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L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT DELL’UNIONE EUROPEA




               si traduce in certezza del diritto ed opportunità di ricorrere coerentemente ai diritti
               degli  interessati,  come  quello  di  opposizione  al  trattamento.  Nel  Regolamento
               Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) all’art. 5, paragrafo 1, lettera b) il legi-
               slatore stabilisce che i dati personali sono “raccolti per finalità determinate, esplicite
               e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali
               finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubbli-
               co interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente
               all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limita-
               zione delle finalità»)”. Di conseguenza un calcolatore, nel processo di adattamento
               esterna a mezzo di sistemi di sensori intelligenti, integrativi e interattivi, potrebbe
               autonomamente trattare i dati per scopi differenti da quelli stabiliti a priori, facendo
               venire meno la finalità iniziale, esplicita, specificata e legittima;
                      l’art. 22 del RGPD sul “processo decisionale automatizzato relativo alle
               persone fisiche, compresa la profilazione” specifica che l’interessato “ha il dirit-
               to di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
               automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti  giuridici  che  lo
               riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.
               Tuttavia l’IA, secondo uno studio degli organismi comunitari , lascia spazio al
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               processo decisionale automatizzato persino in settori che implicano scelte com-
               plesse, impiantate su molteplici fattori e criteri non predefiniti o dalle grige sfu-
               mature;  le  conseguenze  possono  includere  e  non  limitarsi  a  fenomenologie
               errate o discriminatorie, riprodurre i pregiudizi umani o introdurne di nuovi;
                      nell’art. 13 del RGPD circa le “informazioni da fornire qualora i dati per-
               sonali siano raccolti presso l’interessato” il legislatore specifica che per la raccolta
               presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
               all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, un complesso
               di informazioni non trascurabile, come l’identità e i dati di contatto o la base giu-
               ridica del trattamento. A dispetto di questa premessa, l’IA non si limita a quanto
               “strettamente necessario” finora sempre applicato dagli esseri umani su indirizzi
               razionali e giuridici, in linea al principio di minimizzazione - art. 5, paragrafo 1,
               lettera c) del RGPD - dei dati trattati secondo adeguatezza, pertinenza e propor-
               zionalità rispetto alle finalità per i quali vengono rilevati e/o per i quali vengono
               successivamente trattati. Gli agenti intelligenti, infatti, possono acquisire molte
               più notizie di quelle volontariamente e direttamente condivise dai soggetti coin-
               volti e non sempre utili allo scopo; in sintesi, sono in grado di dedurre molte
               altre informazioni, comprese quelle strettamente personali;

               9    European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), The impact of  the General
                    Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, 2020.

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