Page 85 - Rassegna 2024-2
P. 85
L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT DELL’UNIONE EUROPEA
si traduce in certezza del diritto ed opportunità di ricorrere coerentemente ai diritti
degli interessati, come quello di opposizione al trattamento. Nel Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) all’art. 5, paragrafo 1, lettera b) il legi-
slatore stabilisce che i dati personali sono “raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali
finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubbli-
co interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limita-
zione delle finalità»)”. Di conseguenza un calcolatore, nel processo di adattamento
esterna a mezzo di sistemi di sensori intelligenti, integrativi e interattivi, potrebbe
autonomamente trattare i dati per scopi differenti da quelli stabiliti a priori, facendo
venire meno la finalità iniziale, esplicita, specificata e legittima;
l’art. 22 del RGPD sul “processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione” specifica che l’interessato “ha il dirit-
to di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.
Tuttavia l’IA, secondo uno studio degli organismi comunitari , lascia spazio al
9
processo decisionale automatizzato persino in settori che implicano scelte com-
plesse, impiantate su molteplici fattori e criteri non predefiniti o dalle grige sfu-
mature; le conseguenze possono includere e non limitarsi a fenomenologie
errate o discriminatorie, riprodurre i pregiudizi umani o introdurne di nuovi;
nell’art. 13 del RGPD circa le “informazioni da fornire qualora i dati per-
sonali siano raccolti presso l’interessato” il legislatore specifica che per la raccolta
presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, un complesso
di informazioni non trascurabile, come l’identità e i dati di contatto o la base giu-
ridica del trattamento. A dispetto di questa premessa, l’IA non si limita a quanto
“strettamente necessario” finora sempre applicato dagli esseri umani su indirizzi
razionali e giuridici, in linea al principio di minimizzazione - art. 5, paragrafo 1,
lettera c) del RGPD - dei dati trattati secondo adeguatezza, pertinenza e propor-
zionalità rispetto alle finalità per i quali vengono rilevati e/o per i quali vengono
successivamente trattati. Gli agenti intelligenti, infatti, possono acquisire molte
più notizie di quelle volontariamente e direttamente condivise dai soggetti coin-
volti e non sempre utili allo scopo; in sintesi, sono in grado di dedurre molte
altre informazioni, comprese quelle strettamente personali;
9 European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), The impact of the General
Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, 2020.
83