Page 258 - Rassegna 2024-2
P. 258
INSERTO
Si sollevano, per chiudere, ma non in ordine d’importanza, problematiche
legate al disvalore del fatto e al principio di offensività. Nello specifico riguardo
al danneggiamento “speciale” si concorda con la più recente normativa per una
maggiore offensività qualora l’oggetto del reato sia un bene culturale rispetto
ad un bene comune, mentre per altre fattispecie non risulta evidente una diffe-
renza sostanziale tra le nuove norme e quelle già previste, si pensi al riciclaggio
o all’autoriciclaggio.
Quindi, poco spazio è stato lasciato a quello che potremo definire “orien-
tamento innovatore” in quanto coinvolgente l’ambiente e tutto ciò che lo carat-
terizza come diritto umano, perché collegato direttamente alla tutela della vita,
della salute, alla cultura e alla storia di un popolo o di una società. Come scin-
dere la tutela dei beni culturali dalla tutela ambientale, entrata di petto nelle
discussioni politiche e giuridiche internazionali (?). La trattazione giuridico-nor-
mativa dei diritti della terra, la “Pacha Mama”, quale soggetto con personalità
giuridica, si intreccia inevitabilmente alla tutela dei beni culturali, come antici-
22
pato ormai da tempo dall’Ecuador al quale va il merito di aver tracciato il
primo, pur se flebile, solco diretto verso una visione tangibilmente progressista,
sul piano culturale, sociale, politico e giuridico per la tutela della terra . La tute-
23
la del patrimonio culturale va, quindi, inserita in quella che è una strategia nazio-
nale di adattamento ai cambiamenti climatici perché cultura e ambiente sono
orami indissolubilmente legati tra loro.
22 L’Ecuador nel 2008 è stato il primo Stato sovrano a introdurre una norma di rango costitu-
zionale che tutela la natura o come da loro definita (Madre Terra): nella fattispecie, l’art. 71
della Costituzione ecuadoregna stabilisce che: La natura ha il diritto di esistere, persistere,
mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni
e i propri processi evolutivi. Sempre lo Stato ecuadoregno, nel 2014 ha fondato nella propria
capitale Quito il primo Tribunale Internazionale per i diritti della Natura (International
Rights of Nature Tribunal).
23 E. Goldsmith, fondatore dell’Ecologist e figura primaria nel panorama ecologista mondiale.
68

