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INSERTO
Solo su scala regionale e limitatamente all’importazione da Stati terzi
rispetto all’Unione - ma con la diretta applicabilità tipica dei regolamenti
dell’Unione - è finalmente affrontata con decisione questa grave problematica,
del tutto esclusa dall’applicazione dell’unica disposizione “forte” della
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Convenzione UNESCO del 1970 . Ciò che nel 1970 era ritenuto di impossibile
applicazione oggi è in via di realizzazione, anche grazie agli enormi progressi
nell’efficienza dello scambio e condivisione delle informazioni tra gli apparati
istituzionali degli Stati.
3. L’importante ruolo del diritto uniforme e possibili soluzioni in diritto
internazionale privato
La Convenzione UNESCO del 1970 non si occupa di definire le caratte-
ristiche che il comportamento dell’acquirente in buona fede deve avere al fine
del diritto all’indennizzo in caso di restituzione del bene allo Stato di origine in
seguito alla circolazione illecita. Su tale aspetto, di notevole rilievo teorico e pra-
tico, è stata predisposta una disciplina di diritto uniforme nella Convenzione
Unidroit del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, improntan-
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do un vero e proprio obbligo di due diligence .
La Convenzione Unidroit presenta molti elementi di interesse, inter alia in
materia di allungamento dei tempi di prescrizione dell’azione di restituzione .
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Essa, inoltre, assimila ai beni rubati i beni culturali frutto di scavi illeciti, o frut-
to di scavi leciti ma illecitamente trattenuti, avendo dunque l’effetto di estendere
ad essi il divieto di importazione di cui all’articolo 7(b)(i) della Convenzione
UNESCO del 1970. L’assimilazione, però, è possibile solo se è coerente con la
legge dello Stato dove lo scavo ha avuto luogo .
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28 Cfr. supra, par. 2. Gli ambienti del commercio di beni culturali non hanno mancato di rilevare
le notevoli complessità pratiche comportate dall’obbligo di documentazione previsto dal
Regolamento, che non richiede licenza o dichiarazione di importazione per i beni in transito
(v. Lauso Zagato, The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods Recent
Developments, in Stolen Heritage Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of Cultural Heritage
in the EU and the MENA Region, 31 March 2021, https://edizionicafoscari.unive.it/, pp. 23-
34, ultima consultazione 7 maggio 2024; l’Autore mette in luce le criticità aperte in merito
dallo scenario post-Brexit).
29 Obbligo di due diligence e controllo all’importazione sono due importanti progressi nella
protezione internazionale dei beni culturali mobili, come ricorda Marie Cornu, Article 5(a)
of the 1970 UNESCO Convention, in Ana Filipa Vrdoljak, Andrzej Jakubowski, Alessandro
Chechi (edited by), op. cit, pp. 108-121. La diligenza dovuta dipende dalla valutazione di
tutte le circostanze dell’acquisto, ivi comprese le caratteristiche delle parti, il prezzo paga-
to, la consultazione dei registri di oggetti rubati e di qualsiasi altra informazione, documen-
tazione o agenzia ragionevolmente accessibile, nonché l’adozione di iniziative che ci si
aspetterebbe da una persona ragionevole (cfr. art. 4.4 della Convenzione Unidroit del
1995).
30 Cfr. art. 3, par. da 3 a 6 della Convenzione UNIDROIT del 1995.
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