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PRIORITÀ CONDIVISE E SOLUZIONI APERTE: RECENTI SVILUPPI NEL MOSAICO DI STRUMENTI
                      INTERNAZIONALI CONTRO LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI CULTURALI




                    Nell’ambito di queste brevi riflessioni, che non hanno alcuna pretesa rico-
               struttiva del complesso quadro giuridico internazionale in materia di prevenzio-
               ne e contrasto della circolazione illecita di beni culturali mobili, si intende sem-
               plicemente esordire mettendo in luce la perdurante difficoltà da parte di alcuni
               Stati ad accettare compiuti obblighi di restituzione formulati in modo generale,
               seppure  da  applicarsi  ai  soli  spostamenti  di  beni  culturali  durante  i  conflitti
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               armati . Peraltro, tale difficoltà era stata chiaramente rivelata anche dalla sorte
               della Dichiarazione di principi relativa agli oggetti culturali spostati in connes-
               sione  con  la  seconda  guerra  mondiale,  di  cui  la  Conferenza  generale
               dell’UNESCO nel 2009 ha soltanto preso nota, senza adottarla, a causa della
               mancanza di consenso tra gli Stati .
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                    specificamente il caso di deposito temporaneo all’estero su iniziativa dello Stato. A simili spe-
                    cifiche evenienze si dovrebbe comunque far fronte attraverso un’interpretazione e applica-
                    zione sempre più avanzata, sistematica e coerente delle norme, favorendone l’ulteriore svi-
                    luppo, non rinviando sine die l’adesione ai principali strumenti giuridici internazionali. Con
                    riferimento ai beni provenienti dall’Afghanistan va, inoltre, rilevato che gli Stati Uniti hanno
                    scelto di limitare l’importazione, anche se ciò non dovrebbe comportare la restituzione al
                    governo  talebano,  non  riconosciuto  dagli  USA.  Ai  sensi  della  legge  sull’attuazione  della
                    Convenzione UNESCO del 1970, il Dipartimento di Stato statunitense ha infatti stabilito
                    che le circostanze in Afghanistan giustificano restrizioni d’importazione unilaterali d’emer-
                    genza. Pubblicate nel Federal Register nel febbraio 2022, le restrizioni hanno avuto effetto
                    immediato, per impedire che i materiali oggetto di traffico illecito entrassero nel mercato del-
                    l’arte statunitense, riducendo così l’incentivo al saccheggio del patrimonio culturale afgano e
                    contrastando i profitti derivanti dalla vendita di questi oggetti culturali da parte di terroristi
                    e  organizzazioni  criminali  (v.  U.S.  Customs  and  Border  Protection,  Department  of
                    Homeland  Security;  Department  of  the  Treasury,  Emergency  Import  Restrictions  Imposed  on
                    Archaeological and Ethnological Material of  Afghanistan, Doc. 87 FR 9439, in https://www.fede-
                    ralregister.gov/, ultima consultazione 7 maggio 2024). La richiesta di restrizione all’importa-
                    zione era stata formulata dal governo afgano nell’aprile del 2021, prima dell’ascesa al potere
                    dei Talebani e non ci sono precedenti che suggeriscano che gli Stati Uniti possano restituire
                    manufatti ai Talebani (in base all’esperienza maturata rispetto all’applicazione dello stesso
                    tipo di misura in precedenza adottata per le importazioni di manufatti siriani); in merito v.
                    Taylor Dafoe, The U.S. Has Banned Imports of  Afghan Antiquities to Quash the Market for Illicit
                    Artifacts, But Some Experts Say It Could Do More Harm Than Good, in Artnet, Law and Politics, 22
                    febbraio 2022, https://news.artnet.com/, ultima consultazione 7 maggio 2024.
               13   In merito agli accordi di pace che contemplano puntuali obblighi di restituzione di beni cul-
                    turali quale riparazione, letti nell’ambito di un’analisi volta a cogliere spunti ricostruttivi di
                    carattere più generale, v. Ana Vrdoljak, Enforcement of  Restitution of  Cultural Heritage through
                    Peace Agreements, in Francesco Francioni, James Gordley (edited by), Enforcing International Cultural
                    Heritage Law, Cultural Heritage Law and Policy, Oxford, 2013, pp. 22-39.
               14   Cfr. UNESCO 35C/Resolution 41 (p. 53), Records of  the UNESCO General Conference, 35th ses-
                    sion, Paris, 6-23 October 2009. La 35° sessione della Conferenza generale ha preso nota della
                    Draft of  the Declaration of  Principles relating to cultural objects displaced in connection with the Second
                    World  War, http://unesdoc.unesco.org/,  ultima  consultazione  7  maggio  2024.  Alla  bozza
                    della Dichiarazione di Principi sono allegati gli emendamenti richiesti dalla Russia e dalla
                    Polonia su cui non si è raggiunto il consenso (in merito alla legge russa sulla restituzione
                    compensativa  del  1998,  emendata  nel  2000,  v.  Patricia  Kennedy  Grimsted,  Legalizing
                    “Compensation” and the Spoils of  War: The Russian Law on Displaced Cultural Valuables and the
                    Manipulation of  Historical Memory, in International Journal of  Cultural Property, 2010, pp. 217-255).

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