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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
“mondo del lavoro”, garantendo ad esse la legittimità di un ricorso ampio (se
non indiscriminato) al principio della libera concorrenza (e non certo a quello
che salvaguarda la dignità dei lavoratori), che costituisce l’interfaccia di quello
della “libertà di scelta economica”.
Solo in alcuni casi - e sempre in presenza di una interpretazione “visiona-
ria” della disciplina legislativa che ne garantisce la preponderanza solo in alcuni
casi (attraverso le cosiddette “clausole sociali”) - si è affermata dalla giurispru-
denza una tesi contraria, che ritiene ammissibile un divieto di ribasso dei costi
della manodopera previsto dalla documentazione di gara .
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Sul contrasto che sussiste nel contesto del nostro ordinamento tra il divieto
di ribasso sui costi della manodopera e la libertà d’impresa, in diverse occasioni
la giurisprudenza amministrativista ha avuto tempo e modo di esprimersi.
Si può, infatti, fare richiamo alla decisione del TAR per il Lazio, sez. III,
14 maggio 2022, n. 6039, che ha tenuto a precisare come il punto di equilibrio
tra i due opposti valori, quello della tutela della concorrenza e della libertà d’im-
presa, da un lato, e della tutela (della dignità) del lavoro, dall’altro, ruota intorno
al rispetto dei minimi salariali fissati dalla legge.
Se, come avviene nella realtà di ogni giorno, la soluzione interpretativa pro-
spettata è questa, essa si rivela del tutto insoddisfacente costituendo il cosiddetto minimo
salariale, fissato attraverso l’interposizione della contrattazione collettiva che si rivela
incapace di rispettare i tempi del rinnovo o si configura come un sostituto di quella
indipendente, una soluzione inefficace a garantire la “giusta retribuzione” ai lavoratori.
4.1 La posizione del Legislatore sui costi della manodopera ante Codice del 2016
Ai fini di una completa ricostruzione storica sul tema di costi della mano-
dopera, appare utile rammentare come già il codice dei contratti pubblici pre-
cedente al Codice del 2016 e, quindi il d.lgs. n. 163/2006 abbia previsto - ben-
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ché per un limitato periodo di tempo - all’art. 81, comma 3-bis , recante Criteri
per la scelta dell’offerta migliore quanto segue: l’offerta migliore deve essere determinata
al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali
8 Sulla possibilità che il disciplinare di gara definisca come non suscettibile di ribasso il costo
della manodopera, v. Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5483. In senso analogo si veda
la sentenza di Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8698.
9 È con il D.L. n. 70/2011, denominato “Decreto Sviluppo” successivamente convertito nella
Legge n. 106/2011, che il Legislatore aveva previsto che tutti i bandi di gara che venivano
pubblicati dovevano considerare il costo della manodopera come “non soggetto a ribasso”.
Con tale Legge, nel testo del codice degli appalti n. 163/2006 veniva inserito l’art. 81, comma
3-bis in commento nonché soppressa la lett. g), comma 2, art. 87, d.lgs. n. 163/2006, che
nell’ambito delle giustificazioni delle offerte prevedeva quella relativa al costo del lavoro.
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