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INSERTO




                  Solo  su  scala  regionale  e  limitatamente  all’importazione  da  Stati  terzi
             rispetto  all’Unione  -  ma  con  la  diretta  applicabilità  tipica  dei  regolamenti
             dell’Unione - è finalmente affrontata con decisione questa grave problematica,
             del  tutto  esclusa  dall’applicazione  dell’unica  disposizione  “forte”  della
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             Convenzione UNESCO del 1970 . Ciò che nel 1970 era ritenuto di impossibile
             applicazione oggi è in via di realizzazione, anche grazie agli enormi progressi
             nell’efficienza dello scambio e condivisione delle informazioni tra gli apparati
             istituzionali degli Stati.

             3.  L’importante ruolo del diritto uniforme e possibili soluzioni in diritto
               internazionale privato
                  La Convenzione UNESCO del 1970 non si occupa di definire le caratte-
             ristiche che il comportamento dell’acquirente in buona fede deve avere al fine
             del diritto all’indennizzo in caso di restituzione del bene allo Stato di origine in
             seguito alla circolazione illecita. Su tale aspetto, di notevole rilievo teorico e pra-
             tico, è stata predisposta una disciplina di diritto uniforme nella Convenzione
             Unidroit del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, improntan-
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             do un vero e proprio obbligo di due diligence .
                  La Convenzione Unidroit presenta molti elementi di interesse, inter alia in
             materia di allungamento dei tempi di prescrizione dell’azione di restituzione .
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             Essa, inoltre, assimila ai beni rubati i beni culturali frutto di scavi illeciti, o frut-
             to di scavi leciti ma illecitamente trattenuti, avendo dunque l’effetto di estendere
             ad essi il divieto di importazione di cui all’articolo 7(b)(i) della Convenzione
             UNESCO del 1970. L’assimilazione, però, è possibile solo se è coerente con la
             legge dello Stato dove lo scavo ha avuto luogo .
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             28   Cfr. supra, par. 2. Gli ambienti del commercio di beni culturali non hanno mancato di rilevare
                  le  notevoli  complessità  pratiche  comportate  dall’obbligo  di  documentazione  previsto  dal
                  Regolamento, che non richiede licenza o dichiarazione di importazione per i beni in transito
                  (v.  Lauso  Zagato,  The  EU  Contribution  against  the  Illicit  Trafficking  of   Cultural  Goods  Recent
                  Developments, in Stolen Heritage Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of  Cultural Heritage
                  in the EU and the MENA Region, 31 March 2021, https://edizionicafoscari.unive.it/, pp. 23-
                  34, ultima consultazione 7 maggio 2024; l’Autore mette in luce le criticità aperte in merito
                  dallo scenario post-Brexit).
             29   Obbligo di due diligence e controllo all’importazione sono due importanti progressi nella
                  protezione internazionale dei beni culturali mobili, come ricorda Marie Cornu, Article 5(a)
                  of  the 1970 UNESCO Convention, in Ana Filipa Vrdoljak, Andrzej Jakubowski, Alessandro
                  Chechi (edited by), op. cit, pp. 108-121. La diligenza dovuta dipende dalla valutazione di
                  tutte le circostanze dell’acquisto, ivi comprese le caratteristiche delle parti, il prezzo paga-
                  to, la consultazione dei registri di oggetti rubati e di qualsiasi altra informazione, documen-
                  tazione  o  agenzia  ragionevolmente  accessibile,  nonché  l’adozione  di  iniziative  che  ci  si
                  aspetterebbe  da  una  persona  ragionevole  (cfr.  art.  4.4  della  Convenzione  Unidroit  del
                  1995).
             30   Cfr. art. 3, par. da 3 a 6 della Convenzione UNIDROIT del 1995.

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