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INSERTO




                  Tra i numerosi interventi: il Regolamento CE 1210/2003 che ha introdot-
             to il divieto di importazione e commercializzazione per beni culturali usciti ille-
             citamente dall’Iraq dopo il 6 agosto 1990, il Regolamento UE 1331/2013 sem-
             pre con lo stesso scopo, il DDL A.S. 3016, presentato nel 2011, caratterizzato
             dalla richiesta di sanzioni più afflittive e da nuove fattispecie, ma non approvato
             in sede di commissione parlamentare e il DDL del Governo A.C. 4220, appro-
             vato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 2017, ma fermato in Senato. Sorte
             migliore  è  spettata  alla  Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  sulle  infrazioni
             relative ai beni culturali elaborata a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata in
             Italia con la legge 21 gennaio 2022, n. 6, entrata in vigore il 1° aprile 2022, sosti-
             tuendo la dichiarazione di Delphi. La Convenzione - strutturata grazie ai lavori
             del Consiglio d’Europa, dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto
             privato  (UNIDROIT  sui  beni  culturali  rubati  o  illecitamente  esportati,  1995),
             dell’UNESCO e dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e
             la prevenzione del crimine (UNOD), della Convenzione Europea per la protezione
             del patrimonio archeologico, siglata nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 1969 e
             rivista nel 1992, della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
             subacqueo fatta a Parigi nel 2001, ecc. - è entrata in vigore il 4 gennaio 2022, per
             contrastare il traffico illecito e la distruzione dei beni culturali, nel panorama
             generale di una lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, offrendo
             una definizione di beni culturali (art. 2). Ancora, la Direttiva 93/7/ CEE, con-
             cernente la Restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato
             membro, che rende limitato l’utilizzo ai beni culturali che hanno lasciato illegal-
             mente il territorio di un paese dell’UE, ma solo dopo il 1° gennaio 1993 e dalla
             quale deriva la sua parziale efficacia per la restituzione dei beni culturali espor-
             tati illegalmente. Si pensi poi alla cooperazione internazionale per contrastare il
             contrabbando di beni culturali, con particolare riferimento alla Convenzione
             delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a
             Palermo nel dicembre 2000 e alle iniziative intergovernative per implementarne
             la concreta attuazione.
                  Quindi, la legge 9 marzo 2022, n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il
             patrimonio culturale”, entrata in vigore il 23 marzo 2022, che ha integrato il Libro II


                  recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela
                  del diritto d’autore, e altre misure urgenti»), integra il reato di cui agli art. 59 e 173 d.lgs. 22
                  gennaio 2004 n. 42 la violazione dell’obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o
                  della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne
                  di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime,
                  ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia
                  l’obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti».

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