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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
                      INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI




               stioni  riguardano  problematiche  di  natura  eminentemente  tecnica,  legate  al
               necessario raccordo tra sistemi giuridici o a difficoltà materiali degli operatori
               del settore, ma spesso la difficoltà a convergere su soluzioni tecniche general-
               mente accettabili è anche dovuta a approcci di base divergenti rispetto all’aper-
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               tura alla circolazione internazionale dei beni culturali , nonché a diverse con-
               cezioni di quali siano veramente le priorità politiche, che condizionano anche i
               fattori  rilevanti  nella  individuazione  dello  Stato/degli  Stati  le  cui  normative
               devono  essere  prese  in  considerazione .  Il  dibattito  su  questi  argomenti  è
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               molto vivace e offre infiniti ed interessanti stimoli di approfondimento a livello
               interdisciplinare ivi inclusa la riflessione sul ruolo moderno dei “musei univer-
               sali” .
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                    Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, la Convenzione
               UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedi-
               re l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni
               culturali ha rappresentato un punto di svolta per la prassi internazionale, ma
               più per l’affermazione di principi etici che attraverso la compiuta predisposi-
               zione di quanto sarebbe servito per garantire un’efficace cooperazione inter-
               nazionale nella prevenzione della circolazione illecita dei beni culturali mobili.

               18   Lo scontro tra l’ideologia liberista, favorevole al commercio, e quello protezionista, orientato
                    a mantenere i beni nei confini nazionali, è al centro dell’analisi presentata in un famoso arti-
                    colo degli anni ’80, che tacciava la Convenzione UNESCO del 1970 di “nazionalismo cultu-
                    rale” (v. John Henry Merryman, Two Ways of  Thinking About Cultural Property, in The American
                    Journal of  International Law, 1986, pp. 831-853.) Interessante notare che l’approccio legislativo
                    dell’Italia, Stato certamente molto impegnato nella lotta alla circolazione illecita dei beni cul-
                    turali,  è  in  realtà  oscillante,  “permanentemente  diviso  tra  apertura  e  conservazione”  (v.
                    Stefania Mabellini, Il mercato dell’arte alla luce dei più recenti interventi normativi, in questo stesso
                    fascicolo, a p. 45). In realtà, quasi tutti gli Stati limitano legislativamente la fuoriuscita dal
                    Paese dei beni culturali (Stati Uniti e Svizzera sono le principali eccezioni a tale proposito (v.
                    Merryman, op. cit., p. 832).
               19   In merito cfr. infra, paragrafi 3 e 4 con riferimento da un lato a soluzioni basate sull’apprez-
                    zamento del giudice delle specifiche circostanze di ciascun caso lette alla luce di principi
                    generali di diritto, d’altro lato allo sviluppo di modelli normativi di natura non vincolante -
                    in particolare all’Unidroit sui temi della proprietà statale dei reperti archeologici e delle cau-
                    tele necessarie in caso di “beni culturali orfani” - e all’esercizio della diplomazia culturale;
                    tutte soluzioni connotate dal fatto di essere adattabili a contesti diversi. Una soluzione “aper-
                    ta”  è  prevista  anche,  con  riferimento  alla  legge  applicabile  ai  profili  contrattuali,  nel
                    Regolamento “Roma I” dell’UE, in base al quale “può essere data efficacia anche alle norme
                    di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere
                    o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito
                    l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tene-
                    re conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto
                    che siano applicate, o meno”; v. in merito Zeno Crespi Reghizzi, Profili di diritto internazionale
                    privato del commercio dei beni culturali, in Diritto del commercio internazionale, 2019, pp. 361 ss.
               20   Oltre ai giuristi, soprattutto gli archeologi e gli antropologi si occupano di tali argomenti. Per
                    un riferimento sintetico v. Craig Forrest, International Law and the Protection of  Cultural Heritage,
                    London/New York 2010, pp. 157-165.

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