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INSERTO
3. Usucapione dell’opera d’arte trafugata, buona fede, possesso non
clandestino
L’usucapione della proprietà dell’opera d’arte trafugata o rubata non
richiede, pertanto, la buona fede del possessore: quest’ultima, se presente, con-
sentirà, al più, di abbreviare il tempo per l’acquisto del diritto.
Peraltro, in virtù dell’art. 1147, co. 3, c.c., non sarà necessario provare l’esi-
stenza dello stato soggettivo di buona fede. Si presume che il possessore ignori
di ledere un altrui diritto, salvo che vengano dimostrati fatti tali da far ritenere,
anche in via presuntiva, che egli dovesse avere il ragionevole e serio sospetto
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dell’illegittima provenienza del bene : la buona fede, infatti, non giova se la
ignoranza dipende da colpa grave (art. 1147, co. 2 c.c.).
Così, la Cassazione ha escluso la buona fede di un gallerista che aveva
acquistato dei dipinti antichi di eccezionale valore accontentandosi della sem-
plice versione (mendace) del venditore di averli a sua volta acquistati ad un’asta
fallimentare: la mancata richiesta del verbale di aggiudicazione delle opere, non
consegnatogli dal venditore, per la Corte dimostrava uno stato soggettivo del
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possessore incompatibile con la buona fede . Ancora: nel 2019 una sentenza
della Cassazione, relativa ad una vicenda di Looted Art avente ad oggetto due
dipinti antichi trafugati in Italia negli anni di guerra, ha ritenuto che l’acquisto
da parte di un militare tedesco effettuato nell’immediato secondo dopoguerra
non fosse avvenuto in buona fede. Negli anni ‘50 circolavano tante opere d’arte
sottratte ai legittimi proprietari nella Seconda Guerra Mondiale, e questo, insie-
me al non chiaro contesto in cui il militare aveva acquistato i quadri, per la
Corte è valso ad escluderne la sua buona fede «quanto meno per non essersi
curato di accertare la provenienza dei due dipinti antichi, uno dei quali tra l’altro
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di notevole e riconoscibile pregio» .
Ed allora, in caso risulti vinta la presunzione di buona fede, l’unica ipotesi
per il possessore di usucapire la proprietà dell’opera di provenienza furtiva o
trafugata rimane quella di dimostrare di averla posseduta in modo continuato,
ininterrotto, pacifico e non clandestino per venti anni.
Ma è proprio sul requisito della «non clandestinità» che le due pronunce
di cui si è dato conto in apertura - richiamandosi a loro volta alla poc’anzi citata
sentenza del 2019 - hanno definito un principio ritenuto dai commentatori
destabilizzante il sistema della certezza del mercato dell’arte.
15 A tal fine la giurisprudenza ritiene «necessario che l’esistenza del dubbio promani da circo-
stanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, anche di carattere presuntivo», v. Cass. 14
giugno 2019 n. 16059, in Dejure.
16 Cass. civ., 20 gennaio 2017 n. 1593, in Dejure.
17 Cass. n. 16059 del 2019, cit.
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