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DOTTRINA
Un ulteriore esempio proviene dall’ambito dei gruppi Facebook dedicati
al supporto dei genitori nella fase di separazione o divorzio nei quali, sempre in
una situazione di presenza di centinaia o migliaia di utilizzatori sconosciuti, i
genitori condividono informazioni sul processo separativo, il mantenimento,
l’affidamento e il collocamento dei figli anche affrontando aspetti molto intimi
e conflittuali e informazioni processuali senza particolari filtri.
Spesso i profili Facebook degli utilizzatori sono aperti, con numerose
fotografie dei figli, e ciò li rende facilmente identificabili.
È importante sottolineare come, nei casi qua esemplificati, lo sharenting sia
comune e tendenzialmente socialmente accettato all’interno delle comunità
digitali considerate, dove viene portato avanti con le migliori intenzioni, o al più
con negligenza.
4. Problemi normativi
L’analisi delle forme di autoregolamentazione di alcune piattaforme di
social media rilevanti (Facebook, Tik-Tok, Instagram, YouTube, Twitter) ha
evidenziato come l’attuale modello di autoregolamentazione di tali piattaforme
non sia sufficiente né efficace nel condurre una reale protezione dell’identità
dei minori, non solo nel qui ed ora, ma anche e soprattutto in una traiettoria
futura.
Nel progetto è stato valutato il rischio criminogeno di tali pratiche di auto-
regolamentazione e ne è emerso come lo sharenting non sia sufficientemente
affrontato nei testi di autoregolamentazione. In molta parte essi confidano in
forme di responsabilità collettiva a livello delle comunità online e solo in casi
davvero estremi la piattaforma interviene per rimuovere direttamente i conte-
nuti postati.
Per comprendere come colmare questi vuoti normativi giova una riflessio-
ne, ad esempio, sulle pratiche di autoregolamentazione e sulle forme di tutela
dei minori sviluppate dai mass media tradizionali.
Si pensi ad esempio come esistano da anni forme di autodisciplina dei
giornalisti rispetto alle informazioni che riguardano i minori (si veda, ad esem-
pio, la Carta di Treviso) ; tuttavia non esistono forme analoghe per gli utilizza-
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tori delle piattaforme che, pur divulgando contenuti multimediali e informazio-
ni sensibili concernenti i loro figli, o i figli di amici e congiunti, in contesti onli-
ne apertamente accessibili a migliaia di persone, non sono soggetti ad alcuna
forma di restrizione o di regolamentazione, pur praticando un’attività che può
causare un danno attuale o futuro al minore in questione.
8 Si veda Anita Larvogna e Morena Tartari, ibid., per ulteriori dettagli.
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