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INSERTO
degli Stati e delle organizzazioni internazionali, ma la sua attuazione “può essere
fragile, in particolare a causa del fatto che non è direttamente applicabile nel
diritto interno degli Stati (ad eccezione degli Stati con un sistema giuridico moni-
sta). Le Model Provisions mirano a compensare questa fragilità proponendo agli
Stati, sulla base della Convenzione e in linea con le sue Operational Guidelines, dei
modelli per la redazione di disposizioni legislative nazionali che incorporano i
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principi e gli obblighi della Convenzione nel loro diritto interno” .
Si ricorda che si è inteso finora portare l’attenzione su alcuni recenti svi-
luppi di quello che a buon diritto può essere definito il mosaico degli strumenti
internazionali per la protezione dei beni culturali mobili dalla circolazione ille-
cita. In tale mosaico, si è notato che il disegno di diritto internazionale pubblico
mostra già talune delle sue caratteristiche di base. A livello universale, sicura-
mente nel caso delle situazioni di minaccia o violazione della pace e della sicu-
rezza internazionale. Meno decisamente, almeno per quanto riguarda l’assun-
zione di specifici obblighi di restituzione, per i beni fuoriusciti durante le occu-
pazioni belliche. In modo ancora più sfumato per la cooperazione operativa
strutturata tra Paesi esportatori e Paesi importatori. A livello regionale europeo,
il quadro è più chiaro grazie alle iniziative legislative dell’Unione, ma limitato
alle competenze attribuite. In diritto internazionale privato, la specificità della
protezione dei beni culturali mobili si affaccia in ordine sparso quale tema
degno di attenzione. Molti aspetti-chiave del quadro giuridico internazionale,
tuttavia, sono ancora lacunosi nell’hard law, e ciò determina grande incertezza
rispetto alle sorti delle richieste internazionali di restituzione dei beni culturali,
quantomeno a livello universale.
Ebbene, il motivo dell’utilizzo di strumenti di soft law è, in generale, la con-
siderazione che sugli argomenti in questione è più utile fare affidamento sulla
collaborazione degli Stati liberamente orientata a un modello comune, poiché
non è opportuno o possibile convergere su misure di hard law non esistendone
39 (Traduzione nostra) v. Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit
Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, 7th Meeting of States
Parties, 30-31 maggio 2023, Examination of the draft Model Provisions on the Prevention and Fight
Against the Illicit Trafficking of Cultural Property, UNESCO Doc C70/23/7.MSP/8, a p. 5, non-
ché il documento disponibile da aprile in vista della riunione del Subsidiary Committee
dell’Assemblea degli Stati parti prevista per il 27-28 maggio 2024, UNESCO Doc
C70/24/12.SC/7, entrambi in https://unesdoc.unesco.org/, ultima consultazione 7 maggio
2024. Riguardo, invece, alle Operational Guidelines della Convenzione UNESCO del 1970
v. Tullio Scovazzi, Paolo Giorgio Ferri, Recent Developments in the Fight against the Illicit Export
of Archaeological Objects: the Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention, in Art
Antiquity and Law, 2015, pp. 195-228. Va ricordato che nel 2017 il Commonwealth ha adot-
tato il suo standard normativo non vincolante (v. Scheme and Model Bill for the Protection of
Cultural Heritage Within the Commonwealth, https://thecommonwealth.org/, ultima consulta-
zione 7 maggio 2024).
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