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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
                      INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI




                    Senza  alcuna  pretesa  di  esaustività,  si  nota  che  in  dottrina  sono  stati
               commentati alcuni casi, presentatisi nella giurisprudenza interna, di applica-
               zione  di  criteri  di  politica  pubblica,  moralità  pubblica,  o  ordine  pubblico
               internazionale  che  si  distaccano  da  quelli  applicati  alle  normali  transazioni
               commerciali per conformarsi alle caratteristiche specifiche dei beni culturali.
               Ciò ha portato a volte all’applicazione delle leggi dello Stato che ha il legame
               più stretto con il caso a scapito della lex rei sitae, quando quest’ultima non con-
               sente l’adeguata protezione del bene culturale; a volte all’estensione dei ter-
               mini di prescrizione per impedire a criminali, professionisti dell’arte impru-
               denti e collezionisti disonesti di trarre profitto dalla scadenza dei termini; e
               altre volte ancora a un’interpretazione mirata delle leggi straniere, orientata a
               qualificarle come leggi che dispongono un diritto reale dello Stato sui beni
               culturali, in modo da poterle richiamare attraverso i criteri di collegamento
               (cosa che non sarebbe, invece stata possibile se si fossero ritenute leggi sul-
               l’esportazione - la soluzione dei casi in questione dipendeva dalla configura-
               zione legislativa della titolarità statale sui reperti archeologici, elemento-chia-
               ve,  come  si  è  visto,  anche  per  l’applicabilità  di  alcune  delle  norme  della
               Convenzione Unidroit) .
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                    Tali  soluzioni,  tuttavia,  ispirate  all’esigenza  di  una  specifica  disciplina
               anche in diritto internazionale privato per i beni culturali (c.d. lex culturalis), sono
               ancora sporadiche . A volte è la legge direttamente a disporre la possibile appli-
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               cazione in genere di norme di applicazione necessaria straniere, e quindi anche
               di quelle sui limiti all’esportazione di beni culturali, ma sempre in base a una


               31   Cfr. art. 3.2 della Convenzione Unidroit del 1995. Insieme, le due convenzioni colmano
                    molte delle lacune che impedivano ai tribunali di combattere con più forza il traffico illegale
                    di beni culturali (v. in tal senso, Folarin Shyllon, The Interface and Interdependence between the
                    UNESCO Convention on Illicit Traffic in Cultural Property and the UNIDROIT Convention on Stolen
                    or  Illegally  Exported  Cultural  Objects,  in  Unidroit,  25  Years  later.  The  1995  UNIDROIT
                    Convention - Cultural Objects at the Crossroad of Rights and Interests, Roma, 2023, pp.
                    159-169).
               32   V. Alessandro Chechi, When Private International Law Meets Cultural Heritage Law. Problems and
                    Prospects, in Yearbook of  Private International Law, 2017/2018, pp. 269-293, che commenta in tal
                    senso i casi Schultz e Barakat, rispettivamente statunitense del 2003 con riferimento all’ap-
                    plicazione di una legge egiziana e britannico del 2007 con riferimento all’applicazione di una
                    legge iraniana, nonché a casi tedeschi e svizzeri, rispettivamente degli anni ’70 e ’90, quindi
                    ancora più interessanti in quanto all’epoca tali Stati non erano parti né della Convenzione
                    UNESCO del 1970, né della Convenzione Unidroit del 1995 ma vi facevano riferimento in
                    quanto espressione di un ordine pubblico internazionale quantomeno in formazione, se non
                    già consolidato.
               33   È ritenuto in dottrina che una vera e propria lex culturalis vedrà la luce soltanto se si
                    ridurrà l’attuale predominio degli interessi finanziari e commerciali e l’avidità di profitto
                    dei trafficanti, dei mercanti d’arte e collezionisti (cfr. Alessandro Chechi, op. cit., a p.
                    293).

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