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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI
stioni riguardano problematiche di natura eminentemente tecnica, legate al
necessario raccordo tra sistemi giuridici o a difficoltà materiali degli operatori
del settore, ma spesso la difficoltà a convergere su soluzioni tecniche general-
mente accettabili è anche dovuta a approcci di base divergenti rispetto all’aper-
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tura alla circolazione internazionale dei beni culturali , nonché a diverse con-
cezioni di quali siano veramente le priorità politiche, che condizionano anche i
fattori rilevanti nella individuazione dello Stato/degli Stati le cui normative
devono essere prese in considerazione . Il dibattito su questi argomenti è
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molto vivace e offre infiniti ed interessanti stimoli di approfondimento a livello
interdisciplinare ivi inclusa la riflessione sul ruolo moderno dei “musei univer-
sali” .
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Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, la Convenzione
UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedi-
re l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni
culturali ha rappresentato un punto di svolta per la prassi internazionale, ma
più per l’affermazione di principi etici che attraverso la compiuta predisposi-
zione di quanto sarebbe servito per garantire un’efficace cooperazione inter-
nazionale nella prevenzione della circolazione illecita dei beni culturali mobili.
18 Lo scontro tra l’ideologia liberista, favorevole al commercio, e quello protezionista, orientato
a mantenere i beni nei confini nazionali, è al centro dell’analisi presentata in un famoso arti-
colo degli anni ’80, che tacciava la Convenzione UNESCO del 1970 di “nazionalismo cultu-
rale” (v. John Henry Merryman, Two Ways of Thinking About Cultural Property, in The American
Journal of International Law, 1986, pp. 831-853.) Interessante notare che l’approccio legislativo
dell’Italia, Stato certamente molto impegnato nella lotta alla circolazione illecita dei beni cul-
turali, è in realtà oscillante, “permanentemente diviso tra apertura e conservazione” (v.
Stefania Mabellini, Il mercato dell’arte alla luce dei più recenti interventi normativi, in questo stesso
fascicolo, a p. 45). In realtà, quasi tutti gli Stati limitano legislativamente la fuoriuscita dal
Paese dei beni culturali (Stati Uniti e Svizzera sono le principali eccezioni a tale proposito (v.
Merryman, op. cit., p. 832).
19 In merito cfr. infra, paragrafi 3 e 4 con riferimento da un lato a soluzioni basate sull’apprez-
zamento del giudice delle specifiche circostanze di ciascun caso lette alla luce di principi
generali di diritto, d’altro lato allo sviluppo di modelli normativi di natura non vincolante -
in particolare all’Unidroit sui temi della proprietà statale dei reperti archeologici e delle cau-
tele necessarie in caso di “beni culturali orfani” - e all’esercizio della diplomazia culturale;
tutte soluzioni connotate dal fatto di essere adattabili a contesti diversi. Una soluzione “aper-
ta” è prevista anche, con riferimento alla legge applicabile ai profili contrattuali, nel
Regolamento “Roma I” dell’UE, in base al quale “può essere data efficacia anche alle norme
di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere
o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito
l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tene-
re conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto
che siano applicate, o meno”; v. in merito Zeno Crespi Reghizzi, Profili di diritto internazionale
privato del commercio dei beni culturali, in Diritto del commercio internazionale, 2019, pp. 361 ss.
20 Oltre ai giuristi, soprattutto gli archeologi e gli antropologi si occupano di tali argomenti. Per
un riferimento sintetico v. Craig Forrest, International Law and the Protection of Cultural Heritage,
London/New York 2010, pp. 157-165.
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