Page 280 - Rassegna 2024-2
P. 280
INSERTO
A distanza di oltre quarant’anni dal reato, il dipinto era stato rinvenuto
presso la figlia di una coppia che, proprio negli anni ‘60, lo aveva comprato da
un restauratore per poi donarlo alla donna negli anni ‘80. Quest’ultima, indagata
per ricettazione, domandava ora al Tribunale civile di accertare che la proprietà
del dipinto fosse stata da lei acquistata per donazione o, in subordine, per usu-
capione. Provava, a quest’ultimo scopo, che sin dalla metà degli anni ‘80 il qua-
dro era rimasto appeso nella propria abitazione.
2
Di contro, gli eredi del pittore rivendicavano la proprietà dell’opera rubata .
La questione giuridica esprime un conflitto individuale tra (asseriti) pro-
prietari e concerne l’identificazione del titolare del diritto di proprietà sul bene
oggetto di furto.
La vicenda è simile a quella giudicata dalla Corte di Cassazione con ordi-
nanza n. 11465 del 2021 . Una donna, rivoltasi ad una casa d’aste per vendere
3
un quadro donatole quasi quarant’anni prima dal partner, apprendeva in quel-
l’occasione che l’opera era stata oggetto di furto presso un’abitazione privata.
Di conseguenza, agiva affinché il Tribunale civile la riconoscesse proprietaria
per donazione oppure per usucapione del dipinto, appeso nel suo salotto dal
1966 al 2004. L’erede del proprietario vittima del risalente furto si opponeva,
rivendicandone la proprietà.
Ancora una volta, la disputa oppone due contrapposte pretese individuali
sull’opera: quella di chi afferma la proprietà al momento del furto e quella di chi
se ne afferma proprietario in ragione di vicende e fattispecie costitutive del
diritto intervenute successivamente al reato.
Questioni di questo tipo ritornano ormai con una certa frequenza nelle
aule giudiziarie civili, non solo con riferimento a opere d’arte di proprietà privata
oggetto di comune furto, ma anche con riguardo ad opere in vario modo siste-
maticamente “trafugate” (c.d. Looted Art), ad esempio nel contesto dei conflitti
4
armati o di sfruttamento coloniale oppure in relazione alle persecuzioni razziali .
2 Cass. 4 febbraio 2021, n. 2612, in Dejure, ha chiarito che la domanda di restituzione di un
bene furtivo contro chi lo possiede, introduce un’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
(azione reale, diretta all’accertamento della proprietà) e non di restituzione (azione personale,
volta a condannare un soggetto all’adempimento di un obbligo). Di conseguenza, la vittima
del furto che rivendica il bene in giudizio ha l’onere di provare il fondamento del diritto di
proprietà avanzato.
3 Cass. 30 aprile 2021, n. 1146, in Dejure.
4 Nell’impossibilità di affrontare in questa sede l’illustrazione delle iniziative di tipo normativo
o operativo pertinenti e delle relative questioni, si rinvia, tra gli altri a Paolo Benvenuti e
Rosario Sapienza (a cura di), La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano,
2007. Tra le varie iniziative per facilitare il recupero delle opere trafugate, tra l’altro, nel
secondo conflitto mondiale si veda, ad es., l’attività svolta dall’organizzazione no profit londinese
Commission for Looted Art in Europe.
90

