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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI
Senza alcuna pretesa di esaustività, si nota che in dottrina sono stati
commentati alcuni casi, presentatisi nella giurisprudenza interna, di applica-
zione di criteri di politica pubblica, moralità pubblica, o ordine pubblico
internazionale che si distaccano da quelli applicati alle normali transazioni
commerciali per conformarsi alle caratteristiche specifiche dei beni culturali.
Ciò ha portato a volte all’applicazione delle leggi dello Stato che ha il legame
più stretto con il caso a scapito della lex rei sitae, quando quest’ultima non con-
sente l’adeguata protezione del bene culturale; a volte all’estensione dei ter-
mini di prescrizione per impedire a criminali, professionisti dell’arte impru-
denti e collezionisti disonesti di trarre profitto dalla scadenza dei termini; e
altre volte ancora a un’interpretazione mirata delle leggi straniere, orientata a
qualificarle come leggi che dispongono un diritto reale dello Stato sui beni
culturali, in modo da poterle richiamare attraverso i criteri di collegamento
(cosa che non sarebbe, invece stata possibile se si fossero ritenute leggi sul-
l’esportazione - la soluzione dei casi in questione dipendeva dalla configura-
zione legislativa della titolarità statale sui reperti archeologici, elemento-chia-
ve, come si è visto, anche per l’applicabilità di alcune delle norme della
Convenzione Unidroit) .
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Tali soluzioni, tuttavia, ispirate all’esigenza di una specifica disciplina
anche in diritto internazionale privato per i beni culturali (c.d. lex culturalis), sono
ancora sporadiche . A volte è la legge direttamente a disporre la possibile appli-
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cazione in genere di norme di applicazione necessaria straniere, e quindi anche
di quelle sui limiti all’esportazione di beni culturali, ma sempre in base a una
31 Cfr. art. 3.2 della Convenzione Unidroit del 1995. Insieme, le due convenzioni colmano
molte delle lacune che impedivano ai tribunali di combattere con più forza il traffico illegale
di beni culturali (v. in tal senso, Folarin Shyllon, The Interface and Interdependence between the
UNESCO Convention on Illicit Traffic in Cultural Property and the UNIDROIT Convention on Stolen
or Illegally Exported Cultural Objects, in Unidroit, 25 Years later. The 1995 UNIDROIT
Convention - Cultural Objects at the Crossroad of Rights and Interests, Roma, 2023, pp.
159-169).
32 V. Alessandro Chechi, When Private International Law Meets Cultural Heritage Law. Problems and
Prospects, in Yearbook of Private International Law, 2017/2018, pp. 269-293, che commenta in tal
senso i casi Schultz e Barakat, rispettivamente statunitense del 2003 con riferimento all’ap-
plicazione di una legge egiziana e britannico del 2007 con riferimento all’applicazione di una
legge iraniana, nonché a casi tedeschi e svizzeri, rispettivamente degli anni ’70 e ’90, quindi
ancora più interessanti in quanto all’epoca tali Stati non erano parti né della Convenzione
UNESCO del 1970, né della Convenzione Unidroit del 1995 ma vi facevano riferimento in
quanto espressione di un ordine pubblico internazionale quantomeno in formazione, se non
già consolidato.
33 È ritenuto in dottrina che una vera e propria lex culturalis vedrà la luce soltanto se si
ridurrà l’attuale predominio degli interessi finanziari e commerciali e l’avidità di profitto
dei trafficanti, dei mercanti d’arte e collezionisti (cfr. Alessandro Chechi, op. cit., a p.
293).
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