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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
                      INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI




                    In base al Regolamento, per l’importazione delle categorie di beni cultu-
               rali più esposte al rischio di saccheggio e distruzione (elencate nella parte B
               dell’allegato) è richiesta una licenza, rilasciata dalle autorità competenti di uno
               Stato membro sulla base di una domanda corredata dalla necessaria documen-
               tazione. La licenza è valida in tutta l’Unione, ma non è considerata prova di
               legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione . Per le cate-
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               gorie di beni elencate nella parte C dell’allegato, invece, è la persona che inten-
               de  importare  i  beni  nel  territorio  doganale  dell’Unione  a  dover  certificare,
               mediante una dichiarazione, la legalità dell’esportazione degli stessi dal Paese
               terzo,  assumendosene  la  responsabilità  e  fornendo  informazioni  sufficienti
                                                                                          25
               affinché tali beni culturali possano essere identificati dalle autorità doganali .
               La Commissione è responsabile dell’istituzione di un sistema elettronico cen-
               tralizzato per la presentazione delle domande di licenze di importazione e delle
               dichiarazioni  dell’importatore,  nonché  per  l’archiviazione  e  lo  scambio  di
               informazioni  tra  le  autorità  degli  Stati  membri,  in  particolare  per  quanto
               riguarda  le  dichiarazioni  dell’importatore  e  le  licenze  di  importazione.
               L’applicabilità dell’obbligo di licenza/dichiarazione di importazione è quindi
               stata differita al momento in cui tale sistema elettronico diviene operativo, o al
               più tardi al 28 giugno 2025 .
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                    Queste le caratteristiche di base del Regolamento, che non è il caso di ana-
               lizzare qui compiutamente. Interessa in particolare evidenziare come esso sia
               proprio volto prioritariamente a prevenire i saccheggi di siti archeologici impe-
               dendo il proficuo commercio di beni culturali riportati alla luce illegalmente, in
               quanto tale fenomeno “ha raggiunto proporzioni industriali e (…) costituisce
               un grave reato che arreca considerevoli sofferenze a coloro che ne sono colpiti
               direttamente e indirettamente” .
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                    essere quello pertinente. Il Regolamento UE 2019/880 non si applica ai beni culturali creati
                    o scoperti nel territorio doganale dell’Unione, la cui protezione è già contemplata dal rego-
                    lamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e dalla direttiva 2014/60/UE del Parlamento euro-
                    peo e del Consiglio (v. art. 1.2).
               24   V. art. 4 del Regolamento UE 2019/880.
               25   V. art. 5 del Regolamento UE 2019/880.
               26   Due  anni  dopo  la  Commissione  dell’UE  ha  adottato  il  Regolamento  di  esecuzione,  che
                    dispone i dettagli delle modalità relative all’esenzione dagli obblighi documentali, alla licenza
                    di importazione e alla dichiarazione dell’importatore, nonché al sistema elettronico per l’im-
                    portazione di beni culturali (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione
                    del 24 giugno 2021 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento
                    (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’introduzione e all’impor-
                    tazione di beni culturali, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l. 234 del 2 luglio 2021,
                    pp. 67-89, https://eur-lex.europa.eu/, ultima consultazione 7 maggio 2024).
               27   V. Considerandum n. 3 del Regolamento 2019/880.

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