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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Diversamente si sarebbe ragionato se il criterio di aggiudicazione fosse
stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo (ai sensi della normativa contenuta nel Nuovo Codice).
La chiarezza del dettato normativo (cioè che l’offerta presentata da ciascun
concorrente, per ciò che riguarda il costo della manodopera, deve risultare “giu-
stificata” quando si effettua un ribasso, costituendo il ribasso una facoltà eserci-
tabile dall’impresa in un contesto che è di forte competizione) risulta ineccepibile;
e i Giudici di Palazzo Spada riportano, non a caso, il testo dell’articolo di legge,
ponendo le sue prescrizioni a base della successiva osservazione che vuole, anche
essa, porre in risalto l’erronea interpretazione datane dal Giudice di prime cure.
Tale disposizione - fa ben capire il Giudice d’appello - non può né deve esse-
re richiamata “in modalità solitaria”: essa si deve incastonare, a cura dell’interprete
della legge - in un “sistema normativo” molto più articolato e complesso.
L’interpretazione che ne fa il Consiglio di Stato si amplia, quindi, fino a
ricomprendere elementi di analisi (sotto forma di critiche di cui si fornisce una
sintetica giustificazione) - che si avrà cura di approfondire nei successivi paragra-
fi -, osservando come alcuni di essi potrebbero ben configurarsi come valida-
mente poste a favore dell’interpretazione data e che si è condivisa, mentre alcuni
altri presenterebbero profili di debolezza logica in quanto basati su un sistema di
raccolta di dati, a cura del CNEL, che si presentano vetusti o inattendibili.
3.1. Gli effetti negativi, ricadenti sul sistema consolidato degli appalti pubblici, derivanti da una
clausola di divieto di ribasso sul costo della manodopera: il punto di vista del Consiglio di Stato
A sostegno della interpretazione fornita, il Consiglio di Stato delinea, quin-
di, sotto la vigenza del Codice del 2016, una serie di effetti che, in maniera signi-
ficativa, finirebbero per comprimere - se non annullare - l’applicazione del prin-
cipio di libera concorrenza quale previsto dall’art. 41 Cost. . Infatti, ove si acce-
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desse alla tesi secondo cui la stazione appaltante potrebbe prevedere una clauso-
la, nel contesto della lex specialis, da essa elaborata, che impedisse agli operatori
economici in gara di abbassare il costo della manodopera, ci si ritroverebbe a
dover rendere conto di una serie di anomalie gestionali da tale scelta generate.
5 L’art. 41 Cost. viene richiamato a proposito, ma si dimentica che una sostanziale novità risul-
ta contenuta nelle modifiche apportate dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 allo
stesso articolo (e all’art. 9) che prevede in maniera esplicita quale ruolo sociale sia tenuto a
svolgere il sistema delle imprese private e pubbliche. Tale sistema, infatti, è tenuto a svolgere
l’attività economica non in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno, oltre
che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, altresì alla salute e all’ambiente. Con un
passaggio posto a carico del Parlamento, che può essere chiamato ad approvare leggi che
determinino i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica pubblica e pri-
vata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
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