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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha affermato che sussisteva una
causa escludente in capo alla cooperativa aggiudicataria in ragione dell’illegitti-
mo ribasso che la stessa avrebbe offerto sul costo della manodopera nonostante
- secondo la ricostruzione fatta - la lex specialis ne avesse fatto espresso divieto.
Il TAR adito accoglieva il ricorso della ricorrente.
Di tale sentenza l’operatore economico aggiudicatario ha richiesto la rifor-
ma appellandosi al Consiglio di Stato.
3. Il valore attribuito dal Codice del 2016 alla clausola del divieto di ribas-
so del costo della manodopera contenuta nella lex specialis secondo il
Consiglio di Stato
Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato ritiene che sia da conside-
rare illegittima l’apposizione di una qualsiasi clausola che vieti indiscriminatamente ai concor-
renti il ribasso del costo della manodopera rispetto al prezzo definito per tale voce
dall’Amministrazione appaltante e, come tale, posto dalla stessa a base dell’asta.
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In sostanza, con tale asserzione sono accolte le critiche che la società coo-
perativa ricorrente, posizionata al secondo posto della graduatoria della gara, ha
inteso svolgere a sua difesa:
1. esservi state, da parte del Giudice di prime cure, una errata interpreta-
zione della lex specialis e la violazione degli artt. 23 e 95, comma 10, del Codice
del 2016 dato che la società concorrente, da un lato, ha formulato la propria
offerta economica secondo le indicazioni del bando, applicando il ribasso solo
sulle spese generali, ma dall’altro ha, invece, indicato i propri costi del personale
così come richiesto dalla legge (art. 95 richiamato) e dallo stesso bando di gara;
2. avere, quindi, la società cooperativa concorrente compilato, nelle sue
diverse parti, uno specifico modulo (Allegato 6).
Con tale modulo la stazione appaltante richiedeva agli operatori economici
partecipanti alla gara di definire i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali.
Se la stazione appaltante avesse voluto seguire la linea tracciata nel bando di
gara (adeguarsi alla prescrizione della clausola di divieto apposta da parte della sta-
zione appaltante) non avrebbe dovuto - secondo il punto di vista dell’operatore
2 Con il Nuovo Codice, all’art.108, comma 4, si prevede che, quando i contratti sono ad alta den-
sità di manodopera (e in particolare per quelli riguardanti l’acquisizione di servizi), la Stazione
appaltante debba stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del trenta
per cento. Tale previsione appare volta a tutelare i lavoratori impegnati nell’appalto, nel timore
che una concorrenza eccessiva sui prezzi possa avvenire a scapito delle tutele dei lavoratori. La
norma, quindi, si va ad aggiungere a quella relativa all’obbligo del rispetto del CCNL di riferi-
mento e al divieto di ribassi anomali sui costi della manodopera. Per non svilire l’intento “di sal-
vaguardia sociale” del legislatore, l’ANAC ha sottolineato la necessità di stabilire requisiti tecnici
- nel bando di gara o nella lettera di invito - che siano effettivamente in grado di premiare le dif-
ferenze qualitative dell’offerta (Relazione ANAC al Bando-tipo n. 1/2023, par. 23, pp. 29 e ss.).
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