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DOTTRINA
Su entrambi gli aspetti un dato criminologico appare dirimente: nella mag-
gioranza dei casi i reati di turbativa sono contestati unitamente ad episodi corrut-
tivi, tanto che parte della dottrina intravede il rischio di un utilizzo distorto delle
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fattispecie di turbativa, al fine di anticipare provvedimenti in sede cautelare che si
vorrebbero elevare per colpire attività corruttive rispetto alle quali manca però la
prova della corresponsione della tangente al pubblico ufficiale. Tale evidenza sug-
gerisce, in accordo a quanto ricavabile dalla Linee Guida redatte da Confindustria
per la costruzione dei modelli organizzativi , che l’area di pericolo da valutare
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per prevenire il rischio di turbativa è costituita dal territorio di confine con quella
già doverosamente scandagliata dalle imprese per il contenimento del rischio
connesso ai delitti di corruzione. Solo pochi esempi concreti di controlli preven-
tivi che andrebbero verificati ed eventualmente rafforzati da parte degli enti:
a)monitoraggio delle offerte economiche relative a gare pubbliche e pri-
vate e individuazione di criteri chiari nella selezione delle procedure competitive
alle quali partecipare;
b)analisi dei prezzi praticati;
c)tracciabilità dei flussi finanziari aziendali e dei soggetti preposti alla loro
gestione;
d) individuazione di limiti precisi nelle forme aggregative di impresa (e.g.
ATI o RTI) in fase di predisposizione dell’offerta;
e)adeguati livelli autorizzativi,
f) report dettagliato dei contatti con la P.A.
Se questi sono i presidi minimi di cui le imprese dovrebbero disporre, allo-
ra l’attività investigativa finalizzata ad identificare la potenziale commissione dei
reati di turbativa nell’ambito dell’attività d’impresa dovrebbe concentrarsi sulle
medesime aree di rischio e sui connessi segnali d’allarme. Assai utile un riferi-
mento all’attualità dell’indicazione relativa alle spie di una possibile collusione
rilevante, così come enucleata dalla stessa Commissione europea nella
Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pub-
blici (ad esempio, offerte fotocopia o studio dei prezzi di offerta presentati in
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casi di eccessivi ribassi).
Da ultimo il richiamo, mai superfluo, all’uso prudente dello strumento
penale.
37 Si cfr. Santangelo Alessandra, Uno studio sui delitti di turbativa, op. cit., 114.
38 Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo - Case
study, giugno 2021, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021
/06/LG-231-Confindustria-6-2021.pdf.
39 Si cfr. sul punto quanto affermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sugli
strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici, cit., 25 s.; v. nota 23.
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