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USUCAPIONE E OPERE D’ARTE TRAFUGATE




               temente l’operabilità. Così, ad esempio, in un caso deciso dalla Cassazione aven-
               te ad oggetto una pala d’altare del Ghirlandaio di proprietà di una Parrocchia.
               L’opera, avente natura di bene culturale, era stata alienata dal parroco negli anni
               ‘40 senza la prescritta autorizzazione ministeriale (ai sensi dell’allora vigente l.
               n. 1089 del 1939). Con successivi atti di alienazione il dipinto era pervenuto ad
               un uomo che, oggi, privato del possesso, ne rivendicava la proprietà. La nullità
               dell’atto di alienazione iniziale, ai sensi della citata legge del ‘39, aveva inficiato
               la validità delle alienazioni successive, compresa quella dell’odierno rivendican-
               te, il quale, dunque, non poteva aver acquistato il diritto a titolo derivativo. Ma
               la Cassazione ha escluso anche l’acquisto a titolo originario, ritenendo che l’art.
               1153 c.c. non aveva operato, dato che l’ordinamento statuiva l’inalienabilità di
               tali tipologie di beni senza previa autorizzazione ministeriale e vietava all’alie-
               nante la consegna in pendenza del termine gli adempimenti amministrativi: la
               consegna della pala era stata dunque illegittima; non utile, pertanto, al fine del-
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               l’acquisto del diritto ex art. 1153 c.c. .
                    In definitiva, il tema degli acquisti a titolo originario delle opere d’arte,
               entro il quale si inscrive il problema dell’usucapione del diritto di proprietà sulle
               stesse, presenta più profili problematici.
                    Le esigenze che si contrappongono, alla ricerca di un equilibrio tra vari
               interessi, sono diverse: la tutela dell’originario titolare, la tutela dell’acquirente
               in buona fede, la certezza e la celerità del mercato dell’arte, l’interesse pubblico
               alla conservazione, al controllo e alla fruibilità di opere di particolare interesse.
               Il punto di equilibrio tra queste esigenze non trova sempre un’unica definizione:
                        esso dipende dalle forme con le quali l’opera ha circolato, dentro o
               oltre i confini nazionali;
                        dalle modalità con le quali il possessore ne ha goduto;
                        dall’eventuale natura di bene culturale dell’opera opera;
                        dalla proprietà privata o pubblica della stessa, ecc.














               24   Cass., 5 aprile 2022, n. 11032, in Dejure, che richiama Cass. 7 aprile 1992 n. 4260.

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