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DOTTRINA




                  Su entrambi gli aspetti un dato criminologico appare dirimente: nella mag-
             gioranza dei casi i reati di turbativa sono contestati unitamente ad episodi corrut-
             tivi, tanto che parte della dottrina  intravede il rischio di un utilizzo distorto delle
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             fattispecie di turbativa, al fine di anticipare provvedimenti in sede cautelare che si
             vorrebbero elevare per colpire attività corruttive rispetto alle quali manca però la
             prova della corresponsione della tangente al pubblico ufficiale. Tale evidenza sug-
             gerisce, in accordo a quanto ricavabile dalla Linee Guida redatte da Confindustria
             per la costruzione dei modelli organizzativi , che l’area di pericolo da valutare
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             per prevenire il rischio di turbativa è costituita dal territorio di confine con quella
             già  doverosamente  scandagliata  dalle  imprese  per  il  contenimento  del  rischio
             connesso ai delitti di corruzione. Solo pochi esempi concreti di controlli preven-
             tivi che andrebbero verificati ed eventualmente rafforzati da parte degli enti:
                  a)monitoraggio delle offerte economiche relative a gare pubbliche e pri-
             vate e individuazione di criteri chiari nella selezione delle procedure competitive
             alle quali partecipare;
                  b)analisi dei prezzi praticati;
                  c)tracciabilità dei flussi finanziari aziendali e dei soggetti preposti alla loro
             gestione;
                  d) individuazione di limiti precisi nelle forme aggregative di impresa (e.g.
             ATI o RTI) in fase di predisposizione dell’offerta;
                  e)adeguati livelli autorizzativi,
                  f) report dettagliato dei contatti con la P.A.
                  Se questi sono i presidi minimi di cui le imprese dovrebbero disporre, allo-
             ra l’attività investigativa finalizzata ad identificare la potenziale commissione dei
             reati di turbativa nell’ambito dell’attività d’impresa dovrebbe concentrarsi sulle
             medesime aree di rischio e sui connessi segnali d’allarme. Assai utile un riferi-
             mento all’attualità dell’indicazione relativa alle spie di una possibile collusione
             rilevante,  così  come  enucleata  dalla  stessa  Commissione  europea  nella
             Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pub-
             blici  (ad esempio, offerte fotocopia o studio dei prezzi di offerta presentati in
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             casi di eccessivi ribassi).
                  Da ultimo il richiamo, mai superfluo, all’uso prudente dello strumento
             penale.
             37   Si cfr. Santangelo Alessandra, Uno studio sui delitti di turbativa, op. cit., 114.
             38   Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo - Case
                  study,  giugno  2021,  https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021
                  /06/LG-231-Confindustria-6-2021.pdf.
             39   Si cfr. sul punto quanto affermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sugli
                  strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici, cit., 25 s.; v. nota 23.

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