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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI
In base al Regolamento, per l’importazione delle categorie di beni cultu-
rali più esposte al rischio di saccheggio e distruzione (elencate nella parte B
dell’allegato) è richiesta una licenza, rilasciata dalle autorità competenti di uno
Stato membro sulla base di una domanda corredata dalla necessaria documen-
tazione. La licenza è valida in tutta l’Unione, ma non è considerata prova di
legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione . Per le cate-
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gorie di beni elencate nella parte C dell’allegato, invece, è la persona che inten-
de importare i beni nel territorio doganale dell’Unione a dover certificare,
mediante una dichiarazione, la legalità dell’esportazione degli stessi dal Paese
terzo, assumendosene la responsabilità e fornendo informazioni sufficienti
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affinché tali beni culturali possano essere identificati dalle autorità doganali .
La Commissione è responsabile dell’istituzione di un sistema elettronico cen-
tralizzato per la presentazione delle domande di licenze di importazione e delle
dichiarazioni dell’importatore, nonché per l’archiviazione e lo scambio di
informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto
riguarda le dichiarazioni dell’importatore e le licenze di importazione.
L’applicabilità dell’obbligo di licenza/dichiarazione di importazione è quindi
stata differita al momento in cui tale sistema elettronico diviene operativo, o al
più tardi al 28 giugno 2025 .
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Queste le caratteristiche di base del Regolamento, che non è il caso di ana-
lizzare qui compiutamente. Interessa in particolare evidenziare come esso sia
proprio volto prioritariamente a prevenire i saccheggi di siti archeologici impe-
dendo il proficuo commercio di beni culturali riportati alla luce illegalmente, in
quanto tale fenomeno “ha raggiunto proporzioni industriali e (…) costituisce
un grave reato che arreca considerevoli sofferenze a coloro che ne sono colpiti
direttamente e indirettamente” .
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essere quello pertinente. Il Regolamento UE 2019/880 non si applica ai beni culturali creati
o scoperti nel territorio doganale dell’Unione, la cui protezione è già contemplata dal rego-
lamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e dalla direttiva 2014/60/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio (v. art. 1.2).
24 V. art. 4 del Regolamento UE 2019/880.
25 V. art. 5 del Regolamento UE 2019/880.
26 Due anni dopo la Commissione dell’UE ha adottato il Regolamento di esecuzione, che
dispone i dettagli delle modalità relative all’esenzione dagli obblighi documentali, alla licenza
di importazione e alla dichiarazione dell’importatore, nonché al sistema elettronico per l’im-
portazione di beni culturali (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione
del 24 giugno 2021 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento
(UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’introduzione e all’impor-
tazione di beni culturali, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l. 234 del 2 luglio 2021,
pp. 67-89, https://eur-lex.europa.eu/, ultima consultazione 7 maggio 2024).
27 V. Considerandum n. 3 del Regolamento 2019/880.
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