Page 276 - Rassegna 2024-2
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INSERTO




                  La legge belga del 2022 è interessante anche perché separa l’aspetto del
             trasferimento  del  titolo  giuridico  di  proprietà  dall’aspetto  della  disponibilità
             materiale del bene; quest’ultima, infatti, dipenderà dalla conclusione di specifici
             accordi bilaterali di cooperazione scientifica e culturale. Sicuramente sull’appro-
             priatezza della sola “restituzione intangibile” del titolo di proprietà agli Stati
                                                                                   44
             sorti dal processo di decolonizzazione si aprirà un approfondito dibattito , ma
             tale soluzione presenta il vantaggio di sottolineare l’esigenza di un approccio
             etico del diritto anche quando una restituzione materiale risulta impossibile o
             inopportuna, almeno nel breve periodo, in particolare per un grande numero di
             beni.
                  Ciò richiama alla mente, mutatis mutandis, un’altra prassi in materia di resti-
             tuzione e circolazione dei beni culturali mobili, sviluppata dall’Italia in circo-
             stanze molto diverse, ma caratterizzata, anch’essa, da una separazione tra l’ac-
             certamento della titolarità dei beni e il loro rientro materiale nello Stato di ori-
             gine. Si tratta della conclusione di accordi, che hanno in realtà natura di contrat-
             ti, tra lo Stato italiano alcuni musei stranieri. Gli accordi consentono allo Stato
             di ottenere la restituzione dei beni culturali ed evitare l’esito incerto di un con-
             tenzioso sulla loro proprietà davanti a un tribunale straniero e nel contempo ai
             musei stranieri di preservare la propria reputazione di istituzioni culturali, seria-
             mente danneggiata dai procedimenti giudiziari che svelano passate acquisizioni
             molto negligenti, o addirittura collusive con ambienti criminali. Entrambe le
             parti concordano, poi, sul rafforzamento delle loro relazioni attraverso future
             attività di cooperazione, tra cui la concessione di prestiti per periodi medio-lun-
             ghi da parte dell’Italia di beni culturali di valore equivalente rispetto a quelli che
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             vengono restituiti .
                  Gli accordi vanno nella direzione di risolvere per via negoziale le contro-
             versie sulla restituzione dei beni culturali, al fine di raggiungere una soluzione
             equa che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, come l’integrità del con-
             testo culturale, il significato dell’oggetto per gli Stati interessati, la correttezza
             etica della rimozione, il trattamento dell’oggetto da parte degli attuali detentori
             e l’impegno dello Stato d’origine per la sicurezza. Purché sempre ancorata al
             principio che non è accettabile presentare quale fait accompli il risultato delle
             44   V. Manlio Frigo, op. cit., a p. 182.
             45   Sono stati conclusi accordi con il Metropolitan Museum of Art di New York, il Museum of
                  Fine Arts di Boston, il Princeton University Art Museum, il John Paul Getty Museum di Los
                  Angeles, il Cleveland Museum of Art e il Dallas Museum of Art, ma anche il Tokyo Fuji Art
                  Museum e il Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen (v. Tullio Scovazzi, The Agreements bet-
                  ween  the  Italian  Ministry  of   Culture  and  American  Museums  on  the  Return  of   Removed  Cultural
                  Properties, in Simona Pinton and Lauso Zagato (edited by), Cultural Heritage. Scenarios 2015-
                  2017, Venezia, 2017, pp. 119-129).

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