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DOTTRINA
mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dal-
l'autorità giudiziaria estera attraverso l’inserimento di un captatore informatico
sul server di una piattaforma criptata sia soggetta nell’ordinamento interno ad
un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, in ordine alla utilizzabilità
dei dati raccolti.
Dunque, le questioni giuridiche sollevate dalla materia esaminata sono
ancora molte e il tema del contenuto delle comunicazioni tra gli indagati costi-
tuite da messaggistica scambiata su una piattaforma SKY-ECC e quello della
portata dell’O.I.E. non si è esaurito, ma continua ad impegnare gli operatori,
come fanno trasparire, fra l’altro, le più recenti decisioni nn. 13819 e n. 15417
del 2024 della IV Sezione.
Il tema è stato, peraltro, affrontato sul versante europeo dalla recentissima
sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024. In
quest’ultimo caso, dando seguito ad ordini europei di indagine emessi da una
Procura tedesca, un tribunale francese ha autorizzato la trasmissione di tali dati
nonché il loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in Germania. Il tribu-
nale del Land, Berlino, investito del procedimento, si è interrogato sulla legitti-
mità di tali ordini europei di indagine e ha sottoposto alla Corte di giustizia una
serie di questioni pregiudiziali concernenti la direttiva relativa all’ordine euro-
peo di indagine penale. La Corte ha fornito al riguardo interessanti approdi
ermeneutici affermando che: un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la
trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di
esecuzione (nella fattispecie, la Francia) non deve essere adottato necessaria-
mente da un giudice; esso, infatti, può venire adottato da un pubblico ministero
se quest’ultimo è competente, in un caso puramente nazionale, ad ordinare la
trasmissione di prove già raccolte. Inoltre, l’emissione di un tale ordine di inda-
gine è soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili alla trasmissione di
prove simili in una situazione puramente nazionale. Per contro, essa non deve
rispettare le stesse condizioni sostanziali applicabili alla raccolta di prove.
Nella sentenza si precisa, inoltre, che una misura connessa all’infiltrazione
in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e
alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, deve
essere notificata allo Stato membro nel quale si trova la persona intercettata
(nella fattispecie, la Germania). A seguito dell’informazione da parte dell’auto-
rità competente di detto Stato membro, avrà la facoltà di segnalare che tale
intercettazione di telecomunicazioni non può essere effettuata o che si deve
porre fine alla medesima, qualora essa non possa essere autorizzata in un caso
interno analogo.
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