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I REATI DI TURBATIVA E LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001:
INFINE L’ATTESO INGRESSO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
Un semplice richiamo sistematico è sufficiente a dar conto dei criteri
essenziali che fondano la responsabilità da reato degli enti:
i) uno ascrittivo, per il quale occorre che un soggetto in posizione apicale
o subordinata all’interno dell’ente (cosiddetto principio di immedesimazione organi-
ca) abbia compiuto uno dei reati-presupposto elencati nel d.lgs. 231/2001 nel-
l’interesse o a vantaggio dell’ente stesso;
ii)uno che esprime la colpevolezza dell’ente, la cosiddetta colpa d’organizza-
zione, consistente nella circostanza che l’ente, cui appartiene l’autore del reato,
non abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e
controllo (comprensivo di un organismo di vigilanza) idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
Il progressivo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto rispetto ai
delitti inizialmente enumerati dal legislatore del 2001 ha segnato, a più riprese,
la storia della responsabilità degli enti, attestandosi, talvolta, come un traguardo
necessario (si pensi all’introduzione, di un decennio successiva, dei reati
ambientali e dei reati tributari nel recente 2019) e, altre volte, quale aggiunta
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di fattispecie di marginale occorrenza criminologica (si pensi all’introduzione
dell’art. 25-quater d.lgs. 231/2001 relativo alle pratiche di mutilazione degli orga-
ni genitali femminili).
In questo contesto, il recentissimo ingresso dei delitti di turbativa potreb-
be apparire tardivo, se solo si pensa all’impeto sotteso all’introduzione del siste-
ma della responsabilità da reato degli enti nato (anche) quale risposta, in termini
di politica criminale, alla stagione di “Mani pulite” e alla concreta possibilità che
tali delitti costituiscano spie di più gravi fattispecie di corruzione.
In ogni caso, quali che siano la genesi di tale novella e, insieme, le ragioni
del suo tardare, pare di non poco momento il tenore di tale aggiunta se vagliata
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alla luce del parametro normativo della cosiddetta colpa di organizzazione .
L’introduzione di ogni nuova fattispecie nel novero dei reati presupposto
implica di per sé un aggiornamento del modello di organizzazione e controllo
e, più in generale, una verifica interna in ordine alla tenuta dei presidi interni esi-
stenti e alla eventuale necessità di crearne di nuovi, in modo da poter superare
il giudizio di esonero della responsabilità.
4 I reati ambientali, ex art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001, sono stati inseriti nel catalogo dei reati
presupposto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 121/2011.
5 I reati tributari, ex art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/01, sono stati inseriti nel catalogo dei reati
presupposto dall’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 124/2019, convertito con modificazioni nella
legge n. 157/2019.
6 Art. 25-quater, d.lgs. 231/01, introdotto dall’art. 6, legge 9 gennaio 2006, n. 7.
7 Cfr., tra le altre, Cass. Pen., sez. III, 6 maggio 2019, n. 18842.
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