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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI




               stazione appaltante risultava effettuata “a voci cumulate”) con il Nuovo Codice
               la stazione appaltante è tenuta ad aggiudicare l’appalto dopo avere effettuato
               una valutazione autonoma della “voce” costituita dal costo del personale sulla base
               della regola dello “scorporo” che va applicata a norma dell’art. 41, comma 14.
               A conferma di questa disciplina, che si può qualificare come una “innovazione
               sostanziale”, si rende necessario richiamare la interpretazione che dell’art. 41,
               comma 14, ha inteso fornire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
               il parere n. 2154/2023 avente ad oggetto osservazioni relative al contenuto del
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               bando-tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC .
                    Il  Ministero  richiamato  conferma,  quindi,  le  indicazioni  approvate
               dall’ANAC   secondo  cui  nel  disciplinare  di  gara  (che  va  elaborato  dalla
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               Stazione appaltante) si devono prevedere:
                    1. L’indicazione degli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determina-
               zione del costo stimato dalla manodopera oppure l’indicazione dell’allegato che con-
               tiene l’esplicazione del calcolo-costi della manodopera che non sono soggetti a ribasso d’asta;
                    2. L’obbligo per l’operatore economico di indicare separatamente nell’offerta fatta il
               costo della manodopera .
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                    Ambedue tali prescrizioni non sembrano, prima facie, essere tali da richie-
               dere particolare interpretazione.
                    Ne consegue - ad avviso del Ministero richiamato - che nel caso in cui
               l’operatore  economico  riporti  nell’offerta  presentata  un  costo  della  manodopera
               diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante, quest’ultima è tenuta ad attivare il
               procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
                    A tal riguardo, a norma di quanto prevede lo stesso art. 110, comma 4, lett.
               d), non sarà possibile da parte dell’operatore economico presentare giustifica-
               zioni in merito ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o
               da fonti autorizzate dalla legge.
                    Che  il  sistema  di  aggiudicazione  delle  gare  d’appalto  risulti  innovato
               rispetto alla disciplina contenuta nel Codice del 2016, è certo.
                    Infatti, mentre il Codice del 2016 consentiva al sistema delle imprese di
               poter presentare alla stazione appaltante un’offerta basata anche su minimi salariali

               10   Il bando-tipo n.1/2023 riguarda la “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici
                    di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio
                    dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
               11   Va opportunamente richiamato il fatto secondo cui le clausole contenute nel bando-tipo
                    n.1/23, se non sono classificate come “facoltative”, sono da considerarsi a carattere vinco-
                    lante. Questa è una di quelle da considerare tale.
               12   V. in tal senso l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 secondo il quale “nell’offerta econo-
                    mica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e degli oneri aziendali
                    per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

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