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INSERTO




             SOMMARIO: 1. A partire dal tempo di guerra, emergono solo alcune priorità inequivocamente
                       condivise.  -  2.  La  soluzione  forte  del  Regolamento  UE  2019/880.  -  3.
                       L’importante ruolo del diritto uniforme e possibili soluzioni in diritto interna-
                       zionale privato. - 4. Il ricorso agli strumenti di soft law e alla diplomazia culturale.

             1.  A partire dal tempo di guerra, emergono solo alcune priorità inequi-
               vocamente condivise
                  Quando, settant’anni or sono, veniva conclusa la Convenzione de L’Aja
             del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, per la
             prima volta si qualificava con un unico aggettivo giuridicamente rilevante una
             serie di tipologie di beni fino ad allora normalmente accomunate nella tutela a
             livello  nazionale,  ma  non  nella  qualificazione  normativa .  Tale  innovativo
                                                                      1
             approccio unificante la ratio della tutela si affiancava all’esplicita affermazione
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             della natura globale e condivisa dell’interesse protetto .
                  Nella Convenzione questi tratti così moderni convivono con aspetti, tipici
             del diritto bellico, ben più risalenti e poco confacenti all’efficace tutela interna-
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             zionale di interessi condivisi . Soluzioni più efficaci e - nell’ambito dello jus in
             bello  -  insolitamente  istituzionalizzate  a  livello  internazionale  sono  poi  state
             innestate nella Convenzione del 1954 attraverso la conclusione, nel 1999, del
             suo II Protocollo aggiuntivo, che fa tesoro dell’esperienza nel frattempo matu-
                                                                                       4
             rata per la protezione internazionale del patrimonio culturale in tempo di pace .
                  In  parte,  per  quanto  qui  più  specificamente  interessa,  le  lacune  della
             Convenzione riguardano i beni culturali mobili, e in particolare l’obbligo della
             loro restituzione al termine del conflitto se sono stati trasferiti all’estero per
             motivi di protezione. Durante il negoziato, infatti, si era infine deciso di scor-

             1    All’epoca, le normative nazionali generalmente facevano riferimento agli “oggetti di interesse
                  storico, archeologico ed artistico”. Di tal genere era, ad esempio, la denominazione utilizzata
                  nella legge italiana 1° giugno 1939, n. 1089: “art. 1 - Sono soggette alla presente Legge le cose,
                  immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (…)”.
             2    La  natura  condivisa  dell’interesse  protetto  è  mirabilmente  espressa  nel  Preambolo.  Vi  si
                  afferma che le Alte Parti contraenti hanno convenuto le disposizioni previste nel testo con-
                  vinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono
                  un danno al patrimonio culturale della intera umanità, poiché ogni popolo contribuisce alla
                  cultura mondiale.
             3    La Convenzione è allo stesso tempo l’ultima delle convenzioni concluse a L’Aja sul diritto dei con-
                  flitti armati e la prima conclusa per la protezione dei beni culturali sotto l’egida dell’UNESCO (la
                  sua mancata ratifica comporta un danno reputazionale secondo Juli Campagna, War or Peace: It Is
                  Time for the United States to Ratify the 1954 Hague Convention for the Protection of  Cultural Property in the
                  Event of  Armed Conflicts, in Florida Journal of  International Law, 2005, pp. 271-274.)
             4    Sulla natura degli interventi migliorativi della Convenzione de L’Aja del 1954 apportati attraverso
                  la conclusione del suo II Protocollo aggiuntivo nel 1999 v. Umberto Leanza, Il rafforzamento della
                  tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati, in Studi
                  di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, Vol. III, pp. 2037ss.

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