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USUCAPIONE E OPERE D’ARTE TRAFUGATE
non meritevole di beneficiare dell’acquisto della proprietà anche qualora egli
creda erroneamente che, dopo il furto, l’alienante abbia in qualche modo otte-
nuto la proprietà della cosa (art. 1154 c.c.).
È questa la regola del c.d. «possesso vale titolo» (art. 1153 c.c.), con cui
l’ordinamento italiano ha inteso garantire condizioni per un traffico certo e
celere dei beni mobili. È una soluzione che alimenta i traffici e il commercio,
anche perché consente a coloro che in buona fede vorrebbero acquistare di
superare i timori e i dubbi legati al rischio di vedersi poi vittoriosamente riven-
dicato il bene da altri. Nella valutazione del nostro legislatore una tale esigenza
prevale su quella della tutela della proprietà ; ma tale impostazione non è con-
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divisa da altri ordinamenti, come quelli di common law, che non prevedono una
regola simile.
Laddove l’art. 1153 c.c. non possa operare (ad es. per mancanza di un tito-
lo astrattamente idoneo al trasferimento), il possessore del bene potrà comun-
que acquisirne la proprietà attraverso il decorso del tempo: possedendolo in
modo continuato ed ininterrotto per dieci anni (nel caso di acquisto del posses-
so in buona fede) oppure in venti (laddove manchi la buona fede). È l’ipotesi
dell’usucapione dei beni mobili (art. 1161). Essa consente di consolidare la paci-
fica utilizzazione del bene protrattasi nel tempo, anche a beneficio della certez-
za giuridica e di colui che utilizza il bene rispetto al proprietario inerte o che
non se ne cura.
Vi è, tuttavia, un limite: il possesso utile per l’usucapione deve essere
acquistato in modo «non violento» (pacifico) e «non clandestino». In caso con-
trario, solo una volta cessata la violenza o la clandestinità inizierà a maturare il
tempo utile per l’usucapione (art. 1163 c.c.).
L’acquisto della proprietà di un bene trafugato o oggetto di furto, in defi-
nitiva, può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
a) acquisto del diritto per mezzo di un titolo valido ed efficace da colui
che ne è divenuto legittimamente proprietario;
b) acquisto immediato a titolo originario, in virtù del possesso in buona
fede seguito all’alienazione a non domino fondata su un titolo astrattamente ido-
neo a trasferire la proprietà (art. 1153 c.c.);
c) acquisto a titolo originario per usucapione, grazie ad un possesso con-
tinuato, ininterrotto, pacifico e non clandestino di dieci anni (in caso di buona
fede) o di venti anni (art. 1161 c.c.).
14 Cesare Massimo Bianca, op.cit., 788. Scriveva Luigi Mengoni, op.cit., par. 4, che «il problema
(politico)» dell’acquisto a non domino pone l’esigenza che l’interesse del titolare del diritto sia
sacrificato, entro certi limiti, all’interesse di sicurezza del traffico giuridico.
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