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L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT DELL’UNIONE EUROPEA




               ossia gli input; le azioni, quindi gli output; gli obiettivi, cioè il risultato atteso
               da conseguire; l’ambiente, vale a dire cosa con cui l’agente interagisce. Al fine
               di ottenere la loro massima efficienza viene organizzata una struttura gerar-
               chica  costituita  da  sotto-agenti  concepiti  per  realizzare  mansioni  di  livello
               inferiore o comunque limitate, per riuscire ad affrontare globalmente compiti
               di maggiore difficoltà o che necessitano di una certa forma di “cognizione”.
               In particolare, per simulare il processo decisionale le tecnologie moderne si
               basano su algoritmi, o meglio su una sequenza finita di istruzioni che consen-
               tono di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe o di calcolare un risultato
               matematico.
                    Nell’era delle tecnologie dell’informazione, la raccolta e il trattamento di
               dati  personali  si  fanno  preminenti:  l’economia  globalizzata  comporta  un
               aumento dei flussi transfrontalieri di dati, con benefici - come i servizi di social
               network - che consentono alle persone in tutto il mondo di comunicare, ma
               pure con pericoli per la vita privata e la governance democratica, come le attività
               di sorveglianza.
                    Gli utenti inevitabilmente cominciano a riscontrare le prime difficoltà a
               districarsi in un mare di informazioni, in conseguenza soprattutto all’Internet of
               Things nel quale i dispositivi possono connettersi e interagire con altri dispositi-
               vi: i big data sono la “prossima frontiera dell’innovazione, della concorrenza e
               della  produttività” ,  una  mole  talmente  complessa  che  implica  l’utilizzo  di
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               importanti strumenti di calcolo per riuscire ad operare sulle notizie entro un
               limite di tempo ragionevolmente valido, un “set di dati le cui dimensioni vanno
               oltre la capacità dei tipici strumenti software di database di acquisire, archiviare,
               gestire e analizzare” .
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                    In termini di protezione dei dati, i megadati comprendono sia la capa-
               cità di estrarre conoscenze “nuove e predittive a partire da grandi volumi,
               varietà e velocità dei dati”, sia il trattamento ed i suoi risultati; i prodotti otte-
               nuti sono una risorsa al servizio di processi decisionali, che incidono in par-
               ticolare sulle persone e i gruppi, segnatamente nei casi di profilazione o eti-
               chettatura  e,  in  ultima  analisi,  sollevano  numerosi  problemi  in  materia  di
               sicurezza .
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               5    McKinsey & Company, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, 2011.
               6    Ibidem.
               7    Consiglio d’Europa, Comitato consultivo della Convenzione 108, Guidelines on the protection of
                    individuals with regard to the processing of  personal data in a world of  Big Data, 23 gennaio 2017.
                    Commissione  europea,  comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo,  al
                    Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, verso una
                    florida economia basata sui dati, 2014.

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