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USUCAPIONE E OPERE D’ARTE TRAFUGATE




               non meritevole di beneficiare dell’acquisto della proprietà anche qualora egli
               creda erroneamente che, dopo il furto, l’alienante abbia in qualche modo otte-
               nuto la proprietà della cosa (art. 1154 c.c.).
                    È questa la regola del c.d. «possesso vale titolo» (art. 1153 c.c.), con cui
               l’ordinamento  italiano  ha  inteso  garantire  condizioni  per  un  traffico  certo  e
               celere dei beni mobili. È una soluzione che alimenta i traffici e il commercio,
               anche perché consente a coloro che in buona fede vorrebbero acquistare di
               superare i timori e i dubbi legati al rischio di vedersi poi vittoriosamente riven-
               dicato il bene da altri. Nella valutazione del nostro legislatore una tale esigenza
               prevale su quella della tutela della proprietà ; ma tale impostazione non è con-
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               divisa da altri ordinamenti, come quelli di common law, che non prevedono una
               regola simile.
                    Laddove l’art. 1153 c.c. non possa operare (ad es. per mancanza di un tito-
               lo astrattamente idoneo al trasferimento), il possessore del bene potrà comun-
               que acquisirne la proprietà attraverso il decorso del tempo: possedendolo in
               modo continuato ed ininterrotto per dieci anni (nel caso di acquisto del posses-
               so in buona fede) oppure in venti (laddove manchi la buona fede). È l’ipotesi
               dell’usucapione dei beni mobili (art. 1161). Essa consente di consolidare la paci-
               fica utilizzazione del bene protrattasi nel tempo, anche a beneficio della certez-
               za giuridica e di colui che utilizza il bene rispetto al proprietario inerte o che
               non se ne cura.
                    Vi  è,  tuttavia,  un  limite:  il  possesso  utile  per  l’usucapione  deve  essere
               acquistato in modo «non violento» (pacifico) e «non clandestino». In caso con-
               trario, solo una volta cessata la violenza o la clandestinità inizierà a maturare il
               tempo utile per l’usucapione (art. 1163 c.c.).
                    L’acquisto della proprietà di un bene trafugato o oggetto di furto, in defi-
               nitiva, può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
                    a)   acquisto del diritto per mezzo di un titolo valido ed efficace da colui
               che ne è divenuto legittimamente proprietario;
                    b)  acquisto immediato a titolo originario, in virtù del possesso in buona
               fede seguito all’alienazione a non domino fondata su un titolo astrattamente ido-
               neo a trasferire la proprietà (art. 1153 c.c.);
                    c)   acquisto a titolo originario per usucapione, grazie ad un possesso con-
               tinuato, ininterrotto, pacifico e non clandestino di dieci anni (in caso di buona
               fede) o di venti anni (art. 1161 c.c.).


               14   Cesare Massimo Bianca, op.cit., 788. Scriveva Luigi Mengoni, op.cit., par. 4, che «il problema
                    (politico)» dell’acquisto a non domino pone l’esigenza che l’interesse del titolare del diritto sia
                    sacrificato, entro certi limiti, all’interesse di sicurezza del traffico giuridico.

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