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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: UN ESAME CRIMINOLOGICO
causa del supporto operativo che i collegamenti on line forniscono ai criminali. La
legislazione italiana, come già anticipato, da tempo ha adottato strumenti a tutela
del nostro patrimonio artistico e culturale, seguendo una linea caratterizzata dalla
presa di coscienza non solo dell’importanza di questa ricchezza nazionale, ma
anche della fruizione dei beni culturali quale diritto della cittadinanza.
Sicuramente la legge 2022 ha tentato di rispondere a questa necessità, evi-
denziata dal costante dibattito penalistico, di colmare le lacune concernenti la
tutela dei beni culturali e ambientali aggrediti dalla criminalità organizzata, dalle
ecomafie, in particolare dalla corruzione, dall’evasione fiscale, dal riciclaggio, e
dal contrabbando di beni culturali. Nello specifico, l’art. 518-bis c.p. ha previsto
la punibilità del furto di beni culturali; l’art. 518-ter c.p., dell’appropriazione
indebita di beni culturali, l’art. 518-quater c.p. della ricettazione di beni culturali,
l’art. 518-sexies c.p. del riciclaggio di beni culturali; l’art. 518-septies c.p. dell’au-
toriciclaggio di beni culturali; l’art. 518-octies c.p. della falsificazione in scrittura
privata relativa a beni culturali; l’ art. 518-nonies c.p. delle violazioni in materia di
alienazione di beni culturali, art. 518-decies c.p. dell’importazione illecita di beni
culturali, l’art. 518-undecies c.p. dell’uscita o esportazione illecite di beni culturali,
l’art. 518-duodecies c.p. della distruzione, dispersione, deterioramento, deturpa-
mento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici, l’art. 518-
terdecies c.p. della devastazione e del saccheggio di beni culturali e paesaggistici
nonché l’art. 518-quaterdecies c.p. della contraffazione di opere d’arte. Inoltre, il
riformatore ha ritenuto poi necessario precisare che la tutela penalistica debba
riservarsi anche a quei manufatti, contenutisticamente culturali, “appartenenti allo
Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini” .
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20 Cass. pen. sez. III, 11 marzo 2021, n.16513, in https://www.ambientediritto.it. Sulla presun-
zione di appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato delle cose di interesse numisma-
tico ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini «In virtù delle leggi vigenti, la cui disciplina
è rimasta invariata con l’introduzione del d.lgs. n. 42 del 2004, le cose di interesse numismatico
devono essere considerate beni culturali non solo quando abbiano carattere di rarità o di pre-
gio, ma anche quando, a prescindere dall’accertamento della presenza di tali caratteri, siano
state ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, perché in tal caso esse appartengono al
patrimonio indisponibile dello Stato, trattandosi, per definizione, di «cose d’interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico», con la conseguenza che per esse vige
una presunzione di proprietà pubblica e che esse sono confiscabili essendo configurabile il
reato di cui all’art. 648 c.p.»; Cass. pen., Sez. III, n. 37861/2017, in https://www.dejure.it. Le
cose di interesse numismatico sono considerate beni culturali se ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini. «In tema di cose d’antichità e d’arte, le cose di interesse numismatico devono
essere considerate beni culturali, non solo quando abbiano carattere di rarità o di pregio, ai
sensi dell’art. 10, comma quarto, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004, ma anche quando, a prescin-
dere dall’accertamento della presenza di tali caratteri, siano state ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini, costituendo, in tal caso, in forza dell’art. 91, comma primo, del medesimo d.lgs.,
per definizione, «cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artisti-
co», che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato».
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