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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: UN ESAME CRIMINOLOGICO




               causa del supporto operativo che i collegamenti on line forniscono ai criminali. La
               legislazione italiana, come già anticipato, da tempo ha adottato strumenti a tutela
               del nostro patrimonio artistico e culturale, seguendo una linea caratterizzata dalla
               presa  di  coscienza  non  solo  dell’importanza  di  questa  ricchezza  nazionale,  ma
               anche della fruizione dei beni culturali quale diritto della cittadinanza.
                    Sicuramente la legge 2022 ha tentato di rispondere a questa necessità, evi-
               denziata dal costante dibattito penalistico, di colmare le lacune concernenti la
               tutela dei beni culturali e ambientali aggrediti dalla criminalità organizzata, dalle
               ecomafie, in particolare dalla corruzione, dall’evasione fiscale, dal riciclaggio, e
               dal contrabbando di beni culturali. Nello specifico, l’art. 518-bis c.p. ha previsto
               la  punibilità  del  furto  di  beni  culturali;  l’art.  518-ter  c.p.,  dell’appropriazione
               indebita di beni culturali, l’art. 518-quater c.p. della ricettazione di beni culturali,
               l’art. 518-sexies c.p. del riciclaggio di beni culturali; l’art. 518-septies c.p. dell’au-
               toriciclaggio di beni culturali; l’art. 518-octies c.p. della falsificazione in scrittura
               privata relativa a beni culturali; l’ art. 518-nonies c.p. delle violazioni in materia di
               alienazione di beni culturali, art. 518-decies c.p. dell’importazione illecita di beni
               culturali, l’art. 518-undecies c.p. dell’uscita o esportazione illecite di beni culturali,
               l’art. 518-duodecies c.p. della distruzione, dispersione, deterioramento, deturpa-
               mento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici, l’art. 518-
               terdecies c.p. della devastazione e del saccheggio di beni culturali e paesaggistici
               nonché l’art. 518-quaterdecies c.p. della contraffazione di opere d’arte. Inoltre, il
               riformatore ha ritenuto poi necessario precisare che la tutela penalistica debba
               riservarsi anche a quei manufatti, contenutisticamente culturali, “appartenenti allo
               Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini” .
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               20   Cass. pen. sez. III, 11 marzo 2021, n.16513, in https://www.ambientediritto.it. Sulla presun-
                    zione di appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato delle cose di interesse numisma-
                    tico ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini «In virtù delle leggi vigenti, la cui disciplina
                    è rimasta invariata con l’introduzione del d.lgs. n. 42 del 2004, le cose di interesse numismatico
                    devono essere considerate beni culturali non solo quando abbiano carattere di rarità o di pre-
                    gio, ma anche quando, a prescindere dall’accertamento della presenza di tali caratteri, siano
                    state ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, perché in tal caso esse appartengono al
                    patrimonio indisponibile dello Stato, trattandosi, per definizione, di «cose d’interesse storico,
                    archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico», con la conseguenza che per esse vige
                    una presunzione di proprietà pubblica e che esse sono confiscabili essendo configurabile il
                    reato di cui all’art. 648 c.p.»; Cass. pen., Sez. III, n. 37861/2017, in https://www.dejure.it. Le
                    cose di interesse numismatico sono considerate beni culturali se ritrovate nel sottosuolo o sui
                    fondali marini. «In tema di cose d’antichità e d’arte, le cose di interesse numismatico devono
                    essere considerate beni culturali, non solo quando abbiano carattere di rarità o di pregio, ai
                    sensi dell’art. 10, comma quarto, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004, ma anche quando, a prescin-
                    dere dall’accertamento della presenza di tali caratteri, siano state ritrovate nel sottosuolo o sui
                    fondali marini, costituendo, in tal caso, in forza dell’art. 91, comma primo, del medesimo d.lgs.,
                    per definizione, «cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artisti-
                    co», che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato».

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