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DOTTRINA




             dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
             sul piano nazionale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
             sicurezza nei luoghi di lavoro.
                  Con il documento Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusio-
             ne e costo del lavoro del 29 settembre 2011, interveniva all’epoca anche l’AVCP (oggi
             ANAC) che, oltre a tentare di individuare possibili interpretazioni della norma in
             commento, evidenziava primariamente specifiche criticità che dovevano addirit-
             tura indurre il legislatore a riflettere sulla applicabilità concreta della disposizione.
                  In particolare, nel documento in parola - con riferimento ai servizi e for-
             niture che qui ci interessano in modo particolare -, l’AVCP segnalava che: è di
             fatto impossibile evidenziare il costo del personale in sede di progettazione del servizio o della
             fornitura, in quanto ciò presupporrebbe una conoscenza del settore che le stazioni appaltanti
             verosimilmente non possiedono.
                  In un siffatto contesto interpretativo intriso di incertezze, il Legislatore inter-
             viene con l’abrogazione della norma in parola con l’emanazione dell’art. 44, D.L.
             n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
                  Tuttavia, con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto Decreto del Fare),
             convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Legislatore
             interviene nuovamente sulla medesima materia, introducendo l’art. 82, comma
             3-bis nel codice all’epoca vigente. Il nuovo dettato normativo prevedeva (nuo-
             vamente..) che Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del
             personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva
             nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
             datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribu-
             tive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento
             alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
                  Evidente è il tentativo del Legislatore di riproporre l’incomprimibilità del
             costo della manodopera che, tuttavia, anche in tale contesto storico, fu prota-
             gonista di influenti critiche circa la sua concreta applicabilità (anche e nuova-
             mente) da parte di AVCP (oggi ANAC), e che portò alla sua abrogazione dieci
             mesi dopo la sua introduzione.
                  Con l’Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, ANAC non proponeva
             alcuna soluzione interpretata - al contrario di quanto invece fatto nel 2011 - limi-
             tandosi  ad  elencare  criticità  tali  da  dover  considerare  pressoché  inapplicabile
             questa nuova formulazione normativa. In particolare, l’Autorità, primariamente
             individuando come problematico la circostanza che la nuova formulazione chie-
             desse una determinazione del “costo del personale” considerando anche le voci
             retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, ovvero di valutare

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