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DOTTRINA




             della procedura”, che “può non concludersi con l’effettiva alterazione della stes-
             sa, ma deve certamente risultare l’effetto di una condotta violenta, minatoria,
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             collusiva o fraudolenta” .
                  Sembra  spingersi  oltre  una  recente  pronuncia  delle  Corte  di  legittimità
             che, superando la ricostruzione del giudice di appello (per il quale l’assenza di
             offensività in una condotta di presunta turbativa si risolveva in una mera irre-
             golarità formale, valorizzando così l’elemento del pericolo concreto) ha stabili-
             to che si sarebbe dovuto verificare “se, diversamente dall’impianto motivazionale del
             Tribunale, potesse affermarsi che una condotta perturbatrice e una collusione non vi fosse stata
             ovvero che la stessa non fosse stata «idonea» ad influenzare l’andamento della gara e a ledere
             non solo l’interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche quello al libero «gioco» della
             maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione” .
                                                                                    30
                  Il caso oggetto di tale pronuncia, in cui si saggia la messa in pericolo del
             bene tutelato dalla condotta perturbatrice della gara (la presunta collusione di
             un  sindaco  con  un  operatore  per  la  predisposizione  delle  condizioni  di  un
             bando di gara) fornisce in realtà un esempio tipico di condotta astrattamente
             idonea ad integrare il reato di cui all’art. 353-bis c.p., ovvero il reato di turbata
             libertà di scelta del contraente di cui appresso.

             4.  La turbata libertà di scelta del contraente
                  Indicate le questioni di maggiore attualità del delitto di turbata libertà degli
             incanti, conviene richiamare, per brevissimi cenni, gli elementi salienti del delit-
             to previsto dall’art. 353-bis c.p. , la cui struttura richiama in gran parte gli ele-
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             menti del delitto precedente, il perimetro dei quali viene riproposto anche da
             questa fattispecie.
                  La  disposizione  dell’art.  353-bis  c.p.  introdotta  con  l’art.  10  della  legge
             136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor-
             mativa antimafia) è stata coniata, secondo quanto riportato negli stessi lavori pre-
             paratori, per colmare il vuoto di tutela lasciato dalla figura delittuosa dell’art.
             353 c.p., che non viene integrato, neppure nella forma tentata, nei casi in cui le
             condotte volte a turbare le fasi preliminari di una gara non vengano seguite dalla
             pubblicazione del bando di gara.
             29   Trib. Pescara, 6 ottobre 2020, n. 1064. E, nello stesso senso, tra le ultime, Cass. Pen., sez. VI,
                  23 gennaio 2019, n. 10272 e Cass. Pen., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 12333.
             30   Cass. Pen., sez. VI, 31 marzo 2022, n. 41094, cit.
             31   Art. 353-bis c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o
                  minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
                  amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
                  condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è
                  punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

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