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L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT DELL’UNIONE EUROPEA
Il comitato europeo per l’intelligenza artificiale comprende rappresentanti di alto livello
delle autorità nazionali di controllo competenti, del Garante europeo della protezione dei dati
e della Commissione. Il suo ruolo consiste nel facilitare un’attuazione agevole, efficace e armo-
nizzata del nuovo regolamento sull’IA. Il comitato formulerà raccomandazioni e pareri desti-
nati alla Commissione in merito ai sistemi di IA ad alto rischio e ad altri aspetti pertinenti
per l’attuazione efficace e uniforme delle nuove regole. Sosterrà, infine, anche le attività di nor-
mazione nel settore. Ulteriori competenze tecniche saranno fornite da un forum consultivo in
cui è rappresentata una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui l’industria, le
start-up, le PMI, la società civile e il mondo accademico.
La Commissione istituirà inoltre un nuovo Ufficio europeo per l’IA, nell’ambito della
Commissione, che supervisionerà i modelli di IA per finalità generali, coopererà con il comi-
tato europeo per l’intelligenza artificiale e sarà sostenuto da un gruppo di esperti scientifici
indipendenti. La missione dell’Ufficio per l’IA è sviluppare le competenze e le capacità
dell’Unione nel settore dell’intelligenza artificiale e contribuire all’attuazione della legislazio-
ne dell’Unione in materia di intelligenza artificiale in una struttura centralizzata.
4. Conclusioni
Nel complesso, le sfide principali consistono nell’attuazione e nella confor-
mità degli agenti intelligenti alla struttura europea. Le imprese, spesso, sono spo-
glie di risorse necessarie e sufficienti per rispondere ai cambiamenti giuridici, il
che implica un limite naturale nella capacità di innovare e di competere nel mer-
cato. L’UE promuove il processo di transizione scientifico-tecnica per garantire
contributi, orientamenti e programmi di formazione, sebbene questo non esclu-
da la possibilità di frammentazione legislativa rispetto alle nazioni extra-europee,
con ripercussioni inevitabili sull’armonizzazione e sul commercio transfrontalie-
ro. Le differenze, infatti, potrebbero erigere invalicabili barriere commerciali,
con effetti spiacevoli nella libera circolazione del mercato europeo.
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