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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI
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tati all’adozione di strumenti di soft law . Così è stato per il fondamentale tema
del titolo che lo Stato ha sui beni culturali non ancora scoperti. Su tale argo-
mento l’Unidroit, in collaborazione con l’UNESCO, ha predisposto nel 2012
un modello normativo, che si offre agli Stati senza essere concepito quale accor-
do suscettibile di ratifica . Una ulteriore questione attualmente allo studio
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riguarda gli “oggetti orfani”. Si tratta di oggetti su cui deve concentrarsi l’atten-
zione degli operatori del settore in quanto la loro provenienza è, in tutto o in
parte, non identificabile o non documentata; la loro esatta definizione è estre-
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mamente complessa .
L’orientamento all’adozione di modelli giuridici non vincolanti non riguar-
da solo gli aspetti di diritto privato uniforme. Per incrementare l’efficacia della
Convenzione UNESCO del 1970, gli Stati parti della Convenzione hanno
avviato nel 2019 la predisposizione di Model provisions, che dovrebbero essere
adottate nella loro formulazione definitiva nel 2025.
Le Model provisions sono state dichiaratamente concepite perché la
Convenzione UNESCO del 1970 è la pietra miliare di un ordine culturale inter-
nazionale, in quanto ha posto la lotta al traffico illecito, la prevenzione del sac-
cheggio e la restituzione dei beni culturali allo Stato d’origine al centro dell’agenda
36 Anche l’UNESCO ha adottato atti non vincolanti su questi argomenti, la Convenzione del
1970, come spesso accade nelle organizzazioni internazionali, è stata preceduta dall’adozione
di una raccomandazione nel 1964. Il ricorso al soft law in questa materia non è limitato alle
iniziative dell’Unidroit, che tuttavia sono di centrale importanza. Si ricordano in particolare
le regole di condotta adottate nel 1999 dall’UNESCO sotto la denominazione International
Code of Ethics for Dealers in Cultural Property. Tali regole sono proposte direttamente agli ope-
ratori, che sono incoraggiati ad adottarle volontariamente, allo scopo di orientare chiaramen-
te e rendere evidente la loro scelta di comportamento, Il Codice è stato adottato prima, nel
gennaio 1999, dal Comitato UNESCO per la restituzione dei beni culturali e poi, nel novem-
bre dello stesso anno, dalla 30° Conferenza generale dell’Organizzazione. Nel 2021 se ne è
proposto l’emendamento per aggiornarlo alle nuove sfide, ivi incluse le vendite online (i lavo-
ri sono ancora in corso, v. Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties to the
UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import,
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Ninth Session, 27-28 maggio 2021,
Proposed revision of the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property, UNESCO Doc.
C70/21/9.SC/9, https://unesdoc.unesco.org/, ultima consultazione 7 maggio 2024.)
37 Cfr. UNESCO/Unidroit, Model Provisions on State Ownership of Undiscovered Cultural Objects,
https://www.unidroit.org/, ultima consultazione 7 maggio 2024; v. in merito Patty
Gerstenblith, Recognising State Ownership of Archaeological Artifacts: the UNIDROIT Convention
and Model Provisions, in UNIDROIT, 25 Years later cit., pp. 118-131.
38 Dopo due riunioni di un gruppo di esperti designato, nell’ambito dell’argomento delle col-
lezioni private, a studiare specificamente la questione degli “oggetti orfani” (v. UNIDROIT,
Private Art Collections - Orphan Objects, Exploratory Expert Group 2nd meeting, 29-30
marzo 2023, Summary Report, S70B/Orphan objects/EEG/Doc. 4, e il precedente summary
report del sotto-gruppo sulle definizioni relativo alla riunione del 3 marzo 2022,
S70B/Orphan objects/EEG/Doc. 3), la prima riunione del gruppo di lavoro sugli “oggetti
orfani” è stata programmata per il 2 e 3 maggio 2024 (v. https://www.unidroit.org/, ultima
consultazione 7 maggio 2024).
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