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INSERTO




                  Tuttavia, si deve anticipare che l’esito non è del tutto soddisfacente, forse
             perché il bene giuridico oggetto delle fattispecie introdotte con la legge 9 marzo
             2022, n. 22 presenta una natura davvero complessa.
                  Si potrebbe parlare addirittura di una doppia anima: privatistica e culturale.
             La prima rafforzata dall’elemento materiale, ovvero dall’oggetto bene culturale,
             mentre la seconda affiancata dal valore collettivo e sociale.
                  A fronte della vastità della tematica in esame, come ormai sappiamo, ricca
             di collegamenti non solo a livello giuridico, ma pure sociale, la domanda che ci
             si  pone  è  se  le  leggi  abbiano  saputo  affrontare  veramente  le  problematiche
             riguardanti le aggressioni ai beni culturali. E, se può avere senso allargare la for-
             bice delle sanzioni penali per garantirne una miglior tutela.
                  È ormai certo che oltre alle norme giuridiche e alle sanzioni ci sono esi-
             genze culturali ed etiche da considerare. È necessario, pertanto, introdurre stru-
             menti ‘pre-penalistici’ per la restituzione, il rimpatrio e la tutela generale dei
             beni culturali. In sostanza, favorire l’introduzione di metodi preventivi suppor-
             tandola attraverso strumenti come la confisca e le misure interdittive, per bloc-
             care l’attività dei soggetti coinvolti.
                  Pensiamo, solo per fare un esempio, all’art. 518-duodecies c.p. Distruzione,
             dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o pae-
             saggistici. In particolare, a coloro che, professandosi attivisti, imbrattano le opere
             d’arte o le deturpano, tali soggetti si caratterizzano per una visione distorta,
             polemica e alterata riguardo a come bisogna agire per tutelare l’ambiente e tutti
             i suoi beni .
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                  Se la loro condotta ha come primo intento quello di far parlare la stampa,
             l’esame criminologico ci insegna che il tentativo di arginare questi comporta-
             menti non può avere come basi l’intervento penalistico fondato su sanzioni
             come la reclusione. Il carcere andrebbe, infatti, a vittimizzare maggiormente
             l’autore della fattispecie che vuole essere vittima per allargare la propria propa-
             ganda.
                  La  pena  dovrebbe,  invece,  strutturarsi  attraverso  sanzioni  pecuniarie
             importanti e su misure alternative alla detenzione, in considerazione del valore
             del bene aggredito per cercare di responsabilizzare l’autore rispetto alla gravità
             del gesto.

             21   http://Cultura.comune.fi.it, Esempio di vandalismo contro beni culturali: Pietro Cannata, ex
                  studente di estetica. Nel 1991 prese a martellate il David di Michelangelo distruggendogli un
                  dito del piede sinistro; quindi, danneggiò la tela “L’adorazione dei pastori” nella basilica di
                  Santa Maria delle Carceri a Prato, nel 1999 scarabocchia con un pennarello il dipinto di
                  Pollok “Sentieri ondulati”, altri atti di vandalismo fino a danneggiare nel 2005 una lapide che
                  ricorda Girolamo Savonarola.

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