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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: UN ESAME CRIMINOLOGICO
5. Conclusioni
L’intervento legislativo in esame, salutato inizialmente con grande favore
da parte della dottrina, presenta aspetti positivi rispetto alla situazione prece-
dente, ma pure diverse criticità.
In effetti, solo un intervento più completo su tutta la “filiera criminologica”,
magari attraverso l’individuazione di norme preventive, di controlli mirati e un
tracciamento sempre aggiornato dei beni, potrà consentire un innalzamento del
livello di tutela del patrimonio culturale, pur considerando che monitorare lo
stato di un bene artistico-culturale costituisce una procedura lunga e complessa.
È pertanto necessario allontanarsi dallo ius puniendi, rivolto solo all’innalzamen-
to delle cornici edittali, ed avvicinarsi ad una visione del patrimonio più respon-
sabile non solo dal punto di vista giuridico, ma soprattutto dal punto di vista
sociale.
Le sanzioni attuali, previste dalle nuove fattispecie incriminatrici, si pre-
sentano molto più elevate rispetto alla previgente disciplina, ma ricche di “con-
trasti”, in netta controtendenza rispetto a quanto previsto dalla riforma sulla
Giustizia Riparativa. Si pensi ad esempio al reato di devastazione e saccheggio
di beni culturali e paesaggistici, ex art. 518-terdecies c.p., che prevede una pena
dai dieci ai sedici anni di reclusione (dai 15 ai 24 anni di reclusione, in presenza
di una qualsiasi circostanza aggravante), superando la pena che l’ordinamento
riconnette all’omicidio volontario. Per contro l’art. 518-septiesdecies c.p. discipli-
nando le circostanze attenuanti, prevede una riduzione di pena da un terzo a
due terzi per chi consente l’individuazione dei correi o faccia recuperare le
prove del reato o ancora i beni culturali trafugati, facendo emergere una “incli-
nazione riparativa”, lo stesso vale per l’art. 518-duodecies, c.3, c.p., allorché dispo-
ne, per il reato di danneggiamento di beni culturali, la sospensione della pena
subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conse-
guenze dannose o pericolose del reato ovvero prestazioni di attività non retri-
buita a favore della collettività.
Si aggiungano, poi, le difficoltà di aggiornamento delle modalità di tutela
dei beni culturali, considerato l’affiancamento del codice penale alla legislazione
complementare (vedi codice dei beni culturali e del paesaggio), ovverosia una
tendenza alla “ipercodificazione” del settore. In effetti, il nuovo titolo del codi-
ce penale comprende fattispecie che, per la loro struttura, si sarebbero inserite
meglio nel codice dei beni culturali e del paesaggio. È il caso, ad esempio, del
delitto di cui all’art. 518-novies, c.p., rubricato Violazioni in materia di alienazione di
beni culturali, il cui disvalore si lega ad una disciplina extra-penalistica che regola
la materia e che trova ubicazione proprio nel codice dei beni culturali.
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