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INSERTO
SOMMARIO: 1. A partire dal tempo di guerra, emergono solo alcune priorità inequivocamente
condivise. - 2. La soluzione forte del Regolamento UE 2019/880. - 3.
L’importante ruolo del diritto uniforme e possibili soluzioni in diritto interna-
zionale privato. - 4. Il ricorso agli strumenti di soft law e alla diplomazia culturale.
1. A partire dal tempo di guerra, emergono solo alcune priorità inequi-
vocamente condivise
Quando, settant’anni or sono, veniva conclusa la Convenzione de L’Aja
del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, per la
prima volta si qualificava con un unico aggettivo giuridicamente rilevante una
serie di tipologie di beni fino ad allora normalmente accomunate nella tutela a
livello nazionale, ma non nella qualificazione normativa . Tale innovativo
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approccio unificante la ratio della tutela si affiancava all’esplicita affermazione
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della natura globale e condivisa dell’interesse protetto .
Nella Convenzione questi tratti così moderni convivono con aspetti, tipici
del diritto bellico, ben più risalenti e poco confacenti all’efficace tutela interna-
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zionale di interessi condivisi . Soluzioni più efficaci e - nell’ambito dello jus in
bello - insolitamente istituzionalizzate a livello internazionale sono poi state
innestate nella Convenzione del 1954 attraverso la conclusione, nel 1999, del
suo II Protocollo aggiuntivo, che fa tesoro dell’esperienza nel frattempo matu-
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rata per la protezione internazionale del patrimonio culturale in tempo di pace .
In parte, per quanto qui più specificamente interessa, le lacune della
Convenzione riguardano i beni culturali mobili, e in particolare l’obbligo della
loro restituzione al termine del conflitto se sono stati trasferiti all’estero per
motivi di protezione. Durante il negoziato, infatti, si era infine deciso di scor-
1 All’epoca, le normative nazionali generalmente facevano riferimento agli “oggetti di interesse
storico, archeologico ed artistico”. Di tal genere era, ad esempio, la denominazione utilizzata
nella legge italiana 1° giugno 1939, n. 1089: “art. 1 - Sono soggette alla presente Legge le cose,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (…)”.
2 La natura condivisa dell’interesse protetto è mirabilmente espressa nel Preambolo. Vi si
afferma che le Alte Parti contraenti hanno convenuto le disposizioni previste nel testo con-
vinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono
un danno al patrimonio culturale della intera umanità, poiché ogni popolo contribuisce alla
cultura mondiale.
3 La Convenzione è allo stesso tempo l’ultima delle convenzioni concluse a L’Aja sul diritto dei con-
flitti armati e la prima conclusa per la protezione dei beni culturali sotto l’egida dell’UNESCO (la
sua mancata ratifica comporta un danno reputazionale secondo Juli Campagna, War or Peace: It Is
Time for the United States to Ratify the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflicts, in Florida Journal of International Law, 2005, pp. 271-274.)
4 Sulla natura degli interventi migliorativi della Convenzione de L’Aja del 1954 apportati attraverso
la conclusione del suo II Protocollo aggiuntivo nel 1999 v. Umberto Leanza, Il rafforzamento della
tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati, in Studi
di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, Vol. III, pp. 2037ss.
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