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USUCAPIONE E OPERE D’ARTE TRAFUGATE




                    Per la Cassazione, la circostanza che l’opera sia semplicemente esposta nei
               locali del possessore - e risulti perciò «visibile» da coloro che vi accedono - in
               sé non esclude la clandestinità del possesso: occorre, invece, che il luogo della
               sua esposizione sia tale da «garantire a chiunque, fuori dalla cerchia familiare e
               sociale del possessore, di prenderne atto per eventualmente contestarlo». Il pos-
               sesso «non clandestino» utile per l’usucapione è, secondo la Corte, il possesso
               «pubblico» dell’opera, quello acquistato ed esercitato in modo visibile a tutti o
               almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di persone .
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                    Ed ecco la soluzione offerta ai conflitti individuali sui quadri oggetto delle
               vicende di cui si è dato conto in apertura: la Corte di Appello Torino del 2024
               e la Corte di Cassazione del 2021, esclusa ogni altra ipotesi di acquisto del dirit-
               to, hanno ritenuto che nemmeno l’usucapione ventennale della proprietà dei
               quadri appesi per decenni nei salotti dei possessori fosse stata integrata. Per
               quanto ospiti ed amici avessero avuto negli anni occasione di vedere ed ammi-
               rare quei dipinti, essi sono stati ritenuti posseduti in modo clandestino, non
               pubblico. Secondo i giudici di legittimità, infatti, non è «seriamente dubitabile
               che in ambito di opere d’arte solo l’esposizione a mostre, ovvero l’inserimento
               in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse» .
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               4. Questioni e problematiche rilevanti per il mercato dell’arte
                    Una  tale  concezione  del  requisito  di  «non  clandestinità»  del  possesso,
               applicata al mondo dell’arte, è stata oggetto di critiche.
                    In dottrina si è rilevato che il concetto di «non clandestinità» di cui all’art.
               1163 c.c. non coincide con quello «di pubblicità»: richiedere un possesso «non
               clandestino» significa escludere che chi possiede in forme occulte e nascoste
               all’altrui percezione possa acquistare la proprietà, ma non impone al possessore
               di esibire ed ostentare il bene . D’altra parte, in ambito civilistico il possesso è
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               il potere sulla cosa che «si manifesta» in «un’attività corrispondente all’esercizio
               della proprietà» (art. 1140 c.c.); ma non tutti i proprietari delle opere d’arte ne
               godono esponendole in mostre o catalogandole in riviste. Al contrario, normal-
               mente il proprietario di un quadro si limita ad appenderlo nei propri locali.

               18   Dunque, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione «non solo al precedente
                    possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la
                    situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore», v. Cass.
                    23 luglio 2013 n. 17881, in Dejure.
               19   Cass. n. 16059 del 2019, cit.
               20   È questa la critica mossa da Andrea Montanari, Possesso «non clandestino» e possesso
                    «occulto» nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di
                    un recente orientamento della Corte di Cassazione, in Jus Civile, 2021, pp. 1860 ss, spec. pp.
                    1867 ss.

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