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I REATI DI TURBATIVA E LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001:
INFINE L’ATTESO INGRESSO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
La nuova norma anticipa infatti la tutela al momento preliminare l’indizione
della gara , con la finalità di prevenire la preparazione e l’approvazione di bandi persona-
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lizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio
di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione .
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Se tale è la ratio sottesa all’introduzione della norma, ben si comprende
perché la consumazione del reato sia assolutamente slegata dalla realizzazione
del fine, poiché è sufficiente che sia messa in pericolo la procedura amministra-
tiva volta a determinare il contenuto del bando senza che rilevi né che il bando
risulti effettivamente modificato, né tantomeno che la scelta del contraente ne
risulti inficiata. Sarà, dunque, necessario verificare la messa in pericolo della fase
di formazione del bando (si pensi ai casi di intesa occulta tra privato e ammini-
strazione o, ancora, di un accordo tra imprese indirizzato alla rotazione degli
appalti) e il dolo specifico qualificato dal fine di voler condizionare la predispo-
sizione delle modalità di scelta del contraente finale.
Naturalmente, presupposto indefettibile per poter postulare l’integrazione
di questa fattispecie è che si prospetti l’indizione di una gara, non potendosi
predicare una tale condotta illecita nel caso di affidamento diretto da parte della
pubblica amministrazione ovvero nel caso in cui ci sia stata una mera predi-
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sposizione di bozze di delibera, prodromiche rispetto all’avvio del procedimen-
to . Si noti ancora che nella nozione di “atti equipollenti” al bando di gara ven-
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gono fatti rientrare sia l’avviso con il quale nella fase di pre-commercial procurement
si dà inizio alla ricerca e alla scelta del contraente sia l’allegato tecnico descritti-
vo del futuro contratto .
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5. Controlli preventivi, segnali d’allarme e rischi di abuso del precetto
penale
I limiti del presente contributo non consentono un puntuale disamina
delle ricadute pratiche che l’introduzione di queste fattispecie comporta. In
attesa di quanto ricavabile dalla concreta applicazione della novella legislativa, è
tuttavia possibile indicare alcuni sentieri che meritano di essere battuti: il raffor-
zamento dei controlli preventivi da parte degli enti e i segnali d’allarme che
un’attività d’indagine può cogliere nell’ambito di procedimenti penali relativi a
tali ipotesi delittuose.
32 Cass. Pen., sez. III, 18 novembre 2020, n. 10383.
33 Cass. Pen., sez. VI, n. 31 marzo 2022 n. 41094, cit. e nello stesso senso, tra le altre, Cass. Pen.,
sez. VI, 27gennaio 2016, n. 6259.
34 Cass. Pen., sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 7264.
35 Cass. Pen., sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 14148.
36 Cass. Pen., sez. VI, 13 luglio 2021, n. 44700.
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