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INSERTO
Tuttavia, si deve anticipare che l’esito non è del tutto soddisfacente, forse
perché il bene giuridico oggetto delle fattispecie introdotte con la legge 9 marzo
2022, n. 22 presenta una natura davvero complessa.
Si potrebbe parlare addirittura di una doppia anima: privatistica e culturale.
La prima rafforzata dall’elemento materiale, ovvero dall’oggetto bene culturale,
mentre la seconda affiancata dal valore collettivo e sociale.
A fronte della vastità della tematica in esame, come ormai sappiamo, ricca
di collegamenti non solo a livello giuridico, ma pure sociale, la domanda che ci
si pone è se le leggi abbiano saputo affrontare veramente le problematiche
riguardanti le aggressioni ai beni culturali. E, se può avere senso allargare la for-
bice delle sanzioni penali per garantirne una miglior tutela.
È ormai certo che oltre alle norme giuridiche e alle sanzioni ci sono esi-
genze culturali ed etiche da considerare. È necessario, pertanto, introdurre stru-
menti ‘pre-penalistici’ per la restituzione, il rimpatrio e la tutela generale dei
beni culturali. In sostanza, favorire l’introduzione di metodi preventivi suppor-
tandola attraverso strumenti come la confisca e le misure interdittive, per bloc-
care l’attività dei soggetti coinvolti.
Pensiamo, solo per fare un esempio, all’art. 518-duodecies c.p. Distruzione,
dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o pae-
saggistici. In particolare, a coloro che, professandosi attivisti, imbrattano le opere
d’arte o le deturpano, tali soggetti si caratterizzano per una visione distorta,
polemica e alterata riguardo a come bisogna agire per tutelare l’ambiente e tutti
i suoi beni .
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Se la loro condotta ha come primo intento quello di far parlare la stampa,
l’esame criminologico ci insegna che il tentativo di arginare questi comporta-
menti non può avere come basi l’intervento penalistico fondato su sanzioni
come la reclusione. Il carcere andrebbe, infatti, a vittimizzare maggiormente
l’autore della fattispecie che vuole essere vittima per allargare la propria propa-
ganda.
La pena dovrebbe, invece, strutturarsi attraverso sanzioni pecuniarie
importanti e su misure alternative alla detenzione, in considerazione del valore
del bene aggredito per cercare di responsabilizzare l’autore rispetto alla gravità
del gesto.
21 http://Cultura.comune.fi.it, Esempio di vandalismo contro beni culturali: Pietro Cannata, ex
studente di estetica. Nel 1991 prese a martellate il David di Michelangelo distruggendogli un
dito del piede sinistro; quindi, danneggiò la tela “L’adorazione dei pastori” nella basilica di
Santa Maria delle Carceri a Prato, nel 1999 scarabocchia con un pennarello il dipinto di
Pollok “Sentieri ondulati”, altri atti di vandalismo fino a danneggiare nel 2005 una lapide che
ricorda Girolamo Savonarola.
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