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DOTTRINA




                  Una  tale  operazione  di  verifica  interna  impone  necessariamente  che  il
             perimetro  di  tipicità  delle  due  fattispecie  di  turbativa  venga  tratteggiato,  dal
             momento che solo l’opera di definizione di ciò che è considerato illecito sul
             piano penale può definire i connotati essenziali dei presidi interni in grado di
             fungere da esimente per l’ascrizione dell’illecito all’ente.

             3.  La turbata libertà degli incanti: questioni aperte
                  I limiti del presente contributo non consentono una disamina specifica di
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             tutti gli elementi costitutivi  della fattispecie dell’art. 353 c.p. , essendo invece
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             opportuno e sufficiente un cenno a quelli che hanno animato il dibattito giuri-
             sprudenziale, che ha spesso eroso il perimetro normativo ampliandone la por-
             tata oltre il dato meramente letterale.
                  Si farà allora cenno:
                  i)   al concetto di gara (presupposto del reato);
                  ii)  alla nozione di “collusione” rilevante per l’integrazione del reato;
                  iii) all’evento di turbativa della gara.
                  L’analisi degli elementi sopra citati consente, infatti, di identificare anche i
             potenziali segnali di allarme all’interno della comune operatività societaria, in
             grado di esporre l’ente al rischio di un addebito penale.
                  Preliminare  tuttavia  cercare  di  definire  il  bene  giuridico  tutelato  dalla
             norma: se, da una parte, la teoria del bene giuridico non si è rivelata idonea a
             selezionare  le  condotte  penalmente  rilevanti,  dall’altra,  pone  certamente  un
             limite a ciò che non può essere considerato tale. In altre parole, se una condotta
             non lede, neanche astrattamente, il pur vasto perimetro indicato dal bene giuri-
             dico tutelato, quella condotta non avrà rilevanza penale.
                  In termini pratici, questa notazione ha un impatto sostanziale nell’analisi
             del reato previsto dall’art. 353 c.p., il cui bene giuridico e le cui condotte hanno
             subito - soprattutto ad opera della giurisprudenza - una notevole dilatazione. Il
             bene giuridico tutelato dalla fattispecie in discorso è stato variamente individua-
             to: dapprima nella regolarità formale della gara , poi nella libera partecipazione
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             all’asta pubblica  e, infine, nella protezione della concorrenza quale strumento
             8    Tra gli ultimi contributi dottrinali sui delitti di turbativa si segnala Alessandra Santangelo, Uno
                  studio sui delitti di turbativa. La tutela della concorrenza tra tipicità e proporzionalità dell’intervento penale,
                  Bologna, University Press, 2023.
             9    Il primo comma dell’art 353 c.p., recita “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, pro-
                  messe, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o
                  nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offe-
                  renti, è punito con la reclusione dai sei a cinque anni e con la multa da 103 a 1.032 euro”.
             10   Sul tema e sui relativi limiti della teoria v. Piero Venturati, voce Incanti (frode negli), in Dig. Disc.
                  Pen., VI, Torino, 1992, 307.

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