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LO SHARENTING: ANALISI E RISCHI DI UN FENOMENO NEL WEB
In Italia, il Garante della Privacy si è espresso al fine di tutelare l’esposi-
zione dei minori sul web, stabilendo che debba essere tutelata la privacy del
minore, nel caso in cui non fosse possibile fare a meno di pubblicare immagini
in cui ci sono bambini, utilizzando alcune accortezze, come:
rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando pro-
grammi di grafica per «pixellare» i volti, disponibili anche gratuitamente online);
coprire semplicemente i volti con una “faccina” - emoticon;
limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network
solo alle persone che si conoscono.
7. Conclusioni
Il fenomeno dello sharenting pone la società di fronte alla necessità di una
ricerca di norme specifiche che possano non solo arginare e prevenire il fenome-
no, ma anche e soprattutto proteggere le vittime e neutralizzare i danni postumi.
Ad oggi, in Italia, non esiste una normativa specifica sullo sharenting, ma è
possibile fare riferimento ad alcune norme generali nazionali e sovranazionali,
che potrebbero individuarsi in:
La Convenzione di New York per i diritti del Fanciullo del 1989, art. 16 ;
10
La Carta di Treviso, varata nel 1990 dall’Ordine dei Giornalisti al fine di
tutelare le identità dei minori e il loro utilizzo nei mass media;
l’art. 31 della Costituzione italiana, che sancisce sancito l’impegno dello
Stato per la protezione dei minori;
l’art. 10 del codice civile, che disciplina la tutela dell’immagine ;
11
il Codice della privacy ed il Regolamento per la Protezione dei dati personali;
l’art. 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore.
Inoltre, il recente “Decreto Caivano” all’art 13 reca: “Applicazioni di con-
trollo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica”, dove sono espli-
citate le nuove disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispo-
sitivi informatici, ove al fine di prevenire l’uso sconsiderato della rete, è richie-
sto ai produttori di devices l’obbligo di installazione all’interno dei dispositivi
un’applicazione di controllo parentale.
10 L’articolo recita: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure
di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione; 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione
della legge contro tali interferenze o tali affronti”.
11 Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovve-
ro con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’au-
torità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarci-
mento dei danni.
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