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I REATI DI TURBATIVA E LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001:
                         INFINE L’ATTESO INGRESSO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO




                    Si è già osservato come l’interpretazione degli elementi costitutivi delle
               fattispecie tipiche, oltre i limiti di tutela che le norme si propongono, rischi di
               intercettare condotte che poco o nulla rispondono al perimetro delle stesse e
               che, all’esito del processo, si risolvono non di rado in pronunce assolutorie per
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               insussistenza del fatto  o financo perché con i fatti sono connotati da un mini-
               mo grado di offensività .
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                    Trasporre la consapevolezza di tale rischio nell’ambito della responsabilità
               amministrativa ex d.lgs. 231/01 significa tenere a mente che, anche se la conte-
               stazione potrà fallire all’esito del processo penale, anche solo l’applicazione o la
               richiesta di una misura interdittiva è idonea a incidere sull’attività dell’ente, con
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               esiti pregiudizievoli per la sua stesa vita .

































               40   Cass. Pen., sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 17876, ove si è esclusa l’integrazione del reato dal
                    momento  che  la  condotta  perturbatrice,  senza  condizionare  la  procedura  selettiva,  viene
                    indicata quale sintomo della diffusa “mala gestio” dell’amministrazione.
               41   La vicenda citata sub nota 29 si è conclusa in Corte d’Appello con una pronuncia assolutoria
                    per tenuità del fatto (sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. III, 20 giugno 2023, n. 5351).
               42   In tal senso, pare allora utile richiamare l’attenzione sulla possibile valorizzazione di altri stru-
                    menti sanzionatori degli illeciti in materia di turbativa - si pensi alle sanzioni pecuniarie com-
                    minate all’autorità antitrust ai sensi degli artt. 101 e 102 TFEU -, così da scongiurare il peri-
                    colo dell’ennesimo esempio di bis in idem e da lasciare alla norma penale il suo ruolo: quello
                    di sanzione sussidiaria, coerentemente con la natura di extrema ratio della reazione penale.

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