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INSERTO




                  Si sollevano, per chiudere, ma non in ordine d’importanza, problematiche
             legate al disvalore del fatto e al principio di offensività. Nello specifico riguardo
             al danneggiamento “speciale” si concorda con la più recente normativa per una
             maggiore offensività qualora l’oggetto del reato sia un bene culturale rispetto
             ad un bene comune, mentre per altre fattispecie non risulta evidente una diffe-
             renza sostanziale tra le nuove norme e quelle già previste, si pensi al riciclaggio
             o all’autoriciclaggio.
                  Quindi, poco spazio è stato lasciato a quello che potremo definire “orien-
             tamento innovatore” in quanto coinvolgente l’ambiente e tutto ciò che lo carat-
             terizza come diritto umano, perché collegato direttamente alla tutela della vita,
             della salute, alla cultura e alla storia di un popolo o di una società. Come scin-
             dere la tutela dei beni culturali dalla tutela ambientale, entrata di petto nelle
             discussioni politiche e giuridiche internazionali (?). La trattazione giuridico-nor-
             mativa dei diritti della terra, la “Pacha Mama”, quale soggetto con personalità
             giuridica, si intreccia inevitabilmente alla tutela dei beni culturali, come antici-
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             pato ormai da tempo dall’Ecuador  al quale va il merito di aver tracciato il
             primo, pur se flebile, solco diretto verso una visione tangibilmente progressista,
             sul piano culturale, sociale, politico e giuridico per la tutela della terra . La tute-
                                                                               23
             la del patrimonio culturale va, quindi, inserita in quella che è una strategia nazio-
             nale di adattamento ai cambiamenti climatici perché cultura e ambiente sono
             orami indissolubilmente legati tra loro.


















             22   L’Ecuador nel 2008 è stato il primo Stato sovrano a introdurre una norma di rango costitu-
                  zionale che tutela la natura o come da loro definita (Madre Terra): nella fattispecie, l’art. 71
                  della Costituzione ecuadoregna stabilisce che: La natura ha il diritto di esistere, persistere,
                  mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni
                  e i propri processi evolutivi. Sempre lo Stato ecuadoregno, nel 2014 ha fondato nella propria
                  capitale  Quito  il  primo  Tribunale  Internazionale  per  i  diritti  della  Natura  (International
                  Rights of Nature Tribunal).
             23   E. Goldsmith, fondatore dell’Ecologist e figura primaria nel panorama ecologista mondiale.

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