Page 85 - Rassegna 2024-1
P. 85
LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
stazione appaltante risultava effettuata “a voci cumulate”) con il Nuovo Codice
la stazione appaltante è tenuta ad aggiudicare l’appalto dopo avere effettuato
una valutazione autonoma della “voce” costituita dal costo del personale sulla base
della regola dello “scorporo” che va applicata a norma dell’art. 41, comma 14.
A conferma di questa disciplina, che si può qualificare come una “innovazione
sostanziale”, si rende necessario richiamare la interpretazione che dell’art. 41,
comma 14, ha inteso fornire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
il parere n. 2154/2023 avente ad oggetto osservazioni relative al contenuto del
10
bando-tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC .
Il Ministero richiamato conferma, quindi, le indicazioni approvate
dall’ANAC secondo cui nel disciplinare di gara (che va elaborato dalla
11
Stazione appaltante) si devono prevedere:
1. L’indicazione degli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determina-
zione del costo stimato dalla manodopera oppure l’indicazione dell’allegato che con-
tiene l’esplicazione del calcolo-costi della manodopera che non sono soggetti a ribasso d’asta;
2. L’obbligo per l’operatore economico di indicare separatamente nell’offerta fatta il
costo della manodopera .
12
Ambedue tali prescrizioni non sembrano, prima facie, essere tali da richie-
dere particolare interpretazione.
Ne consegue - ad avviso del Ministero richiamato - che nel caso in cui
l’operatore economico riporti nell’offerta presentata un costo della manodopera
diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante, quest’ultima è tenuta ad attivare il
procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
A tal riguardo, a norma di quanto prevede lo stesso art. 110, comma 4, lett.
d), non sarà possibile da parte dell’operatore economico presentare giustifica-
zioni in merito ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o
da fonti autorizzate dalla legge.
Che il sistema di aggiudicazione delle gare d’appalto risulti innovato
rispetto alla disciplina contenuta nel Codice del 2016, è certo.
Infatti, mentre il Codice del 2016 consentiva al sistema delle imprese di
poter presentare alla stazione appaltante un’offerta basata anche su minimi salariali
10 Il bando-tipo n.1/2023 riguarda la “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici
di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
11 Va opportunamente richiamato il fatto secondo cui le clausole contenute nel bando-tipo
n.1/23, se non sono classificate come “facoltative”, sono da considerarsi a carattere vinco-
lante. Questa è una di quelle da considerare tale.
12 V. in tal senso l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 secondo il quale “nell’offerta econo-
mica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e degli oneri aziendali
per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
83