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INSERTO




             degli Stati e delle organizzazioni internazionali, ma la sua attuazione “può essere
             fragile, in particolare a causa del fatto che non è direttamente applicabile nel
             diritto interno degli Stati (ad eccezione degli Stati con un sistema giuridico moni-
             sta). Le Model Provisions mirano a compensare questa fragilità proponendo agli
             Stati, sulla base della Convenzione e in linea con le sue Operational Guidelines, dei
             modelli per la redazione di disposizioni legislative nazionali che incorporano i
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             principi e gli obblighi della Convenzione nel loro diritto interno” .
                  Si ricorda che si è inteso finora portare l’attenzione su alcuni recenti svi-
             luppi di quello che a buon diritto può essere definito il mosaico degli strumenti
             internazionali per la protezione dei beni culturali mobili dalla circolazione ille-
             cita. In tale mosaico, si è notato che il disegno di diritto internazionale pubblico
             mostra già talune delle sue caratteristiche di base. A livello universale, sicura-
             mente nel caso delle situazioni di minaccia o violazione della pace e della sicu-
             rezza internazionale. Meno decisamente, almeno per quanto riguarda l’assun-
             zione di specifici obblighi di restituzione, per i beni fuoriusciti durante le occu-
             pazioni belliche. In modo ancora più sfumato per la cooperazione operativa
             strutturata tra Paesi esportatori e Paesi importatori. A livello regionale europeo,
             il quadro è più chiaro grazie alle iniziative legislative dell’Unione, ma limitato
             alle competenze attribuite. In diritto internazionale privato, la specificità della
             protezione  dei  beni  culturali  mobili  si  affaccia  in  ordine  sparso  quale  tema
             degno di attenzione. Molti aspetti-chiave del quadro giuridico internazionale,
             tuttavia, sono ancora lacunosi nell’hard law, e ciò determina grande incertezza
             rispetto alle sorti delle richieste internazionali di restituzione dei beni culturali,
             quantomeno a livello universale.
                  Ebbene, il motivo dell’utilizzo di strumenti di soft law è, in generale, la con-
             siderazione che sugli argomenti in questione è più utile fare affidamento sulla
             collaborazione degli Stati liberamente orientata a un modello comune, poiché
             non è opportuno o possibile convergere su misure di hard law non esistendone

             39   (Traduzione nostra) v. Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit
                  Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, 7th Meeting of States
                  Parties, 30-31 maggio 2023, Examination of  the draft Model Provisions on the Prevention and Fight
                  Against the Illicit Trafficking of  Cultural Property, UNESCO Doc C70/23/7.MSP/8, a p. 5, non-
                  ché  il  documento  disponibile  da  aprile  in  vista  della  riunione  del  Subsidiary  Committee
                  dell’Assemblea  degli  Stati  parti  prevista  per  il  27-28  maggio  2024,  UNESCO  Doc
                  C70/24/12.SC/7, entrambi in https://unesdoc.unesco.org/, ultima consultazione 7 maggio
                  2024. Riguardo, invece, alle Operational Guidelines della Convenzione UNESCO del 1970
                  v. Tullio Scovazzi, Paolo Giorgio Ferri, Recent Developments in the Fight against the Illicit Export
                  of   Archaeological  Objects:  the  Operational  Guidelines  to  the  1970  UNESCO  Convention,  in  Art
                  Antiquity and Law, 2015, pp. 195-228. Va ricordato che nel 2017 il Commonwealth ha adot-
                  tato il suo standard normativo non vincolante (v. Scheme and Model Bill for the Protection of
                  Cultural Heritage Within the Commonwealth, https://thecommonwealth.org/, ultima consulta-
                  zione 7 maggio 2024).

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