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INSERTO
Se si considera che invece la Convenzione UNESCO del 1970 sulla circo-
lazione illecita dei beni culturali mobili è stata ratificata nel 1983 dagli Stati Uniti
e che essa è in parte applicabile alla fuoriuscita di beni culturali da territori occu-
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pati , l’impressione che se ne ricava è che il vero ostacolo alla ratifica del I
Protocollo del 1954 sia la sua formulazione “forte” per quanto riguarda gli
obblighi di restituzione a carico degli Stati .
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Le obiezioni che erano state espresse rispetto ad alcuni specifici aspetti
della redazione (l’impiego del termine “esportazione”, che si riteneva generasse
confusione, in quanto non definito) e della regolamentazione sostanziale (in
particolare l’obbligo dello Stato occupante di indennizzare i possessori in
buona fede che detengono i beni culturali esportati dal territorio occupato, la
cui attuazione si riteneva troppo onerosa e complessa per il diritto statunitense
e di altri Stati) potevano, infatti, essere superate dichiarando di escludere la
sezione I, come proposto nella lettera di trasmissione al Congresso del
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Presidente Clinton nel 1999 .
Si sarebbero così limitati gli obblighi sottoscritti a una disposizione di tre
righe, che tuttavia è particolarmente chiara riguardo al fatto che i beni culturali
provenienti da una delle Parti contraenti e da essa depositati nel territorio di
un’altra Parte allo scopo di proteggerli dai pericoli del conflitto armato shall be
returned alla fine delle ostilità .
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9 In particolare v. artt. 11 ss. Per un’analisi dei rapporti tra le due convenzioni e gli strumenti
ad esse connessi v. Kevin Chamberlain, Laura Pineschi, The 1970 UNESCO and 1995
UNIDROIT Conventions and the 1954 Hague Convention and Its Protocols, in Ana Filipa
Vrdoljak, Andrzej Jakubowski, Alessandro Chechi (edited by), The 1970 UNESCO and
1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Tranferred Cultural Property, Oxford, 2024,
pp. 727-748.
10 Peraltro, va rilevato che tale obbligo può non essere sufficiente a produrre direttamente il
risultato della restituzione. Tra gli Stati che ospitavano i principali mercati d’arte ed antichità,
i Paesi Bassi sono l’unico ad avere ratificato sia la Convenzione che il I Protocollo già nel
1958, dimostrando, però, nel caso giurisprudenziale Greek Orthodox Church of Cyprus v. Lans,
Rotterdam Civil Court, 4 febbraio 1999 di adottare un’interpretazione restrittiva degli obbli-
ghi sanciti da tali strumenti convenzionali (v. in merito Francesco Francioni, La protezione
internazionale dei beni culturali: un diritto consuetudinario in formazione?, in Paolo Benvenuti, Rosario
Sapienza (a cura di), La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano, 2007, pp.
3-33.)
11 Per una ricostruzione della posizione statunitense durante il negoziato e poi nel periodo suc-
cessivo, v. Chip Colwell-Chanthaphonh, John Piper, War and Cultural Property: the 1954 Hague
Convention and the Status of U.S. Ratification, in International Journal of Cultural Property, 2001, pp.
217-245.
12 Cfr. sezione II, par. 5 del I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione de L’Aja del 1954. In
alcune specifiche circostanze potrebbe esistere il sospetto che il ritorno dei beni alla fine delle
ostilità metta in serio pericolo i beni stessi e che il modo migliore di proteggerli sia conser-
varli altrove (cfr. Kate Fitz Gibbon, Can Taliban be Trusted to Preserve Afghan Heritage?, in
Cultural Property News, 21 aprile 2023, https://culturalpropertynews.org/, ultima consultazione
7 maggio 2024). Va in proposito rilevato che la sezione II del Protocollo del 1954 riguarda
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