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USUCAPIONE E OPERE D’ARTE TRAFUGATE
Per la Cassazione, la circostanza che l’opera sia semplicemente esposta nei
locali del possessore - e risulti perciò «visibile» da coloro che vi accedono - in
sé non esclude la clandestinità del possesso: occorre, invece, che il luogo della
sua esposizione sia tale da «garantire a chiunque, fuori dalla cerchia familiare e
sociale del possessore, di prenderne atto per eventualmente contestarlo». Il pos-
sesso «non clandestino» utile per l’usucapione è, secondo la Corte, il possesso
«pubblico» dell’opera, quello acquistato ed esercitato in modo visibile a tutti o
almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di persone .
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Ed ecco la soluzione offerta ai conflitti individuali sui quadri oggetto delle
vicende di cui si è dato conto in apertura: la Corte di Appello Torino del 2024
e la Corte di Cassazione del 2021, esclusa ogni altra ipotesi di acquisto del dirit-
to, hanno ritenuto che nemmeno l’usucapione ventennale della proprietà dei
quadri appesi per decenni nei salotti dei possessori fosse stata integrata. Per
quanto ospiti ed amici avessero avuto negli anni occasione di vedere ed ammi-
rare quei dipinti, essi sono stati ritenuti posseduti in modo clandestino, non
pubblico. Secondo i giudici di legittimità, infatti, non è «seriamente dubitabile
che in ambito di opere d’arte solo l’esposizione a mostre, ovvero l’inserimento
in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse» .
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4. Questioni e problematiche rilevanti per il mercato dell’arte
Una tale concezione del requisito di «non clandestinità» del possesso,
applicata al mondo dell’arte, è stata oggetto di critiche.
In dottrina si è rilevato che il concetto di «non clandestinità» di cui all’art.
1163 c.c. non coincide con quello «di pubblicità»: richiedere un possesso «non
clandestino» significa escludere che chi possiede in forme occulte e nascoste
all’altrui percezione possa acquistare la proprietà, ma non impone al possessore
di esibire ed ostentare il bene . D’altra parte, in ambito civilistico il possesso è
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il potere sulla cosa che «si manifesta» in «un’attività corrispondente all’esercizio
della proprietà» (art. 1140 c.c.); ma non tutti i proprietari delle opere d’arte ne
godono esponendole in mostre o catalogandole in riviste. Al contrario, normal-
mente il proprietario di un quadro si limita ad appenderlo nei propri locali.
18 Dunque, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione «non solo al precedente
possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la
situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore», v. Cass.
23 luglio 2013 n. 17881, in Dejure.
19 Cass. n. 16059 del 2019, cit.
20 È questa la critica mossa da Andrea Montanari, Possesso «non clandestino» e possesso
«occulto» nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di
un recente orientamento della Corte di Cassazione, in Jus Civile, 2021, pp. 1860 ss, spec. pp.
1867 ss.
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