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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: UN ESAME CRIMINOLOGICO




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               del codice penale, inserendo il Titolo VIII-bis .
                    La riforma ha introdotto nuove fattispecie: delitti - ad es. l’importazione
               illecita di beni culturali, ex art. 518-decies c.p., la falsificazione in scrittura privata
               relativa a beni culturali, ex art. 518-octies c.p., e l’art. 518-undevicies c.p. che esten-
               de le norme del nuovo titolo a tutti i fatti commessi all’estero in danno del patri-
               monio culturale nazionale - e contravvenzioni - vedi il possesso ingiustificato di
               strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione
               dei metalli del neointrodotto ex art. 707-bis c.p., e fattispecie incriminatrici “spe-
               ciali” che si vengono ad affiancare a quelle “classiche” (furto, appropriazione
               indebita, ricettazione, ecc….) - oltre a diverse circostanze aggravanti, da appli-
               carsi alle disposizioni dell’intero titolo del codice penale.
                    Rubricato Dei delitti contro il patrimonio culturale, il titolo - inserito tra i delitti
               contro  l’economia  pubblica  e  i  delitti  contro  la  moralità  pubblica  e  il  buon
               costume, anziché, come prospettato da alcuni ricercatori nei delitti contro l’am-
               biente - comprende gli articoli dal 518 bis al 518 undevicies c.p. a cui si aggiunge
               il già citato art. 707-bis c.p., riguardante la contravvenzione di Possesso ingiu-
               stificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione
               dei metalli, reato di “sospetto” in grado di fornire una tutela anticipata rispetto
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               alle fattispecie di pericolo ancora presenti nel codice dei beni culturali .
                    Oltre  a  questi  le  modifiche  estensive  apportate  anche  alla  confisca
                                                                                      18
               “allargata” di cui all’art. 240-bis c.p. e al nuovo l’art. 518-duodevicies c.p. .
               16   Marcello Gallo, La cosiddetta riserva di codice nell’art. 3-bis. Buona l’idea non così l’attuazione, in Dir.
                    pen. cont., 20 novembre 2018, p. 1; Carlo Enrico Paliero, La “riserva di codice” messa alla prova:
                    deontica idealistica versus deontica realistica, in Criminalia, 2019, p. 31.
               17   «Art. 707-bis c.p. - Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparec-
                    chiature per la rilevazione dei metalli. - È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda
                    da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di
                    apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’in-
                    terno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito
                    atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle
                    procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge»;
                    Vittorio Manes, La pervicace resistenza dei “reati di sospetto”, in Giur. cost., 2008, p. 2539.
               18   La confisca appare volta ad intensificazione la tutela penalistica e a recuperare o aggredire i
                    patrimoni illecitamente acquisiti. Il primo comma dell’art. 518-duodevicies c.p. prevede per il
                    solo reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali che l’oggetto di tale reato, se non
                    appartenente a persona estranea al reato, sia sempre confiscato, anche in caso di sua estin-
                    zione, disciplinando un’ipotesi di confisca senza condanna. Il secondo comma estende la
                    confisca obbligatoria degli strumenti del reato e del prodotto, profitto o prezzo del reato a
                    tutti i casi di condanna o anche di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
                    qualsiasi dei delitti previsti dal neointrodotto titolo del codice penale. Il terzo comma preve-
                    de la possibilità di procedere ad una confisca per equivalente. Si interviene anche sull’art.
                    240-bis c.p. estendendo la confisca di sproporzione anche per i reati introdotti agli articoli
                    518-quater c.p., 518-quinquies c.p., 518-sexies c.p. e 518-septies c.p. (ricettazione, reimpiego, rici-
                    claggio e autoriciclaggio di beni culturali).

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