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INSERTO




             Non impone, infatti, a carico degli Stati di destinazione un vero e proprio
             divieto di importare beni culturali privi del certificato di esportazione, se non
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             nell’unico caso dei beni rubati da musei o istituzioni ad essi assimilabili .
                  Diversi Stati durante il negoziato della Convenzione avevano affermato
             che l’estensione di tale obbligo a tutti i beni culturali per cui la Convenzione
             stessa prevede a carico dello Stato di origine l’obbligo di predisporre una certi-
             ficazione per l’esportazione sarebbe stato troppo oneroso per gli operatori alle
             dogane in entrata e anche il Customs Cooperation Council, invitato a commentare
             il progetto di convenzione, ha riconosciuto che sarebbe stato problematico per
             le autorità doganali determinare se un oggetto fosse ricompreso nell’ambito di
             applicazione della Convenzione. La limitazione solo ai beni inventariati rubati
             da istituzioni pubbliche ha determinato la mancata applicazione del divieto di
             importazione, tra l’altro, ai beni scavati clandestinamente da siti archeologici,
             che per alcuni Stati in particolare rappresentano una delle principali emergenze
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             riguardo alla fuoriuscita illegale di beni culturali .
                  Ebbene, nel diritto dell’Unione europea è imminente ormai la compiuta
             applicabilità di una disciplina ben più efficace, in quanto volta - come non ha
             fatto la Convenzione UNESCO del 1970 - a sanzionare con l’impossibilità di
             importare nell’UE beni culturali fuoriusciti dallo Stato di origine in violazione
             delle sue norme sull’esportazione. Il Regolamento UE 2019/880 rappresenta
             dunque, a livello regionale europeo, la soluzione “forte” di cooperazione inter-
             nazionale necessaria per sostenere l’effettivo rispetto delle disposizioni legisla-
             tive e regolamentari degli Stati terzi in cui tali beni culturali sono stati creati o
             scoperti o, in alternativa, del diverso Paese terzo in cui i beni culturali erano
             localizzati prima di essere spediti nell’Unione, qualora il Paese in cui i beni cul-
             turali sono stati creati o scoperti non possa essere determinato in modo atten-
             dibile o quando l’esportazione dei beni culturali in questione abbia avuto luogo
             prima che la Convenzione UNESCO del 1970 entrasse in vigore, ossia il 24
             aprile 1972 (a condizione che i beni culturali si siano trovati in tale Paese terzo
             per un periodo superiore a cinque anni per scopi diversi dall’utilizzo tempora-
             neo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo) .
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             21   Il divieto di importare beni culturali rubati da un museo o altra istituzione culturale è dispo-
                  sto, senza alcuna forma di attenuazione, solo all’art. 7(b)(i).
             22   V. in proposito Charlotte Woodhead, Article 7(b)(i) of  the 1970 UNESCO Convention, in Ana
                  Filipa Vrdoljak, Andrzej Jakubowski, Alessandro Chechi (edited by), op. cit., pp. 227-244.
             23   V. Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019
                  relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione
                  europea, L. 151 del 7 giugno 2019, pp. 1-14, https://eur-lex.europa.eu/, ultima consultazione
                  7 maggio 2024. Qualora tali condizioni siano soddisfatte per più di un Paese, l’ultimo di que-
                  sti Paesi prima dell’introduzione dei beni culturali nel territorio doganale dell’Unione dovrebbe

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