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INSERTO




                  Ben diversa e molto più solida convergenza di interessi si è riscontrata per
             casi in cui la circolazione illecita di beni culturali mobili durante i conflitti arma-
             ti era molto direttamente collegata alla minaccia alla pace e alla sicurezza inter-
             nazionale, convergenza che ha determinato, come noto, l’adozione di alcuni
             paragrafi dedicati all’obbligo di favorire il ritorno dei beni culturali in risoluzioni
             vincolanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite a partire dal conflitto
             in Iraq del 2003, fino a giungere nel 2017 all’adozione di una risoluzione inte-
             ramente dedicata ai beni culturali, non limitata al solo tema del ritorno dei beni
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             mobili illecitamente esportati .

             2. La soluzione forte del Regolamento UE 2019/880
                  L’efficacia del quadro di norme internazionali per la protezione dei beni
             culturali mobili dalla circolazione illecita in tempo di guerra può, dunque, sen-
             z’altro essere ancora migliorata, innanzitutto attraverso l’ampliamento delle rati-
                                                                                   16
             fiche della Convenzione de L’Aja del 1954 e dei suoi Protocolli aggiuntivi , ma
             il divieto di sequestro e saccheggio è ormai già dalla fine del XIX secolo impo-
             sto dal diritto consuetudinario e in certi casi il ritorno dei beni culturali deloca-
             lizzati durante situazioni belliche è stato individuato quale una prioritaria que-
             stione di pace e sicurezza internazionale.
                  Il regime per la circolazione in tempo di pace ha invece tardato ad affac-
             ciarsi nell’ordinamento giuridico internazionale, non presenta molti elementi su
             cui si riscontra una forte convergenza di interessi e sta molto gradualmente
             affrontando una serie di questioni davvero molto complesse, la cui soluzione è
                                                                              17
             indispensabile per ottenere un’efficace cooperazione internazionale . Tali que-
             15   Nella Risoluzione 2347/2017 il Consiglio di sicurezza nel preambolo individua anche “la distru-
                  zione illecita” e “il tentativo di negare le radici storiche e la diversità culturale” quali minacce alla
                  sicurezza e alla stabilità, impostando, tra l’altro, le basi per la collaborazione dell’UNESCO alle
                  forze di pace - se necessario in base al loro mandato (v. par. 19). Tale collaborazione è realizzata
                  tramite la messa a disposizione dei “caschi blu della cultura”, task forces di cui l’UNESCO può
                  disporre grazie ad accordi conclusi con alcuni Stati, per prima l’Italia nel 2016, con il fondamen-
                  tale apporto dei Carabinieri del Comando per la tutela del patrimonio culturale (v. Umberto
                  Leanza, La proposta italiana per i Caschi blu della cultura, in Ida Caracciolo, Umberto Montuoro (a
                  cura di), L’evoluzione del peacekeeping. Il ruolo dell’Italia, Torino, 2017, pp. 139-144 e Marco Silvi, La
                  proposta italiana dei Caschi blu della cultura presso l’UNESCO, ibidem, pp. 145-154).
             16   Come, peraltro, ricordato anche nel commento alla Disposizione n. 15 delle Draft Model Provisions
                  on the Prevention and Fight against Illicit Trafficking of  Cultural Property nella loro attuale formulazione
                  (cfr.  Convention  on  the  Means  of   Prohibiting  and  Preventing  the  Illicit  Import,  Export  and  Transfer  of
                  Ownership of  Cultural Property, 7th Meeting of States Parties, Parigi, 30-31 maggio 2023, UNESCO
                  Doc. C70/23/7.MSP/8, https://unesdoc.unesco.org/, ultima consultazione 7 maggio 2024.
             17   L’obiettivo incontrovertibilmente condiviso è la necessità di prevenire la perdita di conoscenze
                  determinata dalla natura clandestina dell’asportazione e della circolazione dei beni (v. Convenzione
                  UNESCO del 1970, Preambolo, ove si afferma che i beni culturali assumono il loro valore reale
                  solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente.

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