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INSERTO
2. Modi di acquisto della proprietà del bene di provenienza furtiva
A determinate condizioni, nel nostro sistema il possesso del bene mobile
consente di acquistare a titolo originario la proprietà della cosa, anche se di pro-
venienza furtiva.
In primo luogo, il possessore del bene può divenirne immediatamente
proprietario se, in buona fede, lo ha acquistato a non domino, e pertanto da chi
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non era proprietario .
Al tal fine, è comunque necessaria la presenza di un titolo astrattamente
«idoneo» al trasferimento della proprietà. Ciò significa che il possessore del
bene dovrà averlo ricevuto in base ad un titolo che in via astratta consentirebbe
il trasferimento del diritto di proprietà (ad es. un contrato di compravendita),
ma che, in via concreta, non produce un tale effetto in ragione dell’assenza di
titolarità del diritto in capo all’alienante. Sicché, in ipotesi di atto nullo o ineffi-
cace, la regola del possesso vale titolo non opera, perché un atto nullo o ineffi-
cace sarebbe comunque inidoneo a trasferire un diritto .
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Per l’integrazione della fattispecie, inoltre, al momento della consegna del
bene furtivo o trafugato il ricevente dovrà essere in buona fede. Egli dovrà,
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dunque, ignorare senza colpa grave di ledere un altrui diritto (art. 1147, c.c.) .
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La conoscenza della provenienza furtiva della cosa, ovviamente, non consente
di ritenere l’acquirente in buona fede. Tale consapevolezza, peraltro, lo rende
9 Il concetto di acquisto a non domino implica l’assenza della titolarità del diritto, in capo all’alie-
nante, e di un titolo di legittimazione a disporre comunque del diritto altrui: «il non dominus
dispone illegittimamente del diritto altrui»: così Luigi Mengoni, Acquisto a non domino, in
Digesto Disc. Priv., par. 5, 1987.
10 Cesare Massimo Bianca, Diritto Civile, v. 6, La proprietà, Milano 1999.
11 In presenza della buona fede, la scelta di consentire l’acquisto immediato della proprietà del
bene rubato o smarrito mediante la regola del possesso vale titolo è peculiare del Codice civile
del 1942. Il codice civile del 1865 consentiva al proprietario o al possessore di rivendicare le
cose oggetto di furto o smarrimento entro il biennio. La Relazione del Guardasigilli al Codice
del ‘42 (n. 543) motiva il superamento di questa possibilità, oltre che con l’esigenza di garantire
una «larga e fiduciosa circolazione delle cose mobili», altresì con quella di evitare la disparità
di trattamento con altri casi (ad es. la circolazione dei beni oggetto di appropriazione indebita)
che nel codice del 1865 non consentivano di rivendicare vittoriosamente il bene.
12 Sotto questo profilo potrebbe rilevare la presenza dell’opera nella banca dati gestita dal
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la valutazione del comporta-
mento dell’acquirente con riguardo alla sua consultazione.
13 Secondo dottrina e giurisprudenza la buona fede ex art. 1153 c.c. corrisponde a quella di
cui all’art. 1147 c.c.: essa, pertanto, non è invocabile da chi acquista «ignorando di ledere l’al-
trui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impie-
go, da parte dell’acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scar-
samente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l’idoneità dell’acquisto a determi-
nare la lesione dell’altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un erro-
re inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede»: Cfr. Cass. civ. n.
1593/2017, in Dejure.
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