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USUCAPIONE E OPERE D’ARTE TRAFUGATE
Episodi che interessano anche opere d’arte qualificate come beni culturali
a sensi degli artt. 2 co. 2, 10 e 11 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
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beni culturali e del paesaggio) .
Come si vedrà, il nostro Codice civile detta criteri per risolvere contese sif-
fatte sulla titolarità del diritto sui beni mobili e, ovviamente, anche sugli immo-
bili (sulla circolazione dei quali, tuttavia, in questa sede non ci si soffermerà).
L’applicazione di quelle regole alla circolazione delle opere d’arte (mobili), tut-
tavia, non è scevra di difficoltà, considerato che influenza l’assetto del mercato
del settore. Con riferimento specifico ai beni culturali, inoltre, tali disposizioni
di diritto comune non sembrano sempre rispondere all’interesse pubblico alla
conservazione, fruizione e controllo sulla circolazione dell’opera.
Questioni ulteriori si pongono, ancora, allorquando l’opera di prove-
nienza furtiva abbia circolato oltre i soli confini nazionali. Circostanza, que-
sta, purtroppo non rara e alla quale tentano di porre rimedio norme di diritto
internazionale (Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970,
Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995) ed europeo (Regolamento
2019/880/UE, Direttiva 2014/60/UE) che stabiliscono divieti di esportazio-
ne/importazione e obblighi di restituzione . Il giudice nazionale chiamato a
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decidere tali vicende accerterà la proprietà dei beni non necessariamente in
base al diritto italiano, ma alle norme previste dall’ordinamento giuridico indi-
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viduato tramite i criteri di collegamento del diritto internazionale privato .
Anche in tal caso, in questa sede non ci si soffermerà sulle ulteriori questioni
poste dalla circolazione transfrontaliera, che, per le peculiarità che le conno-
tano, meritano più ampio spazio .
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5 Sui presupposti necessari perché un’opera d’arte sia qualificabile quale «bene culturale», v.
Antonio Bartolini, Beni culturali (voce), in Enciclopedia del Diritto. Annali, 2013, pp. 97 e ss. e p.
101 (quanto ai beni di proprietà pubblica) e p. 104 (quanto ai beni di proprietà privata).
6 Per approfondimenti su questo tema v. Francesco Francioni, Beni culturali (protezione interna-
zionale dei) (voce), in Enciclopedia del Diritto. Annali, 2016, pp. 68 ss.; Geo Magri, La circolazione
dei beni culturali nel diritto europeo: limiti ed obblighi di restituzione, Napoli, 2011.
7 Ai sensi dell’art. 51, l. 218 del 1995, il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sono rego-
lati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano al momento del perfezionamento della
fattispecie acquisitiva; e in particolare, ai sensi dell’art. 53, l’usucapione di beni mobili è
regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Le disposizioni dell’ordinamento straniero possono comunque essere applicate solo se
non contrastanti con l’ordine pubblico (art. 16). La Cassazione, a tal proposito, ha consi-
derato che «non costituisce titolo idoneo, ai fini dell’applicazione del principio «possesso
vale titolo», di cui all’art. 1153 c.c., il contratto di acquisto di un bene avente natura storico
- culturale stipulato in base ad una normativa nazionale contrastante con il divieto di
esportazione illegale, ovvero non autorizzata, di detti beni sancito dall’art. 3 della
Convenzione UNESCO».
8 In argomento v. Michele Graziadei, Beni culturali (circolazione dei) (diritto internazionale privato)
(voce), in Enciclopedia del Diritto. Annali, 2008.
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