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INSERTO




             2. Modi di acquisto della proprietà del bene di provenienza furtiva
                  A determinate condizioni, nel nostro sistema il possesso del bene mobile
             consente di acquistare a titolo originario la proprietà della cosa, anche se di pro-
             venienza furtiva.
                  In  primo  luogo,  il  possessore  del  bene  può  divenirne  immediatamente
             proprietario se, in buona fede, lo ha acquistato a non domino, e pertanto da chi
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             non era proprietario .
                  Al tal fine, è comunque necessaria la presenza di un titolo astrattamente
             «idoneo»  al  trasferimento  della  proprietà.  Ciò  significa  che  il  possessore  del
             bene dovrà averlo ricevuto in base ad un titolo che in via astratta consentirebbe
             il trasferimento del diritto di proprietà (ad es. un contrato di compravendita),
             ma che, in via concreta, non produce un tale effetto in ragione dell’assenza di
             titolarità del diritto in capo all’alienante. Sicché, in ipotesi di atto nullo o ineffi-
             cace, la regola del possesso vale titolo non opera, perché un atto nullo o ineffi-
             cace sarebbe comunque inidoneo a trasferire un diritto .
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                  Per l’integrazione della fattispecie, inoltre, al momento della consegna del
             bene furtivo o trafugato  il ricevente dovrà essere in buona fede. Egli dovrà,
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             dunque, ignorare senza colpa grave di ledere un altrui diritto  (art. 1147, c.c.) .
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             La conoscenza della provenienza furtiva della cosa, ovviamente, non consente
             di ritenere l’acquirente in buona fede. Tale consapevolezza, peraltro, lo rende


             9    Il concetto di acquisto a non domino implica l’assenza della titolarità del diritto, in capo all’alie-
                  nante, e di un titolo di legittimazione a disporre comunque del diritto altrui: «il non dominus
                  dispone  illegittimamente  del  diritto  altrui»:  così  Luigi  Mengoni,  Acquisto  a  non  domino,  in
                  Digesto Disc. Priv., par. 5, 1987.
             10   Cesare Massimo Bianca, Diritto Civile, v. 6, La proprietà, Milano 1999.
             11   In presenza della buona fede, la scelta di consentire l’acquisto immediato della proprietà del
                  bene rubato o smarrito mediante la regola del possesso vale titolo è peculiare del Codice civile
                  del 1942. Il codice civile del 1865 consentiva al proprietario o al possessore di rivendicare le
                  cose oggetto di furto o smarrimento entro il biennio. La Relazione del Guardasigilli al Codice
                  del ‘42 (n. 543) motiva il superamento di questa possibilità, oltre che con l’esigenza di garantire
                  una «larga e fiduciosa circolazione delle cose mobili», altresì con quella di evitare la disparità
                  di trattamento con altri casi (ad es. la circolazione dei beni oggetto di appropriazione indebita)
                  che nel codice del 1865 non consentivano di rivendicare vittoriosamente il bene.
             12   Sotto  questo  profilo  potrebbe  rilevare  la  presenza  dell’opera  nella  banca  dati  gestita  dal
                  Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la valutazione del comporta-
                  mento dell’acquirente con riguardo alla sua consultazione.
             13   Secondo dottrina e giurisprudenza la buona fede ex art. 1153 c.c. corrisponde a quella di
                  cui all’art. 1147 c.c.: essa, pertanto, non è invocabile da chi acquista «ignorando di ledere l’al-
                  trui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impie-
                  go, da parte dell’acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scar-
                  samente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l’idoneità dell’acquisto a determi-
                  nare la lesione dell’altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un erro-
                  re  inescusabile,  incompatibile  con  il  concetto  stesso  di  buona  fede»:  Cfr.  Cass.  civ.  n.
                  1593/2017, in Dejure.

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