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CRIPTOFONINI: TRA ESIGENZE SICURITARIE E DIRITTI FONDAMENTALI
a)natura dell’attività svolta in Francia (anche in relazione a dati freddi o a
flussi comunicativi);
b)natura dell’atto trasmesso tramite O.E.I.;
c)legittimità dell’iniziativa sotto questo profilo del pubblico ministero
ovvero della necessità a che l’iniziativa sia assunta da un giudice.
4. Il contrasto giurisprudenziale il 29 febbraio 2024 è stato rimesso alle
Sezioni unite. Il Collegio Riunito è stato chiamato a dare soluzione alle questio-
ni: a) se il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine
europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso crip-
tofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in un proprio
procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informati-
ci ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. o di documenti ex art. 234 c.p.p. ovvero sia
riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove; b) se il trasfe-
rimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva
della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine; c)
se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta
a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno affermato in merito al primo quesito che
il trasferimento menzionato rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento
penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamen-
to negli artt. 78 disp. att. c.p.p., 238, 270 c.p.p. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6
della Direttiva 2014/41/UE; in merito invece, al secondo e terzo quesito hanno
dato una soluzione di segno negativo. In particolare, nel primo caso hanno
affermato che rientra nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di
atti di altro procedimento penale e, nel secondo, che l’Autorità giurisdizionale
dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispet-
to dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di
un equo processo. Le Sezioni Unite hanno, dunque, ritenuto utilizzabili in Italia,
in esecuzione dell’Ordine Europeo di Indagine, gli atti trasmessi dalla Francia
sul contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite
e decriptate dall’autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale
nella nota inchiesta su Sky ECC. Ma a breve le Sezioni Unite torneranno ad
occuparsi della vicenda in quanto con ord. 15 gennaio 2024, n. 2329, Giorgi e
altro, la VI Sezione ha rimesso due questioni: a) se l’acquisizione, mediante
ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’autorità
giudiziaria estera su una piattaforma informatica criptata integri, o meno, l’ipo-
tesi disciplinata nell’ordinamento interno dall’art. 270 c.p.p.; b) se l’acquisizione,
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