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DOTTRINA
1. Premessa
Il presente contributo s’interroga in termini necessariamente cursori sui
profili di interesse connessi all’introduzione di due nuovi reati all’interno del
catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01: il
delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e il delitto di turbata libertà
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di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) .
Tale intervento normativo merita un approfondimento in ordine a due nuclei
tematici fondamentali: da una parte il contesto sistematico (e le connesse ricadute
su di esso) ove i nuovi delitti sono stati inseriti, ovvero la responsabilità ammini-
strativa da reato degli enti, e, dall’altra, il perimetro essenziale di tipicità delle fat-
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tispecie di turbativa. Se appare ineludibile un approfondimento circa una defini-
zione minima dei connotati delle due fattispecie di reato, pare, al medesimo grado,
necessario ricordare il contesto nel quale i reati vengono calati al fine di apprezzare
il presente intervento normativo in termini di attualità e di opportunità.
2. Il contesto di riferimento: la responsabilità da reato degli enti
L’ormai ultraventennale introduzione del d.lgs. 231/2001 ha segnato una
vera e propria rivoluzione copernicana sia nell’ambito teorico del formante
della responsabilità penale, sia in quello, tutt’altro che teorico, di società ed enti
operanti nel mercato italiano. La responsabilità amministrativa da reato, supe-
rando il requisito antropocentrico per l’ascrizione dell’illecito penale, ha posto
al centro del dibattito l’organizzazione d’impresa, quale punto di partenza (e,
per certi versi, anche di arrivo) di un sistema interno che fungesse da controli-
mite alla naturale tensione verso il profitto “a qualunque costo” .
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1 Esattamente la legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, ha integrato l’art. 24,
comma 1, d.lgs. 231/01, aggiungendo fra i reati-presupposto quelli previsti dagli artt. 353 e 353-
bis c.p. Per completezza si segnala che nel medesimo contesto è stato aggiunto anche il reato di
cui all’art. 512-bis c.p. ‹‹Trasferimento fraudolento di valori››, estraneo al tema qui esaminato.
2 Per un approfondimento sull’iniziale dibattito in merito alla natura sostanzialmente penale o
amministrativa della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 si vedano - tra gli altri - Giancarlo
De Vero, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione
giuridica, in Giulio Garuti (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da
reato, 2002, 46 ss.; Giorgio Marinucci, La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo
storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 445; Carlo Enrico Paliero, Il d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., n. 7/2001, 845.
3 Si permetta il richiamo ad alcune considerazioni già svolte da uno degli autori di questo con-
tributo a proposito dell’introduzione dei reati tributari all’interno del catalogo dei reati pre-
supposto, ove “il breviloquio perseguimento del profitto “a qualunque costo”, ambientato
nell’agire dell’impresa, si intende denotare quella tipologia di condotte che mirano a raggiun-
gere l’altrimenti fisiologico scopo di profitto con l’impiego di mezzi o con modalità illecite,
inclusa la commissione di fatti penalmente rilevanti”, cfr. Francesco Mucciarelli, I reati tribu-
tari nel ‘catalogo 231’. Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d’impresa, in
Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale, 2022, 196.
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