di concorrenza tutelata a livello europeo v. Alessandra Santangelo, Uno studio sui delit-
ti di turbativa, cit., 21 ss.
13 Di seguito un’enumerazione delle fasi della licitazione privata:
i) pubblicazione del bando di gara con relativo esecutivo;
ii) assegnazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
iii) selezione dei concorrenti e invito alla gara;
iv) aggiudicazione della gara.
14 In questo senso già Cass. Pen., sez. VI, 12 aprile 1994, n. 7511. Il reato è stato contestato in
occasione di “sondaggi”, “gare di consultazione”, “gare esplorative” e “competizioni infor-
mali” (Cass. Pen., sez. VI, 3 novembre 1997, n. 11483).
15 Cass. Pen., sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 5536.
16 Cass. Pen., sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 20930.
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