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DOTTRINA
della procedura”, che “può non concludersi con l’effettiva alterazione della stes-
sa, ma deve certamente risultare l’effetto di una condotta violenta, minatoria,
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collusiva o fraudolenta” .
Sembra spingersi oltre una recente pronuncia delle Corte di legittimità
che, superando la ricostruzione del giudice di appello (per il quale l’assenza di
offensività in una condotta di presunta turbativa si risolveva in una mera irre-
golarità formale, valorizzando così l’elemento del pericolo concreto) ha stabili-
to che si sarebbe dovuto verificare “se, diversamente dall’impianto motivazionale del
Tribunale, potesse affermarsi che una condotta perturbatrice e una collusione non vi fosse stata
ovvero che la stessa non fosse stata «idonea» ad influenzare l’andamento della gara e a ledere
non solo l’interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche quello al libero «gioco» della
maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione” .
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Il caso oggetto di tale pronuncia, in cui si saggia la messa in pericolo del
bene tutelato dalla condotta perturbatrice della gara (la presunta collusione di
un sindaco con un operatore per la predisposizione delle condizioni di un
bando di gara) fornisce in realtà un esempio tipico di condotta astrattamente
idonea ad integrare il reato di cui all’art. 353-bis c.p., ovvero il reato di turbata
libertà di scelta del contraente di cui appresso.
4. La turbata libertà di scelta del contraente
Indicate le questioni di maggiore attualità del delitto di turbata libertà degli
incanti, conviene richiamare, per brevissimi cenni, gli elementi salienti del delit-
to previsto dall’art. 353-bis c.p. , la cui struttura richiama in gran parte gli ele-
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menti del delitto precedente, il perimetro dei quali viene riproposto anche da
questa fattispecie.
La disposizione dell’art. 353-bis c.p. introdotta con l’art. 10 della legge
136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor-
mativa antimafia) è stata coniata, secondo quanto riportato negli stessi lavori pre-
paratori, per colmare il vuoto di tutela lasciato dalla figura delittuosa dell’art.
353 c.p., che non viene integrato, neppure nella forma tentata, nei casi in cui le
condotte volte a turbare le fasi preliminari di una gara non vengano seguite dalla
pubblicazione del bando di gara.
29 Trib. Pescara, 6 ottobre 2020, n. 1064. E, nello stesso senso, tra le ultime, Cass. Pen., sez. VI,
23 gennaio 2019, n. 10272 e Cass. Pen., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 12333.
30 Cass. Pen., sez. VI, 31 marzo 2022, n. 41094, cit.
31 Art. 353-bis c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o
minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
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