Page 284 - Rassegna 2024-2
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INSERTO




             3.  Usucapione  dell’opera  d’arte  trafugata,  buona  fede,  possesso  non
               clandestino
                  L’usucapione  della  proprietà  dell’opera  d’arte  trafugata  o  rubata  non
             richiede, pertanto, la buona fede del possessore: quest’ultima, se presente, con-
             sentirà, al più, di abbreviare il tempo per l’acquisto del diritto.
                  Peraltro, in virtù dell’art. 1147, co. 3, c.c., non sarà necessario provare l’esi-
             stenza dello stato soggettivo di buona fede. Si presume che il possessore ignori
             di ledere un altrui diritto, salvo che vengano dimostrati fatti tali da far ritenere,
             anche in via presuntiva, che egli dovesse avere il ragionevole e serio sospetto
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             dell’illegittima provenienza del bene : la buona fede, infatti, non giova se la
             ignoranza dipende da colpa grave (art. 1147, co. 2 c.c.).
                  Così, la Cassazione ha escluso la buona fede di un gallerista che aveva
             acquistato dei dipinti antichi di eccezionale valore accontentandosi della sem-
             plice versione (mendace) del venditore di averli a sua volta acquistati ad un’asta
             fallimentare: la mancata richiesta del verbale di aggiudicazione delle opere, non
             consegnatogli dal venditore, per la Corte dimostrava uno stato soggettivo del
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             possessore incompatibile con la buona fede . Ancora: nel 2019 una sentenza
             della Cassazione, relativa ad una vicenda di Looted Art avente ad oggetto due
             dipinti antichi trafugati in Italia negli anni di guerra, ha ritenuto che l’acquisto
             da parte di un militare tedesco effettuato nell’immediato secondo dopoguerra
             non fosse avvenuto in buona fede. Negli anni ‘50 circolavano tante opere d’arte
             sottratte ai legittimi proprietari nella Seconda Guerra Mondiale, e questo, insie-
             me al non chiaro contesto in cui il militare aveva acquistato i quadri, per la
             Corte è valso ad escluderne la sua buona fede «quanto meno per non essersi
             curato di accertare la provenienza dei due dipinti antichi, uno dei quali tra l’altro
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             di notevole e riconoscibile pregio» .
                  Ed allora, in caso risulti vinta la presunzione di buona fede, l’unica ipotesi
             per il possessore di usucapire la proprietà dell’opera di provenienza furtiva o
             trafugata rimane quella di dimostrare di averla posseduta in modo continuato,
             ininterrotto, pacifico e non clandestino per venti anni.
                  Ma è proprio sul requisito della «non clandestinità» che le due pronunce
             di cui si è dato conto in apertura - richiamandosi a loro volta alla poc’anzi citata
             sentenza  del  2019  -  hanno  definito  un  principio  ritenuto  dai  commentatori
             destabilizzante il sistema della certezza del mercato dell’arte.

             15   A tal fine la giurisprudenza ritiene «necessario che l’esistenza del dubbio promani da circo-
                  stanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, anche di carattere presuntivo», v. Cass. 14
                  giugno 2019 n. 16059, in Dejure.
             16   Cass. civ., 20 gennaio 2017 n. 1593, in Dejure.
             17   Cass. n. 16059 del 2019, cit.

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