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I REATI DI TURBATIVA E LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001:
                         INFINE L’ATTESO INGRESSO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO




                    Fra le modalità di integrazione della condotta merita, infine, attenzione la
               clausola residuale altri mezzi fraudolenti, ovvero a quegli artifici, inganni o men-
               daci idonei “a conseguire l’evento del reato, configurabile anche in un danno
               potenziale e mediato” .
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                    Si  tratta  di  una  formula  di  chiusura,  capace  di  comprendere  una  vasta
               gamma di condotte concrete: a tale nozione è stata data una declinazione erme-
               neutica ampia, tanto che è stata considerata fraudolenta, da un lato, la presen-
               tazione di un’offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiu-
               stificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorre in modo del tutto prevalente a deter-
               minare a livello minimo la cosiddetta offerta media  e, dall’altro, la consegna di falsi
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               preventivi, presentati al fine di dimostrare la congruità dell’offerta ed evitare
               l’esclusione dalla gara .
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                    La struttura del fatto tipico dell’art. 353 c.p. si completa, in ultimo, con
               l’evento (ovvero il risultato della condotta) indicato alternativamente:
                    i)   nell’impedimento, ovvero quando la gara non si può svolgere, anche
               solo momentaneamente;
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                    ii)  nella  turbativa ,  ovvero  quando  le  condizioni  della  gara  vengono
               modificate a prescindere dall’alterazione del suo risultato;
                    iii) nell’allontanamento degli offerenti, ovvero quando questi ultimi ven-
               gono distolti dal partecipare alla gara.
                    Se l’impedimento e l’allontanamento costituiscono figure facilmente identifica-
               bili in concreto, la turbativa costituisce l’estremo di più difficile definizione.
               Coerentemente con l’interpretazione che vede nella concorrenza il bene tutela-
               to, la giurisprudenza sottolinea rispetto alla turbativa la natura di reato di evento
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               di pericolo , sicché per integrare tale estremo della fattispecie, la turbativa non
               deve giungere a compimento, determinando cioè un’effettiva distorsione del-
               l’esito della gara, essendo invece sufficiente la messa in pericolo dell’esito della
               stessa gara. Conseguentemente la messa in pericolo concretamente idonea ad
               integrare il turbamento della gara è stata identificata nello “sviluppo anomalo


               24   Cass. Pen., sez. VI, 8 giugno 2010, n. 40831 e in termini parzialmente difformi Cass. Pen.,
                    sez. VI, n. 24772.
               25   Cass. Pen., sez. VI, 15 maggio 2012, n. 20211.
               26   Cass. Pen., sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 44701.
               27   “Il turbamento si manifesta con il disturbo, l’alterazione, il condizionamento, lo sviamento
                    del normale iter del procedimento in ragione della finalità di inquinamento del futuro con-
                    tenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare
                    la fissazione delle regole di partecipazione per «condizionare» le modalità di scelta del con-
                    traente da parte della pubblica amministrazione”, così Cass. Pen., sez. VI, n. 31 marzo 2022,
                    n. 41094.
               28   Cass. Pen., sez. VI, 31 marzo 2022, n. 41094, cit.

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