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DOTTRINA




                    infine, le tecnologie che funzionano secondo questo modello non sareb-
             bero facilmente sottoposte ad un regime di controllo ed il giudizio dell’opinione
             pubblica si divide tra i campi dell’etica, della filosofia, della politica e del diritto
             digitale. L’art. 6 del RGPD sulla “liceità del trattamento” sottolinea che il trat-
             tamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorrono una serie di condizioni,
             oltre al consenso libero, informato, specifico e inequivocabile: pare ostico ed in
             una certa taglia irreale rimettere con la massima fiducia valutazioni al giudizio
             dei dispositivi intelligenti, ipotizzando una “chiarezza cognitiva” sufficiente a
             scindere le sottilissime linee tra il lecito e l’illecito.
                  “La costruzione di automi sempre più perfezionati, capaci di imma-
             gazzinare, elaborare e trasmettere un volume di «informazione» sempre più
             considerevole, e di eseguire operazioni sempre più complesse, sta inducen-
             do in non pochi autori la convinzione che, su questa via, non è ormai lon-
             tanissimo il traguardo di una perfetta imitazione […] dell’attività pensante
             umana” .
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                  Di conseguenza occorre che le istituzioni facciano passi verso una ricrea-
             zione strategica per regolarne l’utilizzo e salvaguardare le priorità, gli interessi e
             i  diritti  dei  cittadini.  In  una  visione  a  livello  sovranazionale,  soprattutto
             nell’Unione Europea, si fa essenziale scegliere una posizione comune o stabilire
             un approccio universale per la gestione e la risoluzione dei conflitti nelle que-
             stioni transfrontaliere o in tutti gli esercizi di coordinamento delle organizzazio-
             ni comunitarie.


             2.  Cronistoria e contesto della proposta
                  “Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno che non stai facendo
             nulla di davvero innovativo”.
                  L’aforisma del poliedrico Woody Allen si sposa alla perfezione con l’ingar-
             bugliato progresso storico-scientifico della legislazione sull’intelligenza artificia-
             le, sintetizzabile in un’utile cronistoria qui integralmente riportata e propedeu-
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             tica alla chiarezza informativa-espositiva:
                    l’1 e il 2 ottobre 2020 il Consiglio europeo discute dell’intelligenza
             artificiale e, nelle sue conclusioni, invita la Commissione a: proporre soluzio-
             ni per aumentare gli investimenti pubblici, privati europei e nazionali nella

             10   Agazzi E., Alcune osservazioni sul problema dell’intelligenza artificiale, Rivista di Filosofia Neo-
                  Scolastica, Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1967.
             11   https://www.consilium.europa.eu/it/policies/artificial-intelligence/timeline-artificial-intel-
                  ligence/. Consultato il 6 gennaio 2024.

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