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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: UN ESAME CRIMINOLOGICO




               5. Conclusioni
                    L’intervento legislativo in esame, salutato inizialmente con grande favore
               da parte della dottrina, presenta aspetti positivi rispetto alla situazione prece-
               dente, ma pure diverse criticità.
                    In effetti, solo un intervento più completo su tutta la “filiera criminologica”,
               magari attraverso l’individuazione di norme preventive, di controlli mirati e un
               tracciamento sempre aggiornato dei beni, potrà consentire un innalzamento del
               livello di tutela del patrimonio culturale, pur considerando che monitorare lo
               stato di un bene artistico-culturale costituisce una procedura lunga e complessa.
               È pertanto necessario allontanarsi dallo ius puniendi, rivolto solo all’innalzamen-
               to delle cornici edittali, ed avvicinarsi ad una visione del patrimonio più respon-
               sabile non solo dal punto di vista giuridico, ma soprattutto dal punto di vista
               sociale.
                    Le sanzioni attuali, previste dalle nuove fattispecie incriminatrici, si pre-
               sentano molto più elevate rispetto alla previgente disciplina, ma ricche di “con-
               trasti”, in netta controtendenza rispetto a quanto previsto dalla riforma sulla
               Giustizia Riparativa. Si pensi ad esempio al reato di devastazione e saccheggio
               di beni culturali e paesaggistici, ex art. 518-terdecies c.p., che prevede una pena
               dai dieci ai sedici anni di reclusione (dai 15 ai 24 anni di reclusione, in presenza
               di una qualsiasi circostanza aggravante), superando la pena che l’ordinamento
               riconnette all’omicidio volontario. Per contro l’art. 518-septiesdecies c.p. discipli-
               nando le circostanze attenuanti, prevede una riduzione di pena da un terzo a
               due  terzi  per  chi  consente  l’individuazione  dei  correi  o  faccia  recuperare  le
               prove del reato o ancora i beni culturali trafugati, facendo emergere una “incli-
               nazione riparativa”, lo stesso vale per l’art. 518-duodecies, c.3, c.p., allorché dispo-
               ne, per il reato di danneggiamento di beni culturali, la sospensione della pena
               subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conse-
               guenze dannose o pericolose del reato ovvero prestazioni di attività non retri-
               buita a favore della collettività.
                    Si aggiungano, poi, le difficoltà di aggiornamento delle modalità di tutela
               dei beni culturali, considerato l’affiancamento del codice penale alla legislazione
               complementare (vedi codice dei beni culturali e del paesaggio), ovverosia una
               tendenza alla “ipercodificazione” del settore. In effetti, il nuovo titolo del codi-
               ce penale comprende fattispecie che, per la loro struttura, si sarebbero inserite
               meglio nel codice dei beni culturali e del paesaggio. È il caso, ad esempio, del
               delitto di cui all’art. 518-novies, c.p., rubricato Violazioni in materia di alienazione di
               beni culturali, il cui disvalore si lega ad una disciplina extra-penalistica che regola
               la materia e che trova ubicazione proprio nel codice dei beni culturali.


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