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INSERTO
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valutazione del giudice caso per caso .
Un celebre caso giudiziario in merito alla restituzione di un bene culturale
mobile in cui ha trovato applicazione, tra l’altro, il limite di ordine pubblico al
richiamo di leggi straniere è quello che riguarda la confisca, da parte dell’Italia,
dell’Atleta vittorioso, su cui si è appena pronunciata anche la Corte europea dei
diritti umani .
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4. Il ricorso agli strumenti di soft law e alla diplomazia culturale
Come è emerso da quanto ricordato in queste brevi riflessioni, le differen-
ze tra i sistemi giuridici nazionali in merito ad alcuni istituti in particolare
influenzano pesantemente il risultato della domanda di restituzione internazio-
nale di beni culturali mobili. Non può che auspicarsi, per il futuro, il progresso
delle soluzioni di diritto uniforme e una crescente sensibilità per l’applicazione
delle norme di diritto internazionale privato orientata alla specifica tutela degli
interessi culturali.
I lavori dell’Unidroit per predisporre specifiche soluzioni di diritto unifor-
me per la tutela dei beni culturali, dopo la convenzione del 1995, si sono orien-
34 Cfr. in merito Zeno Crespi Reghizzi, op. cit. L’A. ricorda l’art. 19 della legge federale sviz-
zera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 e commenta che benché alcuni
sistemi di diritto internazionale privato contemplino espressamente la possibilità che le
norme di diritto pubblico del paese di origine ricevano applicazione soltanto in quanto
norme di applicazione necessaria di uno Stato terzo, si tratta di una soluzione tutt’altro che
generalizzata.
35 La Corte di cassazione italiana ha deciso che la legge della California - Stato ove la statua
si trovava fisicamente, al Getty Museum che la aveva acquistata - non sarebbe stata appli-
cata sia perché la causa riguardava la validità della confisca, e non la legittimità dell’acqui-
sto, sia perché l’art. 16 delle legge n. 218 del 1995 esclude l’applicazione di leggi straniere
qualora essa porti a risultati incompatibili con l’ordine pubblico nazionale, cosa che nel
caso di specie sarebbe accaduta poiché l’oggetto era stato esportato in violazione della
legge italiana e acquistato da un museo che non poteva essere ritenuto estraneo al crimine
(v. Corte di Cassazione, sentenza n. 22 del 2 gennaio 2019, pp. 38-39; per una sintesi della
vicenda giudiziaria v. Alessandro Chechi. Raphael Contel, Marc-André Renold, Case
Victorious Youth - Italy v. J. Paul Getty Museum, maggio 2019, in Art-Law Center - University
of Geneva, https://plone.unige.ch/, ultima consultazione 7 maggio 2024). Il Getty Trust
è ricorso alla Corte di Strasburgo, che non ha rilevato alcuna violazione dell’art. 1 del I
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fonda-
mentali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che la Corte di Cassazione non
ha oltrepassato il margine di apprezzamento, considerando sia l’ampio margine di discre-
zionalità dello Stato in merito a ciò che è “conforme all’interesse generale”, in particolare
per quanto riguarda le questioni relative al patrimonio culturale, sia il forte consenso del
diritto internazionale ed europeo in merito alla necessità di proteggere i beni culturali
dall’esportazione illegale e di restituirli al loro Paese d’origine, sia il comportamento negli-
gente del Trust (v. Corte europea dei diritti umani, The J. Paul Getty Trust and Others v.
Italy, sentenza del 2 maggio 2024, https://hudoc.echr.coe.int/, ultima consultazione 7
maggio 2024).
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