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CRIPTOFONINI: TRA ESIGENZE SICURITARIE E DIRITTI FONDAMENTALI




                    a)natura dell’attività svolta in Francia (anche in relazione a dati freddi o a
               flussi comunicativi);
                    b)natura dell’atto trasmesso tramite O.E.I.;
                    c)legittimità  dell’iniziativa  sotto  questo  profilo  del  pubblico  ministero
               ovvero della necessità a che l’iniziativa sia assunta da un giudice.

                    4. Il contrasto giurisprudenziale il 29 febbraio 2024 è stato rimesso alle
               Sezioni unite. Il Collegio Riunito è stato chiamato a dare soluzione alle questio-
               ni: a) se il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine
               europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso crip-
               tofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in un proprio
               procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informati-
               ci ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. o di documenti ex art. 234 c.p.p. ovvero sia
               riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove; b) se il trasfe-
               rimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva
               della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine; c)
               se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta
               a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
                    Ebbene, le Sezioni Unite hanno affermato in merito al primo quesito che
               il trasferimento menzionato  rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento
               penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamen-
               to negli artt. 78 disp. att. c.p.p., 238, 270 c.p.p. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6
               della Direttiva 2014/41/UE; in merito invece, al secondo e terzo quesito hanno
               dato  una  soluzione  di  segno  negativo.  In  particolare,  nel  primo  caso  hanno
               affermato che rientra nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di
               atti di altro procedimento penale e, nel secondo, che l’Autorità giurisdizionale
               dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispet-
               to dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di
               un equo processo. Le Sezioni Unite hanno, dunque, ritenuto utilizzabili in Italia,
               in esecuzione dell’Ordine Europeo di Indagine, gli atti trasmessi dalla Francia
               sul contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite
               e decriptate dall’autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale
               nella nota inchiesta su Sky ECC. Ma a breve le Sezioni Unite torneranno ad
               occuparsi della vicenda in quanto con ord. 15 gennaio 2024,  n. 2329, Giorgi e
               altro,  la  VI  Sezione  ha  rimesso  due  questioni:  a)  se  l’acquisizione,  mediante
               ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’autorità
               giudiziaria  estera su una piattaforma informatica criptata integri, o meno, l’ipo-
               tesi disciplinata nell’ordinamento interno dall’art. 270 c.p.p.; b) se l’acquisizione,


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