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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: UN ESAME CRIMINOLOGICO
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle
future generazioni». E, neppure l’art. 117 Cost. «La potestà legislativa è eserci-
tata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vin-
coli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; …valorizzazione dei beni culturali e ambientali e pro-
mozione e organizzazione di attività culturali».
Ma, si sono dovuti succedere nel corso del tempo diversi interventi.
Dalla Convenzione di Delphi (1985) - mai entrata in vigore in quanto
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ratificata solo da sei Stati, inclusa l’Italia - fino alla più recente legge n. 22/2022
il nostro ordinamento ha sempre cercato, pur con qualche difficoltà, di occu-
parsi della tutela dei beni culturali .
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Dopo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ex d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 - che ha abrogato il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
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d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le cui disposizioni sono state pensate ‘aperte’ a
future integrazioni - si ricordano ulteriori provvedimenti di tutela .
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12 La Convenzione di Delfi (European Convention of Offences relating to Cultural Property), 23 giugno
1985, è composta da 36 articoli e si occupa della tutela del patrimoniale culturale europeo,
intende proteggere il patrimonio culturale e sensibilizzare i cittadini in merito al bisogno di
tutelare i beni culturali.
13 Antonio Di Santo, L’evoluzione della tutela penale italiana dei beni culturali, in
http://www.altalex.com, 23 luglio 2023.
14 All’art. 2 d.lgs. 42/2004 la definizione di Patrimonio culturale: sono beni culturali le cose
mobili o immobili che suscitano “interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico” o individuate dalla legge o in base alla legge “quali testimonianze
aventi valore di civiltà”; sono beni paesaggistici gli immobili “costituenti espressione dei valori
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio” o come tali individuati dalla
legge. Art. 2 - Patrimonio Culturale. «1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e
dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt.
10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134,
costituenti espressione dei valori culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appar-
tenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigen-
ze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela»; Art. 3. Tutela del patri-
monio culturale. «La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patri-
monio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a confor-
mare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale».
15 Cass. pen. sez. III, 21 ottobre 2008, n. 42516, in http://www.lexambiente.it, Antichità e beni
culturali - Reati. «In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 2-decies, l. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del d.l. 26 aprile 2005 n. 63,
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